Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la richiesta di retrocessione dal rito avanzata ai sensi dell'art. 441 bis cod. proc. pen. può essere validamente revocata dall'imputato prima che il giudice provveda sulla stessa, non potendosi in tal caso qualificare la suddetta revoca come riproposizione della domanda di abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2012, n. 24125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24125 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/04/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1058
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 49591/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE OM N. IL 21/10/1966;
2) CI RE N. IL 27/09/1942;
avverso la sentenza n. 252/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del 28/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. D'Ambrosio V., che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della PC, avv. Coli F., che si è associato alla richiesta del PG e ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore del LA, avv. Giacomini A., che ha illustrato i motivi di ricorso e che, in Sost.ne dell'avv. ZAINI C. A. per SU, si è riportato ai motivi di ricorso.
RILEVATO IN FATTO
La corte di appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale, tra gli altri, SU RE e LA ME sono stati condannati alle pene di giustizia (principali e accessorie), oltre al risarcimento danni in favore della costituita parte civile, perché riconosciuti colpevoli del delitto di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, in relazione al fallimento della S.r.l. Discount service, dichiarato con sentenza 9 gennaio 1997. SU RE, insieme con MEni IA, per quanto si apprende dalla sentenza, era stato coamministratore della società dal 22 novembre 1994 al 29 luglio 1996. Lo stesso era stato socio sin dalla costituzione della S.r.l. LA ME era stato amministratore unico della società dal 20 settembre 1996. Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, i due imputati sopraindicati.
SU deduce:
1) violazione di legge e carenze all'apparato motivazionale con particolare riferimento agli artt. 441 e 441 bis c.p.p.. Gli imputati sono stati giudicati con rito abbreviato. Il pubblico ministero, dopo aver pronunziato la requisitoria, ha chiesto la integrazione del capo d'imputazione con l'inserimento della seguente frase "tenendo, pertanto, la contabilità in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento degli affari". Trattandosi di una sostanziale modifica, l'imputato chiedeva che il giudizio proseguisse nelle forme del rito ordinario e che dunque si facesse luogo all'udienza preliminare. Il gup non decideva contestualmente, ma all'udienza successiva proseguiva la trattazione della causa nelle forme del rito abbreviato, anche in considerazione del fatto che l'imputato aveva successivamente dichiarato di accettare tale rito, anche alla luce delle modifiche effettuate dal pubblico ministero.
Così operando, il gup ha violato la legge processuale, innanzitutto, perché, a fronte di una modifica sostanziale del capo d'imputazione e nonostante l'espressa volontà dell'interessato di revoca della richiesta di adozione di rito abbreviato, ha proseguito nella celebrazione in tale forma processuale;
in secondo luogo, perché ha dato rilievo alla successiva manifestazione di volontà del SU, dimenticando che l'art. 441 bis c.p.p., comma 1 prevede che la richiesta di giudizio abbreviato non possa essere riproposta, una volta revocata. La corte d'appello, cui la questione è stata sottoposta con l'atto d'impugnazione, ha erroneamente ritenuto che, da un lato, la modifica non fosse essenziale ma attenesse a una mera specificazione del capo di imputazione già contestato, dall'altro, che la successiva e contraria manifestazione di volontà operata all'imputato avesse legittimato il gup a proseguire la trattazione della causa col rito abbreviato.
2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra contestazione di reato e sentenza. Invero, considerata la sensibile diversità tra il fatto originariamente contestato e quello che il giudice ha recepito in sentenza, appare tangibile l'assenza di correlazione tra il thema decidendum riportato nell'originario addebito e quello affrontato dal giudice nella sua decisione. Nel caso in esame, invero, non è stato il giudice a riqualificare il fatto, ma ciò è avvenuto su esplicita richiesta dell'organo dell'accusa. Conseguentemente, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità per mancanza di correlazione con l'accusa.
