Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 1
La detenzione dell'imputato all'estero, nelle sue diverse possibili modulazioni, costituisce legittimo impedimento a comparire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 43931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43931 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/07/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 2190
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 004028/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ RO, N. IL 04/03/1948;
avverso SENTENZA del 03/05/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZECCA GAETANINO;
Letti gli atti e i motivi nuovi depositati dal difensore dell'imputato;
Sentito il Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
Sentito l'Avvocato Marco Franco in sostituzione dell'Avvocato Lojacono Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Perugia con sentenza pronunziata all'udienza del 3/5/2005 in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Perugia ha assolto NN ER dalle imputazioni di cui ai capi d) ed e) della rubrica per non avere commesso il fatto e per l'effetto ha ridotto ad anni sei (in luogo degli otto irrogati in primo grado) la pena in aumento agli anni ventidue di reclusione irrogati il 7/4/1995 dalla Corte di Reggio Calabria così determinando la pena complessiva di anni ventotto di reclusione (in luogo dei trenta irrogati in primo grado).
NN ER ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza appena sopra menzionata e ne ha domandato l'annullamento. Il ricorso è stato deciso all'udienza pubblica del 16/7/2009 dopo il compimento degli incombenti prescritti dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e artt. 420 ter, 598 e 601 c.p.p. per essersi celebrato il giudizio di appello in asserita contumacia sub specie di latitanza dell'imputato, nonostante la detenzione all'estero di costui in attesa di estradizione formalmente richiesta dalla Autorità Giudiziaria nazionale procedente.
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., n. 3 e art. 546 c.p.p., per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione ad alcuni dei reati ascrittigli, alla stregua di argomentazioni manifestamente illogiche e tali da determinare violazione dei criteri normativi in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti provvisti di qualifica ex art. 210 c.p.p.. I motivi nuovi illustrano, ribadendole, le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso per Cassazione, e sono corredati da copia della ordinanza 43/2005 con la quale la Terza Sottosezione penale della Corte Nazionale di Spagna ha concesso la estradizione di ER NN richiesta dalla Repubblica Italiana in relazione a ordine di carcerazione emesso nei confronti di costui il 28/11/1998 dal Gip presso il Tribunale di Perugia e ordine di carcerazione 24/4/2001 emesso dalla DDA presso la Procura della Repubblica di Perugia.
Osserva questa Corte che la detenzione dell'imputato all'estero nelle sue diverse possibili modulazioni costituisce legittimo impedimento a comparire (Cass. S.U. penali 24/11/2003 n. 45276; SU 26/3/2003, Cass Pen. Sez. 5, 21/5/2003 n. 22416) sicché nei limiti del devoluto ex art. 609 c.p.p., deve essere annullata la pronunzia di condanna con parziale riforma della pronunzia di primo grado con riguardo ai capi A) e C) della rubrica per i quali la condanna intervenne. Il rinvio opera con individuazione della Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente ai capi A) e C) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009