Sentenza 31 maggio 2000
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale, ritenuta la nullità del decreto dispositivo del giudizio per generica enunciazione del fatto, non si limiti a rilevare l'indeterminatezza del capo di imputazione, ma richieda al g.u.p. di precisare adeguatamente l'accusa in sede di udienza preliminare, sulla base di indicazioni dettagliate e analitiche, da un lato ponendo in essere un'anomala censura dell'accusa e, dall'altro, lasciando trasparire una sorta di anticipazione della struttura del giudizio di merito e delle sue conclusioni, potenzialmente pregiudizievole all'accusato. (Nella specie, relativa a denuncia di conflitto, ritenuto peraltro insussistente dalla S.C., si è censurato il provvedimento del tribunale che, chiamato a giudicare di falsi in bilancio, aveva disposto che il g.u.p. precisasse i bilanci civilistici in contestazione, gli anni di riferimento, i fatti direttamente incidenti sulle condizioni economiche della società, le disponibilità sospette e la loro quantità, così dando al capo di imputazione una conformazione palesemente incidente sull'"agere" del p.m. e sui poteri di controllo del g.u.p., ledendo il potere esclusivo e autonomo dell'organo di accusa di modificare il fatto contestato e di procedere a nuova contestazione ed esorbitando dall'ambito delle sue attribuzioni, consistenti solo nel potere-dovere di valutare, alla conclusione del dibattimento, la consistenza dell'accusa e, in caso di negativa conclusione, assolvere l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2000, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 31/05/2000
1. Dott. Gian Vittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 4075
3. " Paolo BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco RIGGIO " N. 11055/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza denunciato dai difensori nel procedimento penale a, carico di US IO, AL AN, LI LD, CC AL, pendente dinanzi al Tribunale di Milano (n. 1383/99 R.G<AUTG>.G.I.P.);
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. MELONI che ha concluso per l'insussistenza del conflitto;
uditi i difensori Avv. Vittorio VIRGA, Oreste DOMINIONI, Francesco VASSALLI;
O S S E R V A
I difensori degli imputati indicati in rubrica, premesso che:
- con ordinanza dibattimentale del 12.3.1999 il Tribunale di Milano dichiarava la nullità del decreto dispositivo del giudizio, in relazione al capo U) della rubrica, rimettendo gli atti al G.U.P., perché precisasse adeguatamente l'accusa in sede di udienza preliminare;
- oggetto di tale precisazione dovevano essere i bilanci civilistici della Fininvest S.p.a., con esclusione di quelli afferenti ad altre società del gruppo e, quindi, al bilancio consolidato della holding;
bilanci relativi agli esercizi dal 1989 al 1994, con delimitazione al solo capo U), essendo già stata dichiarata la nullità del decreto quanto al capo V);
- il vizio rilevato dal Tribunale atteneva non ad aspetti formali, ma alla mancata rappresentazione di fatti direttamente incidenti sulle condizioni economiche della Fininvest, con particolare riferimento alla disponibilità di attivi non indicati;
- l'udienza preliminare di rinvio avrebbe dovuto essere caratterizzata dal compito funzionale di ovviare alla nullità dichiarata dal Collegio, ma anche da tassativi limiti funzionali, non potendo il P.M. individuare come oggetto dell'imputazione fatti ulteriori rispetto a quelli, sia pure imprecisamente contestati;
neppure ovviamente, col ricorso all'art. 423 c.p.p., utilizzato dal P.M., che nell'udienza preliminare aveva rielaborato e non specificato l'oggetto del processo;
- il G.U.P., dal canto suo, anziché disporre che l'organo dell'accusa si uniformasse alle indicazioni dell'ordinanza collegiale, aveva radicato il nuovo oggetto del processo, disponendo il rinvio a giudizio degli imputati per un fatto assolutamente esorbitante (e comunque ancora indeterminato ed equivoco, rispetto alle dette indicazioni) rispetto all'iniziale imputazione. - Tutto ciò premesso e ritenendo che, così operando, il G.U.P. si fosse posto in conflitto col giudice dibattimentale, i difensori suddetti ne facevano denuncia, ai sensi dell'art. 28 c. 2 c.p.p., chiedendone a questa Corte la risoluzione.
Il conflitto è insussistente.
Ad analoga conclusione questa Corte era pervenuta quando - colla sentenza 7.3.2000, n. 1712 - aveva esaminato analoga denuncia proposta pendendo il procedimento "de quo" nella fase delle indagini preliminari, a seguito della retrocessione disposta dal Collegio giudicante colla medesima ordinanza 12.3.1999; potrebbe dunque essere sufficiente ribadire che tecnicamente può configurarsi un conflitto anche nella qualificazione di "caso analogo", ai sensi dell'art. 28 c. 2 c.p.p. - quando vi sia contrasto operativo tra due organi giurisdizionali, avente ad oggetto appunto la competenza funzionale a provvedere ad emettere un atto indispensabile affinché si possa procedere al giudizio, col formarsi conseguente di una situazione di stallo, non altrimenti eliminabile che coll'intervento di questo Supremo Collegio (cfr. Sez. I 31.1.1996, n. 66c). Niente di ciò è ravvisabile nella fattispecie, giacché il G.I.P. non ha rifiutato il compito commessogli da quello collegiale e quindi resterebbe solo alla valutazione di quest'ultimo sindacare la correttezza giuridica del relativo.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2000