3) violazione di legge e carenze all'apparato motivazionale per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esperimento di perizia contabile ricostruttiva. Al giudice di appello era stato richiesto di nominare un perito per analizzare in modo dettagliato la situazione contabile della fallita, allo scopo di accertare se effettivamente - e ad opera di chi - fossero stati distratti beni e competenze aziendali e fosse stata tenuta la contabilità in maniera irregolare. La corte d'appello, invece di nominare un perito, ha affidato tale compito al curatore, vale a dire a un soggetto costituito parte civile, che - dunque - ha assunto, incredibilmente, la veste contemporanea di postulante e di perito. Tale decisione ha violato evidentemente il principio di imparzialità, non essendo concepibile che il giudice deleghi a una parte privata l'effettuazione di attività suppletive di indagine, seppure tecnica. Apoditticamente poi la corte territoriale ha ritenuto che una vera propria perizia non fosse necessaria, in considerazione del materiale probatorio confluito nel fascicolo del giudizio. Ma si tratta di una mera affermazione, non supportata ad alcun apparato argomentativo. Non è dunque stato chiarito per quale ragione la prova fondamentale sia stata negata. Ciò comporta, da un lato, la violazione del principio del contraddittorio, dall'altro, la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
4) violazione di legge e carenze all'apparato motivazionale nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha affermato la responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, - viceversa - assolto con formula ampia. La sentenza di appello non chiarisce in base a quali emergenze probatorie abbia ritenuto che il ricorrente, che dismise la carica il 29 luglio 1996, abbia continuato ad operare come amministratore di fatto. Vengono valorizzate condotte - in sè - equivoche, quale è la presenza del SU in azienda, pur dopo le sue dimissioni da amministratore. Si dimentica, al proposito, che il predetto continuava a essere socio. Viene valorizzata la circostanza che, per effettuare il cosiddetto passaggio delle consegne, furono necessari tempi lunghi. Si tratta, come è ovvio, di evidente travisamento delle ragioni della presenza fisica dell'imputato in azienda. Arbitrariamente poi la corte anconetana assimila la posizione del SU a quella del MEni, effettuando un non consentito scambio di ruoli. Vengono inoltre travisate le dichiarazioni dei testi RE e AS, alquanto generiche, invero, essendosi gli stessi limitati a confermare la presenza del SU in azienda. Dette dichiarazioni non si riscontrano tra di loro e non hanno carattere individualizzate;
invero: nessuno dei due chiarisce per qual ragione il ricorrente si sarebbe trattenuto in azienda e se le funzioni eventualmente svolte abbiano ecceduto significativamente l'ordinaria amministrazione. La corte poi giunge sino al punto di considerare in danno dell'imputato quelle che sono circostanze palesemente a lui favorevoli, quali la corretta tenuta della contabilità fino alla fine di agosto, comportamento che viene interpretato come sintomatico della volontà di coprire le future condotte criminose. La verità è che, dopo il 31 agosto 1996, SU non ebbe più responsabilità all'interno della S.r.l., mentre l'attività precedente si svolse in maniera regolare, come ha dovuto ammettere lo stesso curatore, quando, ad esempio, ha affermato che gli assegni emessi dal SU sono stati tutti regolarmente contabilizzati. Le eventuali distrazioni e la cosiddetta condotta predatoria, che si sarebbero verificate dopo la dismissione della carica da parte del ricorrente, non possono ovviamente essere addebitate al predetto. Al SU succedette GI AN, la cui condotta non può essere riferita certo al ricorrente. Fu il GI - e non certo il SU - ad essere sorpreso alla guida di un camion, che trasportava merci dell'azienda. Meno che mai la responsabilità del ricorrente può essere confusa con quella del LA, succeduto al GI e indicato in sentenza come mero prestanome. Le responsabilità del LA sono solo sue e non possono essere fatte risalire al ricorrente. Quanto al falso in bilancio, la corte territoriale, in maniera lapidaria, ne attribuisce la responsabilità al SU, sulla base semplicemente delle emergenze documentali e trascurando completamente le dichiarazioni del teste Bascucci. 5) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, atteso che, sempre in maniera apodittica, la corte designa come non marginale la partecipazione di questo ricorrente ai fatti per i quali è processo. L'obbligo di motivazione non può certo ritenersi assolto con il ricorso a tali astratte formule;
meno che mai la posizione di questo imputato può, ancora una volta, essere assimilata a quella del MEni, come viceversa fa il giudice di secondo grado. Viene anche trascurata la dichiarazione del LA, il quale afferma che egli rendeva conto in realtà alla OM, che gli aveva chiarito che l'azienda "era sua".
6) violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale in ordine all'omessa indicazione dei parametri in base ai quali è stata quantificata la pena finale, atteso che la corte di merito non ha minimamente esplicitato i criteri in base ai quali è pervenuta alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ciò non consente alcuna verifica a posteriori e si traduce inevitabilmente in un vulnus dell'apparato argomentativo.
LA deduce:
erronea applicazione della legge penale. Lo stesso giudice d'appello, in sentenza, ricorda che questo imputato, che lavorava come corriere nella ditta fallita, accettò di ricoprire formalmente la carica di amministratore, in cambio della garanzia della conservazione posto di lavoro. Tale carica egli ha mantenuto per soli cinque giorni e ciò ha fatto per le disagiate condizioni economiche e per il conseguente stato di bisogno. La stessa corte anconetana afferma che LA ha reso dichiarazioni spontanee, utili e credibili.
Non viene poi chiarito, in realtà, quale sarebbe stata la condotta addebitabile a questo imputato, atteso che lo stesso non viene accusato di concrete operazioni distrattile o di false iscrizioni in bilancio. Gli addebiti, a ben vedere, sono quelli che egli stesso descrive, come il fatto che avrebbe consegnato nelle mani del coimputato OM le somme che incassava dai clienti. Orbene, non si vede come tale condotta, che al LA era imposta dalla sua collocazione in azienda, possa integrare gli estremi del reato contestato. La stessa corte territoriale ricorda la bassa scolarizzazione dell'imputato. Va allora verificato se, nella condotta del ricorrente, possa ravvisarsi un'ipotesi di concorso colposo in delitto doloso. Sono note le obiezioni e le limitazioni che la dottrina ha formulato con riferimento a tale ipotesi, ma sta di fatto che nella condotta del LA non può riscontrarsi traccia alcuna di dolo. Viceversa, il suo operato deve ritenersi scriminato ai sensi dell'art. 54 c.p., atteso che, nel concetto di danno grave alla persona, deve ritenersi rientrante anche il pericolo di lesione dei diritti fondamentali di cui all'art. 2 Cost., quale il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra tra i bisogni primari della persona. Ebbene, lo stato di bisogno di questo ricorrente emerge dai fatti ed è ammesso dallo stesso giudice di appello. La necessità di mantenere il posto di lavoro era strettamente collegata all'esigenza di garantirsi quelle condizioni minime per il suo sostentamento. La stessa corte poi cade in contraddizione quando valuta in danno dell'imputato il fatto che lo stesso fu indotto a firmare fogli in bianco. Tale circostanza è considerata elemento accusatorio nei confronti dei coimputati, ma, illogicamente, non viene considerata elemento a discarico per quel che riguarda il LA, il quale ebbe a dichiarare che faceva riferimento unicamente al OM, cui consegnava le somme incassate. È pur vero che, per integrare il delitto di bancarotta fraudolenta, è sufficiente il dolo generico, ma, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritiene la corte di merito, non vi è stata alcuna alterazione del rapporto sinallagmatico nelle operazioni contestate a questo impattato, in quanto LA si è limitato a fare ciò che la sua posizione aziendale gli imponeva. Di fatto IE era ed è rimasto un mero dipendente della S.r.l. e come tale non poteva essere. chiamato a rispondere di alcuna condotta di bancarotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura del ricorso SU è manifestamente infondata. Si rileva dallo stesso ricorso che, all'udienza del 3 febbraio 2003, a seguito della contestazione integrativa operata dal pubblico ministero, l'imputato manifestò l'intenzione di optare per la revoca del giudizio abbreviato e di chiedere che si procedesse nelle forme del rito ordinario dibattimentale;
alla successiva udienza del 5 febbraio 2003, non essendo ancora intervenuta la decisione del gup, il SU dichiarò di accettare il giudizio abbreviato, anche alla luce delle modifiche effettuate a seguito della contestazione integrativa del pubblico ministero. È quindi evidente che, non essendo intervenuta la decisione del giudicante, non si può parlare di una riproposizione di richiesta di giudizio abbreviato, che, effettivamente, non è ammessa, ai sensi dell'art. 441 bis c.p.p., comma 4. Invero, può correttamente parlarsi di "riproposizione" solo quando la prima richiesta sia stata definitivamente formulata e, essendo stata recepita, abbia dato luogo ad un provvedimento. Nel caso in esame, come anticipato, ciò non è avvenuto in quanto, in un primo momento, l'imputato ha manifestato l'intenzione di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, in un secondo momento, due giorni dopo, in assenza di qualsiasi provvedimento decisorio da parte dell'autorità giudiziaria, re melius perpensa, è tornato sui suoi passi e ha mantenuto fermo il proposito di essere giudicato con rito abbreviato.
