Sentenza 11 dicembre 2013
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L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e pertanto, qualora l'istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell'art. 583 cod. proc. pen., in base al quale l'atto si considera presentato alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 11/12/2013
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 2510
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 18194/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SK ET, nato a [...] (ex Iugoslavia) il 15.3.1973;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 9.1.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Milano rigettò l'istanza con la quale il difensore di SK ET chiese la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 18.7.2011, che aveva condannato il suo assistito in contumacia, alle pene di legge, per il delitto di ricettazione. Rilevò la Corte territoriale che l'interessato aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna ben prima di 30 giorni dal deposito della istanza restituzione nel termine, dato che il 23.8.2012 gli era stato notificato l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione del medesimo;
ritenne, perciò, non osservato il termine di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, e la parte decaduta dal potere di chiedere la restituzione in termine. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dello SK, deducendo la violazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742 e dell'art. 175 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito considerato che la data del 23.8.2012, nella quale gli era stato notificato l'ordine di esecuzione della sentenza e dalla quale la Corte di Milano aveva fatto decorrere il termine di 30 giorni per chiedere la rimessione in termini, cadeva nel periodo feriale;
cosicché, a suo dire, il termine previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., sarebbe decorso solo dal 16 settembre 2012 e l'istanza di rimessione in termini, essendo stata spedita per raccomandata il 15.10.2012, sarebbe tempestiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che SK ET ha avuto conoscenza del procedimento e della sentenza contumaciale - emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano - solo il 23.8.2012, allorquando gli è stato notificato l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione del medesimo.
La Corte di Appello di Milano ha ritenuto che da tale data decorresse il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis;
e ha ritenuto che il detto termine che fosse interamente decorso
(con conseguente decadenza della parte dal potere di chiedere la restituzione nel termine per impugnare) quando, il 24.10.2012, è pervenuta in cancelleria la richiesta di restituzione nel termine avanzata dal difensore.
La Corte territoriale non ha, tuttavia, considerato che, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno;
e non ha considerato che l'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione, per il suo stretto rapporto di strumentante con l'atto principale al compimento del quale è diretta, è disciplinata dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione, cosicché, qualora l'istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell'art.583 cod. proc. pen., per il quale l'atto si considera presentato alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma (cfr. Cass., Sez. 3, n. 4506 del 13/01/2006 Rv. 234051). Pertanto, nei confronti dello SK, il citato termine di trenta giorni di cui all'art. 175 cod. proc. pen. è iniziato a decorrere il 16 settembre 2012; e poiché l'istanza di restituzione nel termine è stata spedita a mezzo posta il 15.10.201, essa risulta proposta tempestivamente, prima dello spirare del termine di legge. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata e gli atti vanno restituiti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 11 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014