Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2001, n. 8587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8587 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
8587/01 Reg. Gen. N. 9640/99 UD. 23.04.2001 } REPUB'BL IN NOME DE CALL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IRON. 19620 SEZIONE 2a CIVILE Rep 3055 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Rosario DE JULIO Consigliere IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere per diritti L. il 22 GIU 2001 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 9640/99 proposto Oggetto: Scioglimento da comunione ereditaria. AR SISTO, elettivamente domiciliato in Roma, LIRE 1500 Viale Adriatico n. 23, presso lo studio dell'Avv. Renato Ricci, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Rocchi e Giusep- pe Amicucci come da mandato in calce al ricorso. RICORRENTE 0407339 contro 0407340 AR ZI, AR SO, AR RI, AR IRMA, AR AN, AR NN, AR LA, EL IS e 710/01 ME AU, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell'Avv. Massimo Lauro, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Venditti come da mandato a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2029/98 del 02.06.1998 / 14.09.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ra- gione del primo motivo e per il rigetto del secondo e terzo mo- tivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 27.11/1.12. 1987, i germani AZ, SA, IR, TA, AS, NN, RO RD e IA AU EU, quest'ultima figlia di IA RD, premorta al padre LO RD, convenivano in giudizio da- vanti al Tribunale di Roma - riassumendo il giudizio iniziato davanti al Pretore di Tivoli - TO RD ed LI AN al fine di ottenere la divisione dei beni immobili costituenti l' asse ereditario del padre LO RD, deceduto il 23.6. 1984, senza testamento, chiedendo congiuntamente l'attribu- zione della loro quota pari a 16/27. 2 JWD Si costituiva soltanto TO RD, il quale deduceva che nell'asse ereditario dovevano essere ricompresi altri beni im- mobili, non indicati dagli attori, oltre beni mobili che si trova- vano in loco e due libretti bancari custoditi da AS Lom- bardi. Proponeva in riconvenzionale domanda risarcitoria. Espletata l'istruttoria, sussistendo disaccordo delle parti sul progetto di divisione prospettato dal c.t.u., il Tribunale con sentenza n. 1974/95, dichiarata aperta la successione di LO RD, determinava le quote di spettanza degli eredi nella seguente misura: 2/27 a TO RD, 9/27 ad LI Ange- lini e 16/27 agli attori, congiuntamente, come da loro richie- sta;
determinava l'importo dell'asse ereditario, in conformità delle valutazioni del c.t.u, in £. 81.996.160; assegnava ai co- eredi gli immobili secondo le rispettive quote con relativi con- guagli;
escludeva le ragioni creditorie di TO RD riget- tando la sua domanda riconvenzionale;
compensava tra le parti le spese di giudizio. Proponeva appello TO RD lamentando l'esclusione dall'asse ereditario di alcuni beni immobili, specificamente in- dicati, e l'erronea valutazione dell'asse ereditario. Le altre parti proponevano appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese processuali La Corte d'appello di Roma, disposta una nuova consulenza ed una successiva integrazione, con sentenza n. 2029/98 del 3 02.06.1998 e depositata l'11.06.1998, in accoglimento parziale dell'appello principale, statuiva che alla divisione dell' eredità relitta di LO RD si procedesse secondo il progetto pre- disposto dal c.t.u. ing. Franco Maleci nella relazione supple- mentare alle pagine 4,5,6 e 7. Subordinava le attribuzioni delle quote al pagamento in favore di TO RD dei due conguagli in denaro specificati nella stessa relazione peritale. Compensava tra le parti le spese di lite anche del secondo gra- do, rigettava l'appello incidentale e autorizzava la trascrizione della sentenza. Successivamente alla pubblicazione della sentenza veniva approvata, in data 14 settembre 1998, una postilla, con la quale si specificavano le attribuzioni dei beni immobili. Contro tale sentenza ricorre per cassazione TO RD, in base a tre motivi. Resistono con controricorso tutti gli altri coeredi, cioè Tom- maso, SA, AZ, IR, TA, NN e RO Lom- bardi, LI AN e AU EU. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 287 c.p.c., in quanto dopo la pubblicazione della sentenza è stata apposta in calce alla stessa una "postilla" ad integrazione del dispositivo, senza adottare la 4 prevista procedura di correzione della sentenza in caso di erro- ri o omissioni.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa ed insuf- ficiente motivazione in ordine alle censure richiamate nell'atto di appello per aver la sentenza impugnata omesso di ricom- prendere nell'asse ereditario i beni immobili ivi descritti, la- mentando che nessun accertamento specifico è stato effet- tuato dai due c.t.u. in ordine alla ricerca dei beni immobili che dovevano essere ricompresi nel patrimonio del de cuius.
3. Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia sulla domanda con la quale aveva chiesto l'assegnazione di determinati beni immobili, diversi da quelli poi effettivamente attribuitigli. A) Il primo motivo è fondato. Premesso che la censura è diretta contro la sentenza conte- nente la contestata “postilla” e non contro l'eventuale ordinan- za (di cui peraltro non vi è traccia) di correzione della senten- za, sicché risulta ammissibile il proposto mezzo di impugna- zione, va osservato che la sentenza della Corte d'appello è stata depositata in data 11.06.1998 e contiene aggiunta tale "postilla" che risulta sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal Consigliere Estensore in data 14.09.1998. 5 La postilla riproduce lo specifico contenuto del progetto di divisione, redatto dal c.t.u. ing. Franco Maleci nella relazione supplementare, in conformità del quale la Corte d'appello ha disposto la divisione fra le parti dell'eredità di LO RD: progetto indicato nel dispositivo della sentenza con riferimento alle pagine 4,5,6, e 7 della relazione. Con tale postilla si è voluto, all'evidenza, ovviare, al fine della trascrizione della sentenza nei RR.II., ad un'omissione nella quale era incorsa la Corte distrettuale. Rimedio che, pe- rò, andava effettuato secondo lo speciale procedimento previ- sto dagli artt. 287 e ss. c.p.c. per la correzione degli errori materiali ovvero delle omissioni commesse dal giudice di me- rito. Sennonché dell'applicazione di tale specifico procedimento non vi è menzione alcuna nella suddetta postilla che, pertan- to, risulta irritualmente apposta. In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali o di omissioni contenute nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice a Allik quo con l'osservanza della speciale disciplina dettata dagli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. 15.6.1999 n. 5966); a tale giudice va rivolta l'istanza di correzione anche se la sentenza da correg- gere è passata in giudicato (Cass.
8.5.1998 n. 4677; 27.6. 1995 n. 7249). 6 Pertanto, questa Corte, in accoglimento del primo motivo, deve cassare senza rinvio sul punto la sentenza impugnata, disponendo l'eliminazione della suddetta postilla siccome ir- ritualmente apposta. B) Il secondo motivo è infondato. Trattasi all'evidenza di censura di merito, avendo l' impu- gnata sentenza spiegato le ragioni per le quali ha disatteso la pretesa di TO RD, di includere nell'asse ereditario altri beni immobili, che risultavano inesistenti. Ha, infatti, osser- vato la Corte di merito che la documentazione prodotta in giu- dizio non era decisiva, perché riguardava taluni immobili che non facevano più parte del patrimonio del de cuius, mentre dagli accertamenti più specifici effettuati da entrambi i c.t.u. era risultato in modo incontrovertibile che i beni relitti erano soltanto quelli indicati nelle relazioni peritali. C) Anche il terzo motivo è infondato. Non vi è stata omessa pronuncia ma implicito rigetto della domanda di assegnazione dei beni richiesti. Invero, dal conte- sto della motivazione dell'impugnata sentenza, emerge con as- Altfeli soluta evidenza la ragione per la quale non sono stati asse- gnati a TO RD i beni da lui richiesti: ragione indivi- duabile nella modesta entità della sua quota ereditaria (pari a 2/27) rispetto a quella comune e molto più consistente delle controparti (pari a 16/27). 7 In conclusione, in base alle considerazioni sopra svolte, la Corte rigetta il secondo e terzo motivo;
accoglie il primo moti- vo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla “postilla" aggiunta, della quale dispone la eliminazione. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cas- sazione, ravvisando la ricorrenza di giusti motivi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il secondo e terzo motivo;
accoglie il primo motivo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitata- mente alla "postilla" aggiunta, della quale dispone la elimi- nazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 23 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Buino likante IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO A NCELLERIA Roma 2.2 GW, 2001 Ci IL CANCELLIERE hoooo on 290000 datRagistrato in off. 2001 UFFICIO DOR NOMA 2 - 1 4 Serie 2043218 200.000 versate S. AMILA DUECENTON (ize p. 11 Dirigente Ada Servizi (D.ssa IA Grita DI FILIPPO) 8 Il Responsabile Servizio Atti Cludiziari (Dr. M. RACCIONINI)