Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
Nella notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto. (Nella specie dalla relata di notifica risultava che la notifica era stata eseguita a mani proprie del destinatario in quanto l'avviso di ricevimento risultava essere stato sottoscritto dal destinatario ma lo stesso, pur non avendo formalmente disconosciuto la firma, sosteneva che la stessa non era autografa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Fabio Fonzo, Antonietta Coretti e Clementina Pulli e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma
- ricorrente -
contro
DI EL CI, rappresentato e difeso per procura a margine dall'avv. Antonio Luciano e con esso elettivamente domiciliato in Roma alla via Ostilia 1/a, presso l'avv. Giuseppe Romano;
- controricorrente -
avverso la sentenza N.^ 11/98 del Tribunale di Campobasso n. 24.4.1998, reg. gen. n. 110/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2000 dal relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Sgroi per delega dell'avv. Fonzo e Luciano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per 1-Iaccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.4.1998 il Tribunale di Campobasso, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di Di SI CI, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando l'accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa per omesso versamento dei contributi ed altri adempimenti relativamente ad un dipendente del Comune di Pietracatella, del quale il Di SI era stato sindaco. Osservava in motivazione che era fondata l'eccezione di omessa contestazione delle infrazioni in quanto dall'avviso di ricevimento della notifica della medesima, in data 9.4.1994, risultava una firma palesemente diversa da quella del Di SI ed inoltre il plico risultava indirizzato erroneamente al Di SI presso il Comune ove il medesimo non rivestiva più la carica di sindaco.
Attesa la mancanza della notifica della contestazione, il Tribunale riteneva l'estinzione dell'obbligazione relativa alla sanzione ex art. 14 della legge n. 689/1981. Propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo l'INPS;
il Di SI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 215 c.p.c. e 2702 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), rileva che nel giudizio di primo grado nel quale era stato esibito l'avviso di ricevimento il Di SI non aveva disconosciuto la propria firma e quindi la stessa doveva intendersi riconosciuta ex art.215 c.p.c.. Conseguiva che il Tribunale doveva ritenere autografa la sottoscrizione, rilevando, inoltre, che il giudizio di non autenticità era di natura tecnica ed avrebbe richiesto il ricorso ad una consulenza tecnica. La censura - che il Tribunale doveva ritenere autografa la sottoscrizione del Di SI - è fondata, anche se per ragioni giuridiche diverse da quelle esposte nel ricorso.
Nella notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento è parte integrante la relazione di notificazione ed ha natura di atto pubblico, il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c, fa piena prova della eseguita notificazione ed in ordine alla identità della persona cui è stato consegnato il plico ed ha sottoscritto l'atto, cfr. Cass. n. 2246 del 1981, n. 2288 del 1996. A norma del primo comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, che regola la notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna va fatta nelle mani proprie del destinatario che a sensi del quarto comma del medesimo articolo sottoscrive l'avviso di ricevimento;
solo quando la consegna non è fatta personalmente, ma a persona di famiglia convivente ovvero a persona al servizio del destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario.
Consegue che quando, come nella specie, manchi quest'ultima annotazione, deve ritenersi che dall'avviso risulti che la consegna del piego sia stata fatta a mani proprie del destinatario che nella specie era il Di SI CI.
Dalla natura di atto pubblico della relazione di notificazione, di cui l'avviso di ricevimento costituisce parte integrante, deriva che, in mancanza di proposizione della querela di falso, il Tribunale non poteva ritenere non autografa la sottoscrizione del Di SI. Quanto al rilievo che il Di SI non era più sindaco e la notificazione non poteva essere fatta presso la casa comunale si osserva che, dovendosi ritenere la notificazione fatta a mani proprie del destinatario, non ha rilevanza il luogo ove essa è stata fatta ai sensi del principio di cui all'art. 138 c.p.c., secondo il quale la notificazione a mani proprie può essere fatta ovunque il destinatario sia stato trovato.
La sentenza impugnata, che ha erroneamente ritenuto, in contrasto con le risultanze dell'atto pubblico e senza che fosse stata proposta querela di falso, di potere escludere l'autografia della sottoscrizione e che avesse rilevanza nella notificazione a mani proprie il luogo dove essa era fatta, deve essere cassata in accoglimento del ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito e l'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS di Campobasso il 21 marzo 1996, fondata unicamente sull'omessa notificazione al Di SI della contestazione, va rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da Di SI CI ad ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS di Campobasso il 21.3.1996. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001