Sentenza 27 gennaio 2004
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- 1. Sul diritto a non nascere se non sano. Il puntoAccesso limitatoAngela Calaluna · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU0 1 4 4 8/04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente- R.G.N. 13647/01 Dott. Alberto SPANO' . 2729 Consigliere Cron Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Ud. 30/04/03 Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AEROPORTI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AF IO;
- intimato avverso la sentenza n. 18551/00 del Tribunale di ROMA, 2003 depositata il 13/06/00 R.G.N. 30153/95; 2578 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
........ udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per ilGenerale Dott. Marco rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma, NT AF proponeva appello contro la sentenza in data 18.4.1994 con cui il Pretore di Roma aveva totalmente rigettato la domanda da lui proposta contro la Soc. Aeroporti di Roma al fine di conseguire l'inclusione della maggiorazione retributiva percepita per prestazioni di lavoro notturno, eseguito continuativamente secondo turni avvicendati, nella base di computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità e dei compensi corrisposti in occasione delle festività e delle assenze per infortunio. Il Tribunale accoglieva l'appello relativamente alla sola incidenza sulla tredicesima mensilità, condannando la datrice di lavoro al pagamento della somma di L. 1.680.433, oltre interessi e rivalutazione. Riguardo all'eccezione di prescrizione, osservava che essa non era stata sollevata tempestivamente in primo grado. Sille Quanto al merito, ✓ Riteneva applicabile, infatti, in relazione all'incontestata appartenenza della società convenuta al settore industriale, l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes, con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, secondo cui detto emolumento deve essere corrisposto sulla base della retribuzione globale di fatto. Né riteneva rilevante in senso ostativo che fosse prevista contrattualmente l'erogazione anche di una quattordicesima mensilità. Al riguardo, premesso che il confronto tra la disciplina introdotta da successivi contratti collettivi di diritto comune e il trattamento minimo inderogabile assicurato da contratti con efficacia estesa erga omnes deve essere compiuto mediante una valutazione nell'ambito del medesimi istituto contrattuale, osservava che alla 13ª e alla 14ª non può riconoscersi carattere unitario, dato che si tratta di emolumenti con genesi storicamente e negozialmente diverse: la tredicesima o gratifica natalizia è corrisposta in occasione delle festività natalizie e la 14ª in occasione del periodo estivo, quando il lavoratore si trova ad affrontare le spese connesse alle ferie, salvo il collegamento della medesima erogazione all'andamento aziendale, in taluni settori. Contro questa sentenza la s.p.a. Aeroporti di Roma propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 3 L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' dell' accordo interconfederale 27.10.1946, reso efficace erga omnes con il d.P.R. 28 luglio 1960 n.1070, unitamente a errata o insufficiente motivazione su un punto decisivo. Deduce che la società Aeroporti di Roma, avendo ad oggetto sociale la ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture e impianti del sistema aeroportuale (art. 2 1. ☑ 10 novembre 1973 n. 755, come modificata dalla legge 21 dicembre 1977 n. 985), è un'azienda esercente un'attività terziaria di servizi, cui non è applicabile l'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, che fa riferimento non già alla ampia nozione di impresa industriale di cui al codice civile, ma alla nozione classica, più restrittiva di attività industriale, intesa quale attività diretta alla trasformazione delle materie prime e alla creazione di nuovi prodotti. Il motivo non è fondato. Poiché non è contestato che la società ricorrente svolga attività riconducibile all'ampia nozione di attività industriale di cui all'art. 2195, 1° comma, n. 1, c.c., appare indubbia l'applicabilità alla medesima dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, esteso erga omnes dal d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 (ai fini dell'inderogabilità dei relativi minimi di trattamento economico e normativo) “nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali" (cfr. Cass. 23 dicembre 1976 n. 4734). Può comunque rilevarsi anche l'apoditticità dell'affermazione, formulata in questa sede, circa la non riferibilità dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, stipulato dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro "per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria" (come si evince dalla trascrizione compiutane nel d.P.R. n. 1070 del 1960), ad attività industriali diverse da quelle dirette alla creazione di prodotti materiali, e può anche osservarsi che l'attività di ordinaria e straordinaria manutenzione di opere, infrastrutture, ecc., non è estranea ad una nozione più ristretta di attività industriale. 4 Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell' accordo interconfederale 27.10.1946, reso efficace erga omnes con il d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, e dell'art. 7 1. 