Sentenza 7 ottobre 2008
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La remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito d'annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2008, n. 42994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42994 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
429 94/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/10/2008
SENTENZA
N.1225/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. BARDOVAGNI PAOLO
REGISTRO GENERALE 1.Dott.SILVESTRI GIOVANNI CONSIGLIERE 11 N. 020027/2008 2. Dott. GIORDANO UMBERTO
3. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI 11
4.Dott. CORRADINI GRAZIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) SS GI N. IL 28/04/1949
avverso SENTENZA del 13/10/2005
CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SILVESTRI GIOVANNI
Querela;
Udite, per la parte civile, l'Avv.
Uait difensor AVV.
sona del dott. Gim seppe Febbraio
semola suuvio per remission di 3
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5.12.2007, la Corte di Appello di Brescia, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta a IM IO per il reato previsto dall'art. 623 c.p. in un mese e venti giorni di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di 1.900 euro di multa, ritenendo che la remissione di querela intervenuta nel giudizio di rinvio non potesse produrre effetti estintivi del reato in quanto la sentenza di annullamento di questa Corte aveva irrevocabilmente accertato la responsabilità dell'imputato e il rinvio era limitato alla determinazione della pena.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione degli artt. 624 e 129 c.p.p., nonché dell'art. 152
c.p., sull'assunto che nella presente vicenda processuale la querela era stata rimessa quando non si era ancora formato il giudicato ed era operante esclusivamente la preclusione derivante dal principio della formazione progressiva del giudicato: di talchè non era impedita l'applicazione della causa estintiva costituita dalla remissione della querela, come poteva desumersi dalla sentenza del 25.2.2004 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con cui era stata ritenuta efficace la remissione anche in caso di inammissibilità
dell'impugnazione.
Motivi della decisione
Deve pronunciarsi l'improseguibilità dell'azione penale per la remissione di querela intervenuta nel giudizio di rinvio.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che l'espressione “condanna” è usata per qualificare l'intero provvedimento giurisdizionale, che comprende il riconoscimento della responsabilità dell'imputato in ordine ad un determinato reato e l'applicazione della pena relativa al medesimo;
ne consegue che non si è in presenza di una condanna allorché è stata soltanto accertata la responsabilità dell'imputato, ma non è stata ancora applicata la pena relativa: ipotesi che normalmente si verifica nel caso di annullamento di sentenza del giudice di merito su punti diversi da quello concernente l'affermazione di responsabilità dell'imputato; in tale ipotesi è preclusa soltanto la discussione sulla responsabilità dell'imputato, ma non si è in presenza di una condanna, in quanto la decisione, per non essere completa nei suoi necessari elementi di affermazione di responsabilità e di applicazione di pena, non può essere posta in esecuzione, non
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presentando i requisiti dell'irrevocabilità di cui all'art. 648 c.p.p.; corollario di tale principio
è che la remissione di querela è idonea ad estinguere il reato perseguibile a querela di parte, per il quale non è stata ancora pronunciata condanna e, quindi, non si è ancora formato il giudicato, avendo soltanto autorità di giudicato la sola affermazione di responsabilità dell'imputato ed essendo ancora attuale, per la mancanza di pronuncia irrevocabile,
l'obbligo del giudice di rilevare di ufficio l'esistenza di una causa estintiva del reato (Cass.,
Sez. I, 28 settembre 1994, Pinzetta, rv. 199621).
Il principio di diritto sopra enunciato è in linea con l'insegnamento delle Sezioni
Unite Penali, le quali hanno stabilito che la formazione del giudicato su una sentenza di condanna si verifica soltanto quando siano definiti tutti i punti che compongono i singoli capi, compresi i punti relativi alla determinazione della pena, e che tale situazione si differenzia dalla figura del giudicato parziale previsto dall'art. 624 c.p.p., che rende irretrattabile unicamente la dichiarazione di responsabilità senza, però, determinare, in mancanza di decisione su altri punti, il passaggio della sentenza in cosa giudicata (Cass.,
Sez. Un., 19 gennaio 2000, Ruzzolino, rv. 216239).
In applicazione di tale principio deve, dunque, pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente хорий р В олво пом
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 8 NOV. 2008
IL CANCELL HERE
Stefania Falella