Sentenza 5 febbraio 2003
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- 1. Gara d'appalto illegittima e risarcimento da violazione di interesse legittimoAccesso limitatoEmanuela Tiramani · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A REP UBBLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO eke0 1 6 8 7 /03 ogg.lavoro Composta dag g.ri Magistrati: Dott. Mario Puta uro Donat Visc do Presidente R.G.22201/01 Pietro Cuoco 11" Francesco Maiorano Rep. It Alessandro De Renzis to Cron.3885 "" Filippo Curcuruto Ud. 8/11/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto 仆 da S.p.a. RETE FERROVIARIA ITALIANA (già S.p.a. FERROVIE DELLO TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona STATO-SOCIETA' DI dell'avv. Giancarlo Alvino, institore ex art.2203 C.C. per atto notar OL Castellini di Roma del 4 luglio n.22, presso2001, rep.n.63122,elett.dom.in Roma, via della Ripetta lo studio dell'avv.Gerardo Vesci che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 4457 n.1.140,presso EL FALANGA, elett.dom.in Roma, viale G.Mazzini lo studio dell'avv. Fortunato Vitale che lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 26 settembre 2000,n.29033 (R.G.N.36397/1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 8/11/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv.Luciano Tamburri per delega dell'avv.Vesci: udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL AN, dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza il 1 novembre 1991, conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma la detta società chiedendo l'accertamento del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita,con il computo degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 1990-1992,e la condanna della detta società al pagamento delle somme a quel titolo dovutegli. Nella resistenza della convenuta,il Pretore, con sentenza in data 20 febbraio 1996, in accoglimento del ricorso, dichiarava il ricorrente alla applicazione integrale dei diritto del miglioramenti economici previsti dalla disciplina collettiva per il periodo dal 1990 al 1992 condannando la datrice al pagamento della somma di lire 3.218.597. Avverso la decisione proponeva gravame la s.p.a. Ferrovie dello Stato ma il Tribunale locale,con sentenza del 26 settembre 2000, respingeva l'appello confermando la decisione impugnata. Osservava, in particolare, il Tribunale che:era infondata la proposta eccezione di incompetenza per territorio;
quanto alla fondatezza della pretesa del AN, l'art.37 del contratto collettivo del settore doveva essere letto contestualmente alla disposizione di cui al comma 4 dell'art.96; tale norma aveva affermato in maniera chiara, nel profilo letterale,il diritto di tutti i dipendenti, anche di quelli collocati a riposo nel triennio di vigenza del contratto,ad ottenere integralmente i benefici all'art.37;peraltro tale volontà delle partieconomici di cui trovava aveva trovato conferma nell'art. 38 che,ai commi 3,5 e 6, aveva esteso gli aumenti economici riconosciuti ai dipendenti a tutti gli istituti retributivi;
gli aumenti stipendiali dovevano perciò essere considerati come beneficio, globalmente inteso, costituente parte integrante del trattamento dei dipendenti sin dall'epoca di entrata in vigore del contratto. La s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, già s.p.a. Ferrovie dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria,cui ha resistito con controricorso il AN. ; MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e applicazione degli e 96 CCNL artt.37,38 falsa 3 1990/1992,dell'art.14 della legge n.829 del 1973 e degli artt.1362 SS. C.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, (ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), perché, nel confermare la pronuncia pretorile sul rilievo che i benefici retributivi in questione costituivano diritti ormai consolidati in capo ai lavoratori ab origine ed in toto e, quindi, che dovevano corrispondersitali miglioramenti comunque, anche a quei dipendenti posti medio tempore a riposo, non intenzione espressa dalle parti ha tenuto conto della univoca sociali quale risultante dal tenore letterale dell'art.96, comma 4, prima parte del CCNL. Prevede, infatti,tale disposizione che "i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale". interpretata, sul piano letterale ma anche in La norma va sintonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico, nel senso dell'attribuzione dei benefici economici, ai fini della liquidazione della buonuscita, alle previste scadenze, a tutti i lavoratori che, in servizio in quelle date, avevano maturato il relativo diritto, pur essendo nel prosieguo della vigenza del medesimo contratto, transitati in quiescenza. Né è condivisibile la diversa interpretazione sostenuta dal Tribunale sulla base degli artt. 37 e 38 del CCNL 1990/1992. Dal primo,che prevede che "a decorrere dal 1 giugno 1990 al personale ferroviario competono i seguenti stipendi....", non si evince in alcun modo che le parti sociali abbiano inteso attribuire il diritto ai dipendenti in servizio al momento della stipula agli aumenti stipendiali "finali".Emerge invece la sola previsione di un frazionamento del relativo pagamento, essendo stato tale diritto considerato dalle parti a formazione progressiva. Anzi con"competono", utilizzata l'espressione riferimento alle varie decorrenze previste, depone inequivocabilmente nel senso che le parti stipulanti abbiano voluto riferire a tali date successive il momento genetico stesso del diritto agli aumenti in questione. interpretazione, ai fini della determinazioneLa detta dell'indennità di buonuscita, è oltretutto avallata dalla previsione di cui al comma 3 dell'art.96 si riferisce genericamente alle prestazioni della legge n.829 del 1973, a carico dell'OPAF - ora a carico della ricorrente. Il motivo va accolto perché fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti di buonuscita deia sostegno, la regolamentazione dell'indennità ferrovieri trova fondamento nelle relative disposizioni della legge 14 dicembre 1973, n.829 (artt.14 e 36), che -rimaste inalterate anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto e della trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva non conferiscono all'autonomia negoziale 5 (individuale ° collettiva) il potere di introdurre deroghe о modificazioni al regime legale;
pertanto, dovendo essere l'indennità di buonuscita commisurata all'ultimo stipendio, alla stregua delle predette disposizioni normative, nel relativo calcolo non può - a seguito dello tenersi conto degli aumenti stipendiali che "scaglionamento" nel tempo degli incrementi spettanti nel periodo di vigenza di un dato accordo economico vengano a maturare in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., 18 aprile 2002,n. .5589; vedi anche Cass.,25 maggio 2001, n.7173;4 ottobre aprile 2000, n.5042;20 ottobre2000,n. 13222;18 1998, n.10400). ambiguità del mero dato Questa soluzione, di fronte alla letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico, che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso ( Cass., n.7173 cit., che richiama in motivazione Cass., n.10400 del 1998,cit.). Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata sentenza che ha interpretato la normatica di cui al CCNL 1990/1992 dipendenti, ai fini della nel senso dell'attribuzione ai buonuscita anche dei determinazione dell'indennità di 6 miglioramenti scaglionati con scadenza successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso va perciò accolto e l'impugnata sentenza deve essere cassata.La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384 c.p.c., decide la causa nel merito e rigetta la domanda di EL AN, dichiarando compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del AN;
compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 8 novembre 2002 ed ica Il Presidente est. M CANCELLIERE Belocitate in Cancelleria ogal 5 FEB 2003 AL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7