Manifestamente infondata è anche la seconda censura proposta nell'interesse del SU, atteso che, essendo stato validamente integrato il capo d'imputazione, la sentenza di primo grado deve ritenersi corrispondente all'addebito come riformulato. La terza censura è infondata, ai limiti della inammissibilità. Invero, premesso che una perizia contabile "ricostruttiva" in presenza di un addebito di bancarotta documentale appare richiesta quantomeno singolare, atteso che detta perizia dovrebbe espletarsi su di un oggetto inesistente o, al più, ritenuto incompleto o alterato, va osservato che una perizia di tal fatta avrebbe senso solo nella prospettiva di accertare la insussistenza del delitto de quo. Tale tuttavia, per quel che si legge nel ricorso, non è stata la richiesta dell'imputato.
Ad ogni buon conto, deve essere ricordato che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (ASN 201103609-RV 249161).
Ne consegue che, nel caso di cui sopra, il diniego da parte del giudice di secondo grado di procedere a perizia non può certo essere ricondotta nella categoria ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). La quarta censura del ricorso SU è inammissibile perché generica ed articolata in fatto. Il profilo di genericità consiste nel fatto che il ricorrente non tiene conto di alcune argomentazioni sviluppate dalla sentenza di appello. In effetti i giudici di secondo grado rilevano che questo imputato, insieme con il MEni, deliberò, in data 7 settembre 1996,il trasferimento della sede sociale nella città di Parma presso l'indirizzo di una ignara terza persona. In Parma in realtà la Srl non ha mai avuto effettiva sede. Nella stessa data, come si legge a pagina 17 della sentenza impugnata, i due cedevano le loro quote sociali al LA, senza incassare corrispettivo. Tale condotta viene, non illogicamente, interpretata dai giudici di merito come sintomatica della malafede dell'imputato e come prodromica alla successiva "fase predatoria", che avrebbe portato allo svuotamento della società; la circostanza, in vero, viene letta dei giudici di secondo grado unitamente al contenuto delle dichiarazioni testimoniali (Moretti, AS, Villa) che danno atto della permanenza di questo imputato in azienda e del fatto che lo stesso ancora assumesse decisioni e desse disposizioni. Anche il coimputato LA ha riferito circa l'attivismo del ricorrente. E inoltre il teste TA MA, trasportatore, ebbe a dichiarare che egli provvedeva a versare le somme incassate a chi trovava in ufficio, vale a dire alla AS, che prendeva ordini, tra gli altri, dal SU, ovvero direttamente a costui. Tale condotta, si legge in sentenza, fu tenuta dal ricorrente anche dopo il luglio 1996.
Ebbene: le predette emergenze processuali sono completamente ignorate dal ricorrente, il quale tenta di accreditare una diversa ed alternativa ricostruzione dell'accaduto, semplicemente tacciando di genericità le dichiarazioni provenienti dai testi, dichiarazioni che, per quel che si è appena detto, la sentenza di secondo grado non ritiene affatto vaghe e insignificanti. E appena il caso di ricordare che, trattandosi di dichiarazioni testimoniali, non è affatto necessario che le stesse si riscontrino reciprocamente, essendo più che sufficiente che non si contraddicano;
per altro, di fatto, un principio di riscontro, o quantomeno di convergenza, è indubbio nelle dichiarazioni che si sono prima ricordate. Che poi SU, dopo aver lasciato la carica, si dedicasse ad atti di ordinaria, ovvero di straordinaria amministrazione, non è, per quel che qui interessa, rilevante, atteso che anche un atto di ordinaria amministrazione deve, ovviamente, essere compiuto dall'amministratore.
