Sentenza 12 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
LIRE 1000 CANCELLE LIRE 3000 CANCELLERI ANUS5743 RESUBBLICA ITALIANA1 9/S.U. AN055741 عشقه ANOS5736 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CK88077 AN055745 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9614/97 SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. Cron. 3629 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Primo Presidente Rep.Rep. 527 Dott. Vittorio SGROI 29/5/1998 Pres. di Sez. Ud. Dott. Antonio IANNOTTA Dott. Michele CANTILLO Pres. di Sez. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco AMIRANTE - Consigliere - UFFICIO COPIE Dott. Rafaele CORONA - Consigliere - Rilasciata 24DABİO al SIG. per diritti L. Zare Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere - - Consigliere - il 12 FEB. 1999 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO IL CANCELLIERE Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere - - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni PAOLINI UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva ha pronunciato la seguente dalusia PONTECORVO per diritti L. 24,000+6 SENTENZA 11 17 MAR 1999 IL CANCELLIERE Sul ricorso iscritto al n. 9614 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da COMPAGNIA CAUZIONI SPA-SA, con sede legale in Lussemburgo e sede stabile in Italia - Roma, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Fontanella Borghese n. 19, presso lo studio dell'avvo- 321 cato Luigi Anastasio che la rappresenta in virtù di procura generale alle liti a rogito De Corato, notaio in Roma, e la difende, 2 ricorrente
contro
MICROCARB s.a., in liquidazione concordataria, in persona del liquidatore in carica, con sede in Lugano, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Crispi n. 89, presso lo studio dell'avvocato Leone Pontecorvo che la rappresenta in virtù di procura spe- ciale alle liti autenticata nella firma dal notaio Bonfio di Lugano in data 25 luglio 1997, e la difende controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione e per regolamento di competenza in ordi- ne al giudizio riunito pendente davanti al Tribunale di Roma, distinto coi nn. 3336 e 17687 del Ruolo Affari Contenziosi Civili per l'anno 1996. Udita, nella pubblica udienza del 29 maggio 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla, udito, per la controricorrente, l'avvocato Pontecorvo;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Cor- te di Cassazione dottor Giovanni Lo Cascio, il quale ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano ed il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con contratto in data 17 febbraio 1992 la CA s.a. con sede in Lu- gano (Svizzera) stipulò con la s.a. RC Technique con sede in Sion (Svizzera) una compravendita di "attivi liberi". Con contratto stipulato nello stesso giorno 17 febbraio 1992, la s.p.a. Com- pagnia CA (all'epoca con sede legale in Italia, ed ora con sede legale in Lus- semburgo, ma con sede stabile in Italia) prestò garanzia fideiussoria per le obbliga- 3 zioni assunte dalla RC Technique con il coevo contratto, sino alla concorrenza della somma di £. 200.000.000. 2.- Rimasta inadempiente la RC Technique, in data 23 giugno 1995 la Mi- crocarb chiese alla MP garante l'adempimento della sua obbligazione fide- ¡ussoria. 3.- Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 1996 la MP Cauzio- ni convenne la CA davanti al Tribunale di Roma, al quale chiese di dichiarare l'insussistenza della propria obbligazione fideiussoria, in quanto la garantita era de- caduta dalla relativa azione ai sensi dell'art. 1957 Cod. civ.. La causa fu iscritta al n. 3336/1996 del R.A.C.C. del Tribunale di Roma, ed assegnata ad un giudice istruttore della II sezione civile di quel Tribunale.
