Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
9 9 17/19 е р Z 5 Oggetto: INVIM A Udienza del 23.10.2001 R.G. . R 02 1 21 /02 T N S A - I I REPUBBLICA ITALIAN G B R E . A R L NOMIE DE POROLO TA T L A A U . D B B I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A R T T A T N I 1 SEZIONE TRIBUTARIA E 3 R GRON 5162 S 1 E E . composta dai sigg.ri Magistrati: T N A M Dott. Giovanni Olla Presidente Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Francesco Tirelli Consigliere SSAZIONE CIVILE CORTE SUPRE NE PIO ha pronunciato la seguente CAM 78729 SENTENZA N. sul ricorso proposto da NT MA UI ed NT NA, quali eredi di NT RA, elettivamente domiciliate in Roma, via Mordini 15, presso lo studio dell'avv. Aldo Assisi, che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso -ricorrenti- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 216/57/1998, sezione n. 57, del 10.11.1998/14.1.1999 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.10.2001 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
5 8 0 7 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento degli altri. Svolgimento del processo Con avviso dell'1.8.1986 l'Ufficio del registro di Milano accertava un valore iniziale di £ 29.300.000, a fronte di un valore dichiarato di £ 250.000.000, di un immobile sito in Milano, Galleria Passarello 1, venduto da RA NT in data 19.11.1984. La contribuente proponeva ricorso ai fini INVIM chiedendo in via principale l'annullamento dell'accertamento e in via subordinata la rettifica del quantum accertato. La Commissione tributaria di 1° grado di Milano, con decisione n. 27236/30/90, accoglieva il ricorso. Su ricorso dell'Ufficio la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, riformava la pronunzia di 1° grado, deducendo che l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato e il valore in esso indicato congruo. Propongono ricorso per cassazione MA UI NT e NA NT, quali eredi di RA NT deceduta nel 1996, enunciando due motivi. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la nullità del procedimento per violazione degli artt. 16 e 17 del d. lgs. 546/1992 e 141 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Rilevano al riguardo che la segreteria della Commissione Regionale, pur essendo a conoscenza del decesso del procuratore domiciliatario avv. Roberto NT (per tale motivo il messo notificatore non aveva notificato il 1° avviso di trattazione dell'appello), aveva notificato l'avviso di trattazione successivo presso lo studio del medesimo professionista, in violazione dell'art. 141, 4° comma, c.p.c., che prescrive che la notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se il domiciliatario é morto;
sicché, considerato che anche la signora RA NT era deceduta il 21.12.1986, prima cioè della comunicazione dell'avviso di trattazione e 2 dell'udienza in camera di consiglio, la segreteria avrebbe dovuto effettuare la comunicazione collettivamente e impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio della de cuius. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 40 d. lgs. 546/1992, 299, 300 e 301 c.p.c., in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 dello stesso codice, per la mancata interruzione del processo. L'Amministrazione finanziaria si é costituita in giudizio senza peraltro svolgere specifica attività difensiva. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso é fondato. A norma dell'art. 141, 4° comma, c.p.c., applicabile anche nel contenzioso tributario, la notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto quando il domiciliatario é morto. Nel caso di specie l'avv. Roberto NT, domiciliatario di RA NT, alla data della notifica dell'avviso di trattazione dell'appello per l'udienza del MegaTiva 10.11.1998 era deceduto, come risulta dalla precedente notifical per l'udienza del 6.5.1997 rinviata nuovo ruolo. Il procedimento di appello, ivi compresa la sentenza impugnata, deve quindi ritenersi nullo. Il 1° motivo del ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del 2° motive Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per la pronunzį sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Roma, 23.10.2001. Il Presidente Il Consigliere est. E ques DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERECT Oggi. 9 & FEB. 2002 Innocenze usta IL CANCER WERE C1 NO AT