14 luglio 1959 n. 741, unitamente a omessa o errata motivazione su un punto decisivo. che Osserva il Tribunale avrebbe dovuto analizzare la contrattazione collettiva del alle settore, da cui risulta che per il calcolo della 13ª debba farsi riferimento "retribuzione mensile di fatto, costituita dallo stipendio di fatto (minimo tabellare, più aumenti priodici di anzianità, più eventuali aumenti di merito o altre eccedenze sul minimo tabellare) e dall'indennità di contingenza, elementi cui sono estranei la maggiorazione per lavoro notturno. Rileva, inoltre, che, con specifico riferimento all'accordo interconfederale del 1946, esteso erga omnes, il carattere più o meno favorevole delle discipline contrattuali succedutasi nel tempo va accertato sulla base della disciplina complessiva di ciascun istituto. Perciò, in presenza di contestazioni circa la misura della 13ª mensilità deve essere tenuto presente l'istituto individuato nel complesso delle mensilità aggiuntive, nella specie comprensivo di 13ª e 14ª, e quindi assicurante un trattamento sicuramente più favorevole. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 2948 n. 4 c.c., e omessa motivazione su un punto decisivo. Lamenta il mancato esame dell'eccezione di prescrizione, che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nella sentenza impugnata, era stata proposta con la memoria difensiva di costituzione nel primo grado del giudizio, tempestivamente deposita il 18.3.1993 in relazione all'udienza di discussione fissata per il 29.3.1993. Il secondo motivo è palesemente non fondato quanto alla contestazione della riconducibilità alla nozione di “retribuzione globale di fatto” (utilizzata dall'art. 17 del citato accordo interconfederale ai fini della misura della tredicesima) di una maggiorazione retributiva (maggiorazione per prestazioni di lavoro notturno) corrisposta sistematicamente, in quanto correlata alle costanti modalità di svolgimento 5 (articolazione dell'orario di lavoro in turni avvicendati) dell'ordinaria attività lavorativa del prestatore di lavoro. Lo stesso motivo è invece meritevole di accoglimento nella parte con cui si deduce la violazione del principio relativo alla derogabilità dei trattamenti minimi assicurati da contratti collettivi estesi erga omnes nel caso di riconoscimento ai lavoratori di condizioni di maggior favore. Al riguardo è opportuno preliminarmente ricordare che l'art. 7 1. 14 luglio 1959 n. 741 al primo comma prevede la sostituzione dei trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nei provvedimenti legislativi delegati, rispetto a quelli in atto, “salvo le condizioni, anche aziendali, più favorevoli ai lavoratori", mentre al terzo comma recita: “alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori". In riferimento alla prevalente giurisprudenza, secondo cui, per verificare l'esistenza di un trattamento più favorevole, il confronto deve essere eseguito istituto per istituto, appare condivisibile l'orientamento secondo cui, per le mensilità aggiuntive, tale confronto deve essere compiuto considerando le stesse unitariamente. Al riguardo è stato osservato che non può sostenersi che la 13ª e la 14ª mensilità siano istituti diversi e incomparabili tra loro, rappresentando esse voci retributive rientranti nell'ambito delle c.d. mensilità aggiuntive, e che quindi non è dubitabile che il riconoscimento successivo di una 14ª mensilità da parte del contratto collettivo debba considerarsi migliorativo rispetto alla previsione della sola 13ª mensilità (Cass. 2 novembre 2000 n. 14344). Si è rilevato anche, analogamente, che l'unitarietà dell'istituto mensilità aggiuntive è desumibile dal fatto che si tratta di mensilità attribuite ciascuna in un'unica soluzione nel corso dell'anno e di regola in corrispondenza di importanti ricorrenze festive, e che le stesse sono dirette ad incrementare la retribuzione complessiva annuale: esse si configurano quindi come emolumenti tra loro analoghi e similari nella causa e nelle finalità (Cass. 8 luglio 2002 n. 9871; cfr. anche Cass. 3 novembre 2000 n. 14407 e 17 ottobre 2001 n. 12683, nonché Cass. 3 novembre 2000 n. 14392 e 13 giugno 2002 n. 8501). 6 Con specifico riguardo alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, può osservarsi infine che la circostanza che storicamente la quattordicesima mensilità sia stata introdotta dalla contrattazione collettiva di taluni settori in tempi più recenti, e che possono individuarsi ragioni che spiegano la diversa epoca di erogazione della 13ª (in coincidenza con le festività natalizie) e della 14ª (in prossimità del periodo di più usuale godimento delle ferie), non contraddice il fatto che le mensilità aggiuntive abbiano una caratterizzazione strutturale identica e la funzione, sostanzialmente unitaria, di favorire la capacità del lavoratore di far fronte alle spese straordinarie di tutto l'anno. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in accoglimento del secondo motivo rimanendo assorbito il terzo e la causa deve essere rinviata per nuovo esame - ad altro giudice che si atterrà al seguente principio di diritto: con riferimento alla disciplina della cosiddetta estensione erga omnes, in applicazione 1. 14 luglio 1959 n. 741, di trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, e alla precisazione dell'art. 7, terzo comma, della medesima legge, secondo cui alle norme che stabiliscono detti trattamenti minimi "si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori", la comparazione dei trattamenti deve essere effettuata istituto per istituto e a tal fine la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come appartenenti al medesimo istituto, in quanti emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione>>.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 30 aprile 2003. Vincenzo Miles Il Presidente Il Consigliere est. Salis Tibyтеву IL C CELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 22 DEN 2004 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 nggi, DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 CANCELLIERE