4. Nel frattempo, accogliendo il ricorso presentato il 19 gennaio 1996 dalla CA, con decreto in data 21 febbraio 1996, il Presidente del Tribunale di Roma ingiunse alla MP CA di pagare alla ricorrente la somma di £. 200.000.000 oltre gli accessori, in adempimento della obbligazione assunta con la polizza fideiussoria del 17 febbraio 1992. Il decreto fu notificato alla debitrice ingiunta il 13 marzo 1996. La MP CA propose opposizione convenendo la CA da- vanti al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato il 19 aprile 1996. Nell'atto, dopo aver eccepito che la creditrice era decaduta dall'azione a norma dell'art. 1957 Cod. civ., eccepi anche la "litispendenza" del giudizio di opposizione rispetto a quel- lo da essa introdotto con la citazione del 29 gennaio 1996. La causa fu iscritta al n. 17687 del R.A.C.C. per il 1996, ed assegnata ad un giudice istruttore della IV sezione civile di quel Tribunale. 5.- In presenza di siffatta situazione processuale, con decreto emanato ai sensi dell'art. 274 Cod. proc. civ., il Presidente del Tribunale di Roma dispose che le due cause fossero chiamate all'udienza dell'11 febbraio 1997 davanti al giudice istruttore della il sezione civile, designato per la trattazione della prima di esse. 6.- Con ordinanza assunta nella udienza così fissata, detto giudice istruttore: ha disposto la riunione delle due cause;
ha concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto: ed ha rinviato le parti all'udienza del 1 luglio 1997 per la precisazione delle conclusioni in ordine ai giudizi riuniti. Nell'udienza del 1 luglio 1997, il giudice istruttore ha rinviato le parti, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 gennaio 1998. 7.- Con "Ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza" notifi- cato l'11 luglio 1997, la s.a. MP CA ha chiesto a questa Corte di cas- sazione di dichiarare: «1.- il difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma... a cono- scere delle suddette questioni, essendo competente a decidere su esse il giudice Pretore di Lugano ex L. 31.05.1995 n. 218 ed art. 7 del contratto»> 17 febbraio 1992; 2.- in via subordinata, l'incompetenza del Tribunale di Roma G.I. Dott. Di Salvo a conoscere delle suddette questioni, cause riunite R.G. n.3336/96 e 17687/96 essen- do competente l'arbitro, Pretore città di Lugano ex art. 7 del predetto contratto». La s.a. CA resiste con controricorso - nel quale ha chiesto la condan- na della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 Cod. proc. civ. - e con memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto dalla Compa- gnia CA con riferimento alle due cause da essa introdotte davanti al Tribunale di Roma nei confronti della CA s.a. con atti di citazione notificati, rispettiva- 5 mente, il 29 gennaio 1996 (causa n. 3336/1996) ed il 19 aprile 1996 (causa n. 17687/1996): dunque, successivamente all'entrata in vigore della L. 31 maggio 1995 n. 218 contenente la Riforma del Sistema italiano di diritto internazionale privato, avvenuta, nella parte che qui rileva, il 1 settembre 1995. Nel pronunciare - nella odierna Camera di consiglio - sul ricorso iscritto al n. 8168/1996 e proposto dalla s.p.a. VA & RA nei confronti della Eurosab queste Sezioni Unite hanno affermato il principio che la richiamata L. n. 218/1995 non ha inciso in alcun modo sul regime dell'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione come fissato nel testo degli artt. 41 e 37 Cod. proc. civ. vigente avanti l'entrata in vigore della Riforma del Sistema italiano di diritto internazionale privato;
e che, pertanto, le questioni attinenti al difetto di giurisdizione del giudice italiano in rapporto al giudice straniero possono essere proposte attraverso quel regolamento anche nell'ambito dei giudizi iniziati dopo il 1 settembre 1995. Ne discende l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione che ne occupa. 2.- Con il regolamento la MP CA sostiene che la giurisdizione in ordine alla cause avanti specificate appartiene al giudice svizzero in quanto la giurisdizione italiana è stata convenzionalmente derogata a favore di quel giudice dalla clausola n. 7 del contratto 17 febbraio 1992, per la quale «in caso di disaccor- do sarà competente il Pretore di Lugano città». Sennonché, come s'è detto nella parte espositiva, il giorno 17 febbraio 1992 furono stipulati due contratti: uno, tra le società svizzere CA e RC Techni- que che, prevedeva, per quel che qui interessa, una obbligazione della Technique nei confronti dell'altra contraente;
