Sentenza 2 gennaio 2001
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- 1. Stupefacenti, soglia drogante, decreto ministeriale, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP0024/01 SSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.15938/99 Dott. Massimo GENGHINI Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Cron.४६९ Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO C.C. 06/11/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente: ORD INANZA sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: ENTE AUTONOMO FIERE di PARMA, in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Domenico e legale rappresentante domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 87, Barili, presso l'avv. Bruno Belli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Giovati del Foro di Parma, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
: CESARE FIORUCCI Spa, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, ing. Stefano Biamonti, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 22, presso l'avv. Pietro Rinaldi, 130 che la rappresneta e difende, giusta delega in atti;
intimata - nonché
contro
: intimata- LANFRANCHI EMANUELA e
contro
: intimata- COOPERATIVA MULTISERVICE Srl e: ASSITALIA, LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA -intimata- avverso la sentenza parziale del PR di Parma del 1 giugno 2 luglio 1999, n. 1105 del 1999, RGAC n. 1635 del 1997, cron. 4936; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del novembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha chiesto che questa Corte dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 1° giugno-2 luglio 1999, il PR di Parma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava la propria incompetenza funzionale a conoscere la causa promossa da NC EL relativamente alle posizioni delle società SS PA e UC, esulando la stessa dalle 2 fattispecie previste dall'art. 409 codice di procedura civile. Con ordinanza a parte, lo stesso PR rimetteva la causa in istruttoria nei confronti della NC, e degli altri due convenuti, srl Multiservice ed Ente Autonomo Fiere di Parma, per i quali la ricorrente aveva chiesto la dichiarazione dell'esistenza di una responsabilità alternativa in ordine all'infortunio sul lavoro occorsole in data 2 maggio 1994. Avverso tale decisione 1'Ente Autonomo Fiere di diParma ha proposto ricorso per regolamento competenza. La RE UC PA ha depositato memorie difensive ex art. 47 ultimo comma codice di procedura civile. Gli altri intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso, 1' Ente Autonomo Fiere di Parma censura la decisione del PR per avere dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia solo relativamente alle posizioni SS PA e RE UC PA, e rigettato invece analoga eccezione di incompetenza funzionale dello stesso Ente Autonomo Fiere, in quanto 3 formulata tardivamente, dopo l'udienza di discussione. Il ricorrente osserva, inoltre, che l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza avanzata da SS s.p.a. non può che produrre effetti anche nei confronti dell'Ente Fiere di Parma, che della compagnia assicurativa aveva richiesto la chiamata in garanzia. Pregiudiziale (anche rispetto alle censure è dal ricorrente) l'accertamento formulate dell'ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, sulla base della normativa sopravvenuta alla decisione del PR, resa all'udienza del 1° giugno 1999, ma depositata solo in data 2 luglio 1999. A decorrere dal 2 giugno 1999, data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (artt. 1 e 247, come modificato dall'art. 1 legge 16 giugno 1998 n.188), infatti, l'ufficio del pretore è stato soppresso. Ai sensi dell'art. 132, comma 1, d.lgs. cit. i procedimenti pendenti dinanzi al pretore a tale definiti dal tribunale, in base alledata sono disposizioni del decreto istitutivo del giudice unico. Le udienze fissate innanzi al pretore per 4 una data successiva a quella suindicata si intendono fissate dinanzi al tribunale per gli processuali (art.132, comma 2, stessi incombenti d.lgs. citato). Sulla individuazione del tribunale quale giudice competente, in primo grado, a conoscere delle controversie iniziate in data anteriore al 2 giugno 1999, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante (Cass. 1 marzo 2000 n. 2286). Sono invece definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, quando siano state precisate già le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione (nel caso di specie la sentenza parziale sulla competenza venne pronunciata il 1° giugno 1999 e la causa rimessa in istruzione per il prosieguo nei confronti dei due convenuti Ente Autonomo Fiere e Cooperativa Multiservice s.r. .1.) Con sentenza n. 1046 del 28 settembre 2000, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito il principio: "poiché a seguito della seguente istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie in materia di lavoro -non rientranti del decreto fra quelle previste dall'art.133 5 legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è competente quale giudice di primo grado il tribunale in inammissibile il composizione monocratica, sia esso necessario о regolamento di competenza facoltativo o proposto di ufficio- con il quale si contesti la pronuncia sulla competenza del pretore, per essere competente il tribunale, perché la natura della controversia soggetta o meno al rito del lavoro incide solo sul rito applicbaile e non sulla competenza". Infatti, pur non disconoscendosi 1'interesse, astratto, della parte alla pronuncia sulla censura proposta è da rilevare che tale interesse non può essere realizzato per il tramite di un mezzo di impugnazione non più ammissibile, laddove, invece, secondo l'opposta tesi, questa Corte -fondata infondata che ritenga la censura- pur non potendo adottare pronuncia diversa dalla declaratoria di competenza del tribunale (e da ciò l'inammissibilità del regolamento) dovrebbe, per la realizzazione dell'interesse del ricorrente, stabilire se la controversia sia soggetta o meno al rito del lavoro e cioè dovrebbe finire per risolvere non già una questione di competenza, ma di rito applicabile, pacificamente, sulla base 6 della giurisprudenza di questa Corte, non deducibile con il regolamento di competenza. Nella specie, con regolamento necessario, si contesta la sussistenza del PR del lavoro di Parma deducendosi la competenza del Tribunale di Parma anche in ordine alla controversia promossa da NC EL contro l'Ente Autonomo Fiere di Parma, e si ribadisce che l'eccezione di incompetenza fu proposta tempestivamente dall'Ente alla prima udienza di discussione davanti al PR del 2 aprile 1999 (disposta dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa). Poiché, tuttavia, la sezione lavoro non costituisce, nell'ambito del Tribunale, un diverso organo di giustizia, la questione sollevata dall'Ente ricorrente (se la controversia spetti al giudice del lavoro ovvero ad altro magistrato dello Tribunale) - attienestesso al rito e non alla con la conseguenza della competenza, inammissibilità del regolamento di competenza. Sulla base delle esposte considerazioni delle Sezioni Unite, che si condividono, deve dichiararsi pronunciare in ordine alla R l'inammissibilità del proposto regolamento, senza necessità di 7 tempestività dell'eccezione di incompetenza. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000. IL PRESIDENTE lammen fleytin Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depreitata in Cancelleria 15 GEN. 2001 LABORATORE KCELLERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI SPESA, TASSA REGISTRO, E DA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 DELL'ART. 10 O DIRITTO ATSTA 8