Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6985 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
06985/02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggatto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 22509/99 Consigliere Cron.19673 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere- Rep. Dott. Paolo STILE Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.19/03/02 Rel. Consigliere-Dott. Giovanni AMOROSO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato STEFANO NASELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIVIO GARBIN, SANDRO FERRIERI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SRL, in 1 INFORMATICA persona del legale DAGEP rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato SERGIO DAL PRA', 1143 -1- ☐ giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 366/99 del Tribunale di PADOVA, depositata il 01/06/99 R.G.N. 1966/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato NASELLI;
udito l'Avvocato COGLITORE per delega MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto del primo motivo e del secondo. -2- ud. 19 marzo 2002 r.g.n. 22509/99 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore di Padova in funzione di giudice del lavoro depositato il 27.5.94 RO PA esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società Dagep AT dal 25.4.85 al 30.6.85 senza che la sua posizione venisse regolarizzata, di aver iniziato un rapporto regolare sotto profilo previdenziale dal 1.7.85 con inquadramento nel V livello del c.c.n.l. dei dipendenti delle aziende commerciali;
che dal 1.7.86 era stata inquadrata nel IV livello del CCNL dei dipendenti delle aziende commerciali;
che in data 24.10.88 le parti avevano siglato un accordo in forza del quale era stata convenuta l' applicazione del CCNL dei lavoratori dell'industria metalmeccanica minore ed essa era stata inquadrata nel V livello di detto contratto con decorrenza 1.3.85; che con comunicazione in data 22.5.1990 le era stato intimato il licenziamento senza preavviso, licenziamento che essa aveva impugnato con lettera del 7.7.90, con la quale aveva impugnato anche l'accordo 24.10.88; che essa aveva svolto mansioni di programmatrice di computer ed addetto allo sviluppo programmazione e assistenza telefonica fino al 30.6.87 e successivamente mansioni di installatrice e collaudatrice di programmi di gestione computerizzata di pratiche automobilistiche presso i vari clienti della Dagep, fornendo la necessaria assistenza;
che le mansioni svolte rientravano rispettivamente nel IV e III livello del CCNL del commercio e dal 1.3.88 nel VI livello del CCNL dei lavoratori dell'industria metalmeccanica minore ed pertanto aveva diritto all'inquadramento superiore e alle corrispondenti differenze retributive;
che essa aveva diritto alla 14a mensilità, trattandosi di diritto acquisito sotto il vigore del CCNL del commercio, mensilità che non le era stata erogata dopo l'accordo 24.10.88; che essa aveva svolto 3 - lavoro straordinario in trasferta per 707,5 ore, che non le era stato retribuito, e per il quale le spettava la complessiva somma di £ 7.213.640; che essa aveva goduto di ferie, ex festività e riduzione d'orario per soli 49,6 giorni, anziché per i previsti 65, e per la differenza le era dovuta la somma di £ 754.152; Ciò premesso la ricorrente chiedeva che essa aveva diritto all'inquadramento superiore e che la convenuta venisse condannata al pagamento della somma di £ 883.890 per le conseguenti differenze retributive, nonché della somma di £ 10.797.736 per gli altri titolo, oltre rivalutazione ed interessi. Si costituiva in giudizio la Dagep AT a seguito di rituale notificazione del ricorso e del decreto ex art. 415 c.p.c., con memoria con la quale contrastava pretesa attorea. Il pretore con sentenza dell'1.2.1996 accoglieva la domanda.
2. Avverso questa sentenza proponeva appello la società Dagep. Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza del 10 marzo 1999 il tribunale accoglieva l'appello; dichiarava il diritto di RO PA a percepire il compenso di 43 ore di lavoro straordinario e condannava la società Dagep AT al pagamento in favore della lavoratrice all'importo di 433.440, oltre rivalutazione ed interessi. Dichiarava compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la RO con due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la società intimata. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi di impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento all'art. 4 ccnl per i dipendenti di aziende commerciali e all'art. 6 ccnl per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metelmeccanica. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia riguardante il lavoro straordinario svolto.
2. Il ricorso - nei suoi due motivi che possono essere trattati distintamente - è infondato. Il tribunale con motivazione sufficiente e non contraddittoria ha valutato le risultanze probatorie pervenendo alla conclusione che da una parte non risultava provato che la ricorrente avesse svolto le mansioni corrispondenti alla qualifica rivendicata, d'altra parte che il lavoro straordinario svolto risultava provato per 43 ore complessive.
3. Va premesso che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi ossia l'identificazione del procedimento logico-giuridico ' posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto 5 decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo - tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso - l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. 6 4. Con riferimento poi al caso di specie deve in particolare considerarsi che la sentenza impugnata è rispettosa della struttura argomentativa tipica del giudizio avente ad oggetto il preteso riconoscimento della qualifica superiore. Questa Corte (cfr. Cass. 10 aprile 1999, n.3536) ha più volte affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art. 13 1. n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata. La sentenza impugnata ha correttamente identificato la connotazione peculiare della qualifica rivendicata dalla ricorrente, che era quella di "programmatore minutatore di programmi" (per il periodo in cui in azienda ha trovato applicazione la contrattazione collettiva per le aziende commerciali) e quella di installatore, collaudatore e manutentore di sistemi elettronici (per il periodo in cui in azienda ha trovato applicazione la contrattazione collettiva per le piccole e medie aziende metalmeccaniche) ed ha escluso, in punto di fatto, che la ricorrente svolgesse tali mansioni: per il primo periodo il tribunale ha escluso l'attività di programmazione;
per il secondo periodo il tribunale ha escluso l'attività di intervento sulle macchine.
5. Quanto al lavoro straordinario, si tratta ancora una volta di censure di fatto, avendo il tribunale con motivazione sufficiente e non contraddittoria ritenuto che la prova del lavoro straordinario (costituita essenzialmente dai c.d. rapportini dei clienti) fosse stata raggiunta unicamente quanto a 43 ore complessive. 7 6. Il ricorso quindi nel suo complesso va rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amoroso) (Paolino Dell'Anno) Gindenn Эмоин Vishem n um. ене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 8