l'altro tra la RC Technique e la s.p.a. MP CA con il quale questa società prestò garanzia fideiussoria (attraverso il rila- scio di apposita polizza) in favore della CA per l'obbligazione assunta nei suoi confronti alla RC Technique, sino alla concorrenza della somma di £. 200.000.000. Ora, la clausola invocata dalla ricorrente è inserita nel primo dei detti con- tratti, al quale la MP CA non ha partecipato;
attiene unicamente al rapporto tra la CA e la RC IN;
e non è stata in alcun modo richia- mata nella coeva polizza fideiussoria, che anzi, contiene una clausola (la n. 8) che prevede, «per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza della presente fideiussione, la competenza esclusiva del foro di Roma». Ne discende immediatamente, innanzitutto, che la convenzione derogatoria (tra l'altro della sola competenza per territorio, e non della giurisdizione) di cui alla clausola 7 del contratto CA-RC CH non può riverberare alcun effetto nell'ambito del rapporto CA-MP CA, che resta disciplinato in modo esclusivo dalle pattuizioni di cui alla polizza fidejussoria. Inoltre, correla- tivamente, detta clausola non può rilevare in alcun modo in relazione alle cause delle quali si tratta, che hanno ad oggetto la sola questione relativa alla perdurante efficacia della obbligazione fideiussoria assunta dalla MP CA nei con- fronti della CA, cause alle quali la RC IN è rimasta processual- mente estranea: conseguenza, non può determinare, rispetto ad esse, la deroga giu-uenza, risdizionale della giurisdizione italiana in favore di quella svizzera. Quindi, la questione di difetto di giurisdizione del giudice italiano formulata dalla MP CA e che si fonda esclusivamente sulla sussistenza di una convenzione derogatoria, è manifestamente infondata. 3.- In una prospettiva subordinata la MP CA sostiene che l'an- zidetta clausola n.
7 - quand'anche non dovesse essere intesa come convenzione derogatrice della giurisdizione italiana - ha, comunque, portata e natura "compromis- 7 soria", nel senso che vale ad attribuire la decisione delle controversie allo «arbitro Pretore di Lugano Città». Ne trae che, in ogni caso, il Tribunale di Roma è incompetente rispetto alle dette controversie stante la competenza arbitrale;
ma che, invece, il provvedimento 1 luglio 1997 col quale il Giudice Istruttore presso quel Tribunale ha rinviato davanti a sé la causa per l'udienza del 26 gennaio 1998, ha implicitamente affermato la competenza del Tribunale stesso a conoscere delle cause riunite. Deduce che, conseguentemente, quel provvedimento ha natura e contenuto sostanziale di sentenza declaratoria della competenza del Tribunale di Roma, e pro- pone nei suoi confronti regolamento di competenza. Siffatto regolamento, peraltro, inammissibile in quanto è stato proposto contro un provvedimento che ha natura meramente ordinatoria, una volta che si li- mita a disporre la fissazione di una udienza per la precisazione delle conclusioni, e non contiene, neanche per implicito, una statuizione in tema di competenza. 4.- In sintesi, dunque, occorre dichiarare la giurisdizione del giudice italiano e l'inammissibilità del regolamento di competenza. 5.- Sulla MP CA, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di legittimità. 6.- Le ragioni poste a fondamento delle enunciate statuizioni rendono im- mediatamente certo che la ricorrente ha agito quanto meno con colpa grave ed ha a mente dell'art.cagionato alla controricorrente un pregiudizio economico, si che- 96 comma 1 Cod. proc. civ., ed in accoglimento della relativa istanza-deve essere condannata al risarcimento dei danni che si liquidano, nella misura, determinata in via equitativa, di £. 10.000.000.
PER QUESTI MOTIVI
8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice italiano;
dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
" condanna al ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in£215.000. oltre à £.
6.000.000 per onorari d'avvocato; condanna, altresì, la ricorrente a pagare alla controricorrente la somma di £. 10.000.000, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggra- vata. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, il 29 maggio 1998. IL PRIMO PRESIDENTE инетовари г IL CONSOGLIERE ESTENSORE Siora. D 110T 107T 109T 250000 7817 1463T 40000 Collaboratore di Cancelleria 290000 Depcollato in Cancefforia 12 FEB. 1999 Д ашие E G I CELLERIA IL COU T T A 9F 99 S E C MAR. 1999 C U S 5 a Roma il * L. Duccentunovantamila isti n IL DIRE Ignas