Proprio in ragione della predisposizione della spoliazione della società (si ricordi il fittizio trasferimento a Parma nella sede), la condotta di questo ricorrente viene, ancora una volta non illogicamente, ritenuta dalla corte territoriale quale causa efficiente delle distrazioni avvenute anche dopo le dimissioni del SU e in costanza della vigenza formale della carica di amministratore dei suoi successori.
La falsità in bilancio consumato nell'anno 1995, bilancio approvato il 30 aprile 1996, viene attribuita a questo ricorrente, oltre che al MEni, atteso che lo stesso era all'epoca in carica come amministratore e atteso che l'alternativa spiegazione in base alla quale l'alterazione contabile sarebbe avvenuta allo scopo di frodare il Fisco è rimasta, per la corte marchigiana, non suffragata da alcun principio di prova;
tale non potendo essere definita neanche la dichiarazione proveniente dal fiscalista Bascucci. Quanto al trattamento sanzionatorie) (censure sub 5 e 6), la corte d'appello, condividendo le valutazioni discrezionali operate dal primo giudice, ritiene equo il giudizio di equivalenza delle pur concesse attenuanti generiche con le aggravanti. Non è esatto dire che la posizione del SU sia stata "schiacciata" su quella del MEni, laddove, in realtà, la motivazione relativa al ricorrente è effettuata per relationem, con riferimento a quella di cui al precedente imputato, essendo, secondo la corte di appello, assimilabili le posizioni. Le censure sono dunque infondate.
Quanto al ricorso del LA, la corte di appello mette in evidenza come questo imputato, persona di bassa scolarizzazione e di disagiate condizioni economiche, sia stato nominato amministratore quando la società era ormai prossima al fallimento. Lo stesso fu indotto a sottoscrivere documenti in bianco. Nel periodo in cui egli fu amministratore (che la sentenza quantifica in soli cinque giorni) non furono tenute scritture contabili, come del resto nel periodo immediatamente precedente (amministrazione GI). A LA, come premesso, furono cedute quote sociali da parte di SU e altri, senza alcun corrispettivo. Lo stesso era dunque (non poteva non essere, ritiene il giudice del merito) pienamente consapevole di essere un mero prestanome e si era a tanto deciso perché gli era stata prospettata la possibilità di mantenere il posto di lavoro e di ottenere un aumento di stipendio. Sulla base di tali incontroverse emergenze, i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato a lui contestato, elemento psicologico che non può essere confuso con la colpa, atteso che questo imputato era, come si è detto, consapevole del fatto che si stava prestando a "coprire" col suo nome una situazione già compromessa e i cui sviluppi sarebbero stati disastrosi. In sintesi, sulla base delle emergenze probatorie, adeguatamente illustrate dalla corte di merito, si deve ritenere che la motivazione della sentenza di secondo grado abbia sufficientemente chiarito la ragione per la quale LA non potesse essere inconsapevole del fatto che la sua nomina ad amministratore della S.r.l. era meramente fittizia e serviva per coprire situazioni contra jus. Quanto all'invocato stato di necessità, premesso che esso contrasterebbe con la pretesa inconsapevolezza della illiceità della condotta tenuta, va chiarito che non è invocabile, atteso che la potenziale perdita del posto di lavoro, per quanto rappresenti un episodio doloroso e gravido di conseguenze, non può ritenersi un evento (per altro futuro e, in quel momento, non certo) che potesse costituire grave danno alla persona.
Entrambi i ricorsi, dunque, devono essere rigettati e i ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado. Gli stessi, poi, sono tenuti anche al rimborso delle spese sostenute dalla PC, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro millecinquecento/00 (1500,00), oltre accessori, come per legge. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012