Sentenza 16 aprile 2010
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È valido il verbale di arresto in cui siano indicati i nominativi di tutti gli operanti che l'hanno eseguito, ma che sia stato redatto e sottoscritto mediante sigle autografe solo da alcuni di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2010, n. 28133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28133 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 617
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 7834/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA NE, n. a Catania l'11.4.1989;
avverso la ordinanza in data 21 dicembre 2009 del Tribunale di Catania;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Mauro Rufini, in sostituzione dell'avv. Marina Di Gregorio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, adito ex art.309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 5 dicembre 2009 del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale veniva applicata a NE NA la misura della custodia cautelare in carcere relativamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (in Catania, il 2 dicembre 2009).
Rilevava il Tribunale che il quadro indiziario a carico dell'Arena riposava sulle circostanze che avevano determinato il suo arresto in flagranza.
Egli, a seguito di servizio di osservazione svolto da personale della Questura di Catania, era stato notato sostare in una via cittadina in compagnia di altri due giovani, poi identificati per NI EL e UE AN (quest'ultimo minorenne) e a un certo punto indicare un garage apparentemente abbandonato dove si recava l'EL il quale, al ritorno, consegnava al AN delle buste di plastica, che il AN cedeva ad automobilisti di passaggio ricevendone somme di denaro che poi consegnava all'EL.
Fatta irruzione nel garage, le forze dell'ordine rinvenivano una busta contenente 19 dosi di marijuana "orange skunk" e un panetto delle medesima sostanza di gr. 745. Il AN, che aveva tentato la fuga, veniva bloccato con in mano due buste contenenti rispettivamente 17 e 19 dosi di analoga sostanza. L'EL, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di Euro 140 in banconote di vario taglio.
Dette circostanze rendevano evidente, ad avviso del Tribunale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'Arena in ordine al reato di detenzione a fini di spaccio di quantitativi di marijuana.
La professionalità dimostrata dall'indagato rendeva poi necessaria l'applicazione della più grave misura custodiale ai fini di contrastare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose.
Ricorre l'Arena, a mezzo del difensore avv. Marina Di Gregorio Maravigna, che deduce:
1. Sopravvenuta perdita di inefficacia a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 5, posto che al Tribunale non era stato inviato nel termine prescritto, nella sua integralità, il verbale di arresto, che pure era stato valutato dal G.i.p. in sede di applicazione della misura. Illegittimamente il Tribunale aveva differito l'udienza alla data del 21 dicembre per la integrazione della parte della documentazione mancante.
2. Assenza di motivazione dell'ordinanza applicativa emessa dal G.i.p. che avrebbe dovuto essere dichiarata dal Tribunale a norma dell'art. 125 c.p.p., comma 3. 3. Violazione dell'art. 142 c.p.p., posto che nel verbale di arresto si da atto che l'arresto era stato eseguito da personale non meglio identificato che non figurava tra i firmatari del verbale stesso.
4. Analoga violazione di legge, in quanto il verbale di arresto risultava sottoscritto con sole cinque differenti sigle, mentre i verbalizzanti erano indicati in numero di dodici.
5. Assenza di gravità del contesto indiziario, essendovi assoluta incertezza su quanti siano stati gli episodi di spaccio, chi siano stati gli acquirenti, come essi possano essere stati individuati dall'Arena, sul significato del gesto fatto dall'Arena con l'indice destro.
6. Violazione dell'art. 136 c.p.p., dato che la richiesta di convalida del p.m. fa riferimento a un arresto operato alle ore 14 del 2 dicembre, mentre nel verbale si indica come ora dell'arresto quella delle 18,30.
7. Violazione della legge processuale in relazione al contenuto del verbale di arresto, ove non è indicata la posizione degli agenti e non viene spiegato come in ora serale essi potessero percepire che l'Arena stesse effettivamente indicando con l'indice destro un luogo situato alla distanza di circa 150 metri.
8. Mancata valutazione delle dichiarazioni di PA FI, presente sul luogo dei fatti, assunte dalla difesa a norma dell'art.391-bis c.p.p.. Ad avviso della Corte tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili.
A quanto è dato desumere dagli atti, la copia del verbale di arresto trasmesso all'organo del riesame mancava di una pagina, che successivamente è stata acquisita, dandosi al difensore dell'indagato congruo termine (tre giorni) per prendere visione del foglio mancante e trarne le conseguenze in termini di esercizio del diritto di difesa. Si tratta all'evidenza di una mera omissione materiale, che non ha alcuna implicazione agli effetti di quanto previsto dall'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. L'ordinanza del G.i.p. non risulta affatto priva di motivazione, quanto meno nel senso prospettato nel ricorso, e cioè di un vizio talmente radicale da impedire l'eventuale sua integrazione da parte del Tribunale del riesame. Peraltro il relativo motivo di ricorso appare al riguardo del tutto generico.
Non sussiste alcuna nullità del verbale di arresto, posto che in esso sono esattamente indicati, con nome e cognome, gli ufficiali e agenti di p.g. che hanno eseguito materialmente l'arresto, che non necessariamente debbono integralmente corrispondere a quelli tra essi che redigono il relativo verbale, come ben può verificarsi per operazioni di polizia che hanno impegnato numeroso personale;
e la circostanza che le firme in calce al verbale siano state apposte con l'uso di sigle è irrilevante ai fini del rispetto dell'art. 137 c.p.p. e della sanzione prevista dall'art. 142 dello stesso codice,
trattandosi comunque di scritture autografe che, se del caso, possono consentire di individuarne l'autore, ad esempio attraverso l'interpello del reparto di appartenenza (v. Cass., sez. 2, 9 febbraio 2007, Monteleone;
Id., 22 maggio 1997, Acampora). È ininfluente ai fini dell'adozione della misura cautelare la discrepanza oraria dell'arresto tra il relativo verbale, che è comunque l'atto che ne fa fede, e la richiesta di convalida del p.m.. Le restanti censure, che attengono alla valutazione degli elementi indiziari, appaiono inammissibili, in quanto lungi dall' evidenziare carenze o incongruenze motivazionali, tendono a sottoporre alla sede di legittimità aspetti valutativi di esclusiva competenza del giudice di merito, che nella specie ha fornito una motivazione esauriente, logica e perfettamente aderente agli elementi del fatto a carico dell'Arena.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille).
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010