Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
0 0 2.9.1../ 0 3 CA AL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 13652/99 dott. Gaetano NICASTRO Presidente Rep. 10 Consigliere dott. Ernesto LUPO Cron. 627 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Ud. 23.10.2002 Consigliere dott. Antonio SEGRETO Consigliere dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BA RM, TO TA, GA RD, elettiva- cue mente domiciliate in Roma, Via Salaria n. 195, presso lo studio del- l'avv. Silvano Berti, difesi dall'avv. Giacomo Di Grado, giusta delega in atti. ricorrenti
contro
F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra agricoltori) S.p.A. - Toro Assi- curazioni S.p.A. - TA RA - GA ON. intimati avverso la sentenza n. 382/98 della Corte d'appello di Palermo, L emessa il 3 aprile 1998 e depositata il 14 maggio 1998 (R.G. 1998/2002 Oggetto: Risarcimento danni 1082/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Giuseppe Napo- letano, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, l'accoglimento del terzo e l'assorbimento del quarto.. Svolgimento del processo Il 4 novembre 1987 si scontrarono due autovetture;
una con- dotta da GA ON, l'altra da TA RA. BA RM, TO TA e GA RD, che viaggiavano sull'auto del GA ON, convennero in giudizio da- vanti al Tribunale di Sciacca, il predetto conducente e la compagnia di assicurazioni FATA S.p.A., dei quali chiesero la condanna al ri- sarcimento per i danni alla persona subiti a seguito dell'incidente. Si costituì in giudizio la FATA S.p.A. che chiese il rigetto della domanda sostenendo che la colpa esclusiva del sinistro doveva essere attribuita al TA. Con altro atto di citazione GA ON e NO France- sca convennero in giudizio, davanti allo stesso Tribunale, TA RA e la Toro Assicurazioni S.p.A. dei quali chiesero la con- danna al risarcimento per i danni subiti in conseguenza del medesimo incidente stradale. TA RA chiese il rigetto della domanda, mentre la Toro Assicurazioni chiese che fosse affermato il concorso di colpa del GA e dedusse l'eccessività della pretesa risarcitoria. 2 Riuniti i due procedimenti, il Tribunale respinse la domanda proposta da BA RM, TO TA e GA RD nei confronti della FATA S.p.A. e del GA ON;
accolse le domande proposte da quest'ultimo e da NO ON nei con- fronti della Toro Assicurazioni e di TA RA. Il Tribunale ritenne, per quel che ancora rileva in questa sede, che l'incidente era da attribuire alla condotta di guida del TA il quale aveva invaso la carreggiata opposta;
tuttavia, in applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., non avendo il GA fornito la prova di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare lo scontro, ritenne che a carico dello stesso doveva essere riconosciuto in via presuntiva un concorso nella misura del 20%. Il Tribunale, però, ritenuto che la BA, la TO e la Ли GA erano state trasportate «a titolo amichevole o di cortesia», af- fermò che le stesse non potevano avvalersi della presunzione di col- pa in base alla quale era stata dichiarata la responsabilità di GA ON per ottenerne la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni. Contro la sentenza proposero appello la BA, la TO e la GA, deducendo che il presupposto sul quale il Tribunale aveva fondato il rigetto della domanda, e cioè l'esistenza di un «trasporto di cortesia», era «del tutto infondato e comunque non provato né solle- vato da alcuna delle parti»; in subordine dedussero che essendo il GA ed il TA entrambi responsabili del sinistro, gli stessi dove- vano essere tenuti in solido al risarcimento del danno, ai sensi del- w l'art. 2055 c.c., e che in ogni caso il GA doveva essere dichiarato tenuto al risarcimento almeno nella misura del 20%.. La Corte d'appello di Palermo confermò la sentenza del Tribu- nale, tranne che in ordine al regolamento delle spese. La Corte di merito ritenne che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. non poteva essere invocata dai terzi trasportati, i quali non potevano avvalersi neppure della presunzione di respon- sabilità posta a carico del vettore dall'art. 1681 c.c. se non provando che il trasporto era avvenuto in base a titolo contrattuale (oneroso o gratuito); che nella specie sarebbe spettato alle attrici provare che il trasporto era avvenuto per uno di tali titoli;
mancando tale prova doveva ritenersi che si verteva in tema di «trasporto amichevole o di cortesia». Ritenne ancora la Corte che nella specie non poteva essere in- vocato il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. - la cui appli- cabilità presuppone che il soggetto al quale viene richiesto l'intero ri- sarcimento del danno sia responsabile nei confronti del danneggiato - perché le appellanti quali trasportate non potevano avvalersi della ritenuta responsabilità del GA, affermata in base alla presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. e non in base ad un ac- certamento concreto, cosicché andava respinta ogni pretesa risarci- toria dalle predette avanzata. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso BA RM, TO TA e GA Leo- narda. Nell'udienza del 3 luglio 2001 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Toro Assicurazioni. L'atto di integrazione è stato regolarmente notificato. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.». Si deduce che la questione della natura del trasporto non era stata sollevata dal alcuna delle parti, per cui era stato violato il prin- cipio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360, comma primo, n. 3, in relazione all'art. 1681 c.c.». Si contesta l'affermazione della Corte di merito secondo cui sarebbe spettato agli attori provare la natura del rapporto, atteso che nessuna necessità v'era di tale prova non avendo i convenuti solleva- to alcuna eccezione. Nella specie comunque esistevano sufficienti elementi per ritenere che si vertesse in tema di trasporto gratuito e non di cortesia. Con il terzo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 2055 c.c.>>. Si deduce che essendo stata dichiarata la responsabilità di en- trambi i conducenti, erroneamente è stata respinta la domanda pro- posta dalla ricorrenti nei confronti di uno di essi, in violazione del principio di cui all'art. 2055 c.c. Con il quarto motivo si denuncia «violazione dell'art. 360, 5 comma primo, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 2043 c.c.». Si deduce che sussisteva la colpa in concreto del GA per avere egli tenuto una velocità eccessiva e per non aver fatto nulla per evitare lo scontro. I primi tre motivi devono essere trattati congiuntamente perché presuppongono tutti la risposta al quesito se il terzo trasportato pos- sa avvalersi della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., qualora agisca - con azione extracontrattuale - nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo sul quale viaggiava. I giudici di merito hanno dato risposta negativa al quesito. La tesi sostenuta dai giudici di merito non appare corretta alla stregua delle più recenti pronunce di questa Corte, che, modificando la propria precedente giurisprudenza, tenuto conto delle modifiche nue legislative intervenute nel campo assicurativo e dei mutamenti nei rapporti sociali, ha ritenuto che «In materia di responsabilità deri- vante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere gene- rale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del tra- sporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avve- 6 nuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. in tale senso le sentenze n. 4022 del 2001, p. 4801 del 1999 e n. 10629 del 1998). La sentenza impugnata - non essendosi attenuta a tale princi- pio - deve, pertanto, essere cassata sul punto, con conseguente an- nullamento delle statuizioni dipendenti. La causa deve essere rinviata ad altro giudice che deciderà la controversia facendo applicazione del principio sopra enunciato. Rimane assorbito il quarto motivo del ricorso. Si demanda al giudice di rinvio di provvedere in ordine alle spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie i primi tre mo- tivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impu- gnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche in ordine alle spese del processo di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'ap- pello di Palermo. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 23 ottobre 2002. Il Presidente Сибола ал Il Consigliere est. См оргоно Depositata in Cancelleria;
13. 1.03 ogo IM+ IL C. ERE C1 Dotte1. Maria Aiello 7