Sentenza 21 maggio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ricorre la condizione della doppia punibilità di cui all'art. 7, comma primo della L. 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al mandato di arresto emesso dalle autorità rumene per il reato di violazione dell'ordine di non espatriare nello Stato dal quale si é stati espulsi, poiché trova il suo corrispondente nella fattispecie penale prevista dall'art. 650 del cod. pen. italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 19754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19754 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2010
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 851
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18532/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE LA N. IL 05/05/1967;
avverso la sentenza n. 34/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 15/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna allo Stato Romeno di SE LA alias OS AN LA, arrestato in Italia il 17 dicembre 2009, in quanto colpito da mandato d'arresto Europeo in data 20 aprile 2007, emesso dal Tribunale di Timosoara, per la espiazione della pena di mesi sei di reclusione infettagli con sentenza del medesimo Tribunale del 19 febbraio 2007 (Autorità giudiziaria che ha adottato il relativo ordine di esecuzione e il mandato di arresto), trasmessa con attestazione del passaggio in giudicato.
La sentenza era stata pronunciata perché l'imputato, colpito da ordine dell'autorità romena, - dopo essere stato fatto rientrare in Romania il 21 marzo 2004 dalla Croazia - di non attraversare la frontiera per cinque, aveva disatteso tale ordine, e, attraversando la frontiera con destinazione verso l'Italia.
La Corte di merito, ai fini della "doppia punibilità", riteneva che nella Repubblica italiana sussistesse analogo reato ai sensi dell'art. 650 c.p., e poiché la pena inflitta superava i quattro mesi di reclusione, pronunciava la sentenza favorevole alla consegna, sussistendo ogni altra condizione.
Contro la sentenza propone ricorso affermando che la Corte di merito aveva erroneamente individuato il corrispondente reato italiano in quello previsto dall'art. 650 c.p.. Osserva che la violazione dell'ordine impartito dalle autorità romene non consisteva nella infrazione di un autonomo precetto penale. Sostiene che la Corte avrebbe dovuto trovare il corrispondente precetto nelle norme relativa al D.Lgs. n. 286 del 1998. Afferma che, in ogni caso, a seguito dell'ingresso della Repubblica di Romania nella Unione Europea, il precetto di cui all'art. 650 c.p., non potrebbe trovare applicazione se non nei confronti di cittadini extracomunitari. Non sussisterebbe quindi la necessaria "doppia punibilità" (L. n. 69 del 2005, art. 7) per far luogo alla consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Premesso che il reato per il quale SE LA è stato condannato in Romania è punito, in quel Paese, con la pena da tre mesi a due anni di reclusione, e che pertanto ricorre la condizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, va rilevato che i Giudici di merito hanno esattamente affermato, ai fini dell'accertamento del requisito della doppia punibilità, che il reato previsto dalle leggi italiane, corrispondente a quello per il quale è stato condannato SE LA, è quello di cui all'art. 650 c.p.. Nei confronti del ricorrente SE LA, è stato emesso un provvedimento ad hoc che ne impediva l'espatrio dalla Romania, ciò che, del resto, è confermato da tutti gli atti pervenuti da quella Repubblica e dallo stesso MAE che, richiamando il reato commesso SE LA, fanno riferimento al predetto provvedimento ad hoc. Si tratta quindi di un atto specifico la cui violazione è evidentemente sussidiata da un precetto penale, e non di un reato autonomo equiparabile a una sorta di "Divieto di espatrio" che non troverebbe un corrispondente nel nostro ordinamento. In tal senso, si è già pronunciata questa Corte, affermando che ricorre la condizione della doppia punibilità di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 1, con riferimento al mandato di arresto emesso dalle autorità rumene per il reato di violazione dell'ordine di espatriare nello Stato dal quale si è stati espulsi, poiché trova il suo corrispondente nella fattispecie penale prevista dall'art. 650 c.p. italiano (Sez. 6^, 27 marzo 2008, dep. 31 marzo 2008, n. 13461). Infondate sono le ulteriori argomentazioni contenute nel ricorso. Il reato contestato non potrebbe certamente trovare il suo corrispondente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, non tanto perché tale testo riguarda i cittadini extracomunitari, ma anche perché le norme contenute nel testo stesso sono tutte rivolte ad impedire l'ingresso nel territorio italiano di stranieri in posizione non regolare e a disciplinare l'espulsione di coloro che si sono introdotti clandestinamente in Italia o che comunque non hanno titolo per soggiornare in Italia, ma non risulta che nel decreto legislativo siano inserite norme volte a impedire l'espatrio dall'Italia di cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari. Il fatto che lo Stato Romeno sia entrato nella Unione Europea a pieno titolo dall'inizio del 2007 - ciò che è certamente un presupposto per la applicazione della L. n. 69 del 2005 - non ha la minima rilevanza nel caso di specie al fine di decidere se, nei due Paesi, esista lo stesso reato per il quale si chiede la consegna di un condannato per mezzo di un MAE.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riserva il deposito della decisione. Manda alla cancelleria per gli adempimento di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010