Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.
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Cass. pen., Sez. feriale, 30 agosto 2016 – 1 settembre 2016, n. 36276. Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, un agente di polizia locale (M.) era stato condannato per il reato di lesioni personali dolose nei confronti di un'anziana signora (A.) che, contrariata dagli accertamenti che stava esperendo in merito al suo esercizio commerciale, aveva inizialmente manifestato il suo dissenso con offese verbali, per poi scagliarsi contro di lui provocandogli delle lesioni al volto; per difendersi, il ricorrente aveva a sua volta esercitato della violenza fisica da cui erano derivate – anche in tale evenienza – delle lesioni. La situazione di fatto desta subito delle perplessità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2015, n. 32381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32381 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/02/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 665
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 24802/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'SI AR N. IL 26/07/1988;
AL ME N. IL 01/01/1985;
avverso la sentenza n. 1936/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del 30/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell'imputato D'SI, avv. Burga Gianfranco, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato AL, avv. Masini Dario, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30.1.2014, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del locale Tribunale in composizione monocratica in data 1.6.2013 con la quale AL ME e D'SI AR erano stati condannati, il primo, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed, il secondo, alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione, con la diminuente per il rito, per il delitto dì cui all'art. 588 c.p., commi 1 e 2 per aver partecipato con RI HI ad una rissa, nel corso della quale entrambi riportavano lesioni.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati e segnatamente:
2.1. AL ME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamenta: -con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità su un punto decisivo della controversia, circa la mancata traduzione nella lingua di appartenenza, ossia quella marocchina, della sentenza di condanna di primo grado e dell'atto di citazione in appello;
in particolare, il giudice di primo grado all'udienza del 1 giugno 2013 aveva ravvisato la necessità di nominare un interprete, in modo tale da consentire la traduzione delle attività che in detta udienza si sarebbero svolte, ma la Corte territoriale, decideva in controtendenza, ritenendo, invece, che l'imputato ben comprendeva la lingua italiana, come emergeva dal verbale di interrogatorio svolto in sede di udienza di convalida, senza motivare tale ripensamento e senza chiarire gli elementi in base ai quali convincersi che il AL comprendeva l'italiano, sia parlato che scritto, oltre che a sapere rispondere alle poche domande che gli erano state rivolte in sede di convalida;
spettava, comunque, al Tribunale convincersi se l'imputato fosse in grado di stare in giudizio;
-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per errata interpretazione/mancata applicazione dell'art. 111 Cost., art. 6 par. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3 par. 2 direttiva n. 64 del 2010 e art. 143 c.p.p., per la mancata traduzione di atti processuali nella lingua conosciuta dall'imputato e segnatamente della sentenza di primo grado, del decreto citazione a giudizio in grado di appello e della sentenza impugnata della Corte di Appello di Salerno;
nella fattispecie in esame assume rilievo la giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, che ha recentemente chiarito che l'obbligo di far comprendere all'imputato le accuse che gli sono rivolte, non riguarda solo la traduzione delle dichiarazioni orali, ma anche degli atti scritti e tra questi indubbiamente rientrano tutti quegli atti che provocano una "vocatio in iudicium" e nel caso di specie, quantomeno il decreto di citazione per il giudizio di primo grado e di appello;
2.2. D'SI AR lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della causa scriminante della legittima difesa, atteso che tale esclusione non può essere giustificata, perché i contendenti venivano colti nell'atto di colpirsi reciprocamente con calci e pugni, procurandosi lesioni rispettivamente refertate;
la mancanza di motivazione attiene proprio al momento iniziale dell'aggressione, avendo la Corte territoriale trascurato il fatto che il ricorrente venne aggredito dai due marocchini e fu costretto a difendersi per sottrarsi alla furia dei predetti;
la causa di giustificazione era applicabile al caso di specie, atteso che il ricorrente non era animato dall'intento di offendere i cittadini extracomunitari, ne' vi è la prova che egli avesse accettato la situazione di pericolo, nella quale involontariamente si era posto e la sua difesa è stata assolutamente necessitata per la reazione dei due uomini, che, ad un semplice invito loro rivolto di comportarsi bene, risposero reagendo in maniera assolutamente imprevedibile e spropositata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.
1. Il AL si duole anche in questa sede della mancata traduzione nella lingua marocchina di appartenenza di alcuni atti processuali, tra cui la sentenza di primo grado ed il decreto citazione a giudizio in grado di appello, ma la valutazione operata dai giudici d'appello si presenta immune da censure.
Giova innanzitutto richiamare i principi espressi da questa Corte, secondo cui il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana.
(S. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239693). L'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana (anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/ 64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32), spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Rv. 261640); tale accertamento non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la conoscenza della lingua italiana può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo, comunque, salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti. (Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014).
1.1. Nel caso di specie, la valutazione operata dalla Corte territoriale circa la adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del AL - sulla base delle emergenze del verbale di interrogatorio svolto in sede di udienza di convalida, nel corso del quale dichiarava di ben conoscere la lingua italiana rispondendo a tutte le domanda che gli venivano rivolte - risulta immune dai vizi denunciati.
2. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il ricorso del D'SI con il quale l'imputato si duole del mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Ed invero, la sentenza impugnata da atto che al momento del loro intervento i Carabinieri constatavano la presenza di tre persone che si colpivano reciprocamente con calci e pugni e che i tre, una volta separati, continuavano a minacciarsi di morte;
in particolare, nell'attività di colpirsi reciprocamente non veniva registrata una particolare prevalenza dell'un contendente sull'altro ed, anzi, un ruolo preponderante era svolto proprio dal D'SI.
2.1.Orbene, sulla base di tale dinamica dei fatti la Corte territoriale ha correttamente escluso la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 52 c.p., facendo applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Rv. 236513). La legittima difesa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. (Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008), situazione questa che senz'altro non emerge dalla sentenza impugnata, che anzi da atto di un ruolo preponderante svolto dal D'SI, come detto.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015