Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A SEZIONE LAVORO2 9 19/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11168/00 Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Cron.6812 Cons. Rel. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 10/12/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato presso l'Avvocaturain Roma, via della Frezza n. 17, Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
ricorrente · 4856
contro
SA, elettivamente domiciliata in ACCOMANDO Avellino, piazza d'Armi n. 19, presso l'avv. Adolfo De Benedetto, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 204 del Tribunale di Avellino depositata il 21 febbraio 2000 (R.G. n. 104/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 21 febbraio 2000 il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione del Pretore della stessa sede, ha riconosciuto alla sig.ra SA ND, titolare pensione d'invalidità, il diritto alladi rivalutazione - ai sensi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271 dei contributi previdenziali, ai fini pensionistici, per il periodo ultradecennale in 2 cui, alle dipendenze della EN (o RA) Sud s.p.a., era stata addetta ad attività lavorative comportanti esposizione al rischio amianto. Il giudice del gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non ostativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 la pensione d'invalidità di cui la appellante era titolare ed ha affermato la sussistenza del requisito della esposizione al rischio amianto richiesto dalla citata norma in base alla documentazione prodotta dalla richiedente e rilasciata dall'INAIL. La cassazione della pronuncia del Tribunale è stata richiesta dall'INPS, sulla base di un solo motivo. La ND ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 257, come modificato dal decreto- marzo 1992 n. 1993 n. 169, convertito, con legge 5 giugno modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. delSostiene innanzitutto la inapplicabilità beneficio ai titolari di pensione d'invalidità, non più occupati alla data di entrata in vigore della norma denunciata. Assume, inoltre, che ai fini dell'attribuzione del beneficio non basta dimostrare lo svolgimento per la durata richiesta dalla norma di attività comportante la esposizione ad un rischio generico di amianto, così come dalla sentenza impugnata,ritenuto occorrendo dimostrazione, che è a carico del invece la lavoratore richiedente il beneficio, rischio effettivo per la salute del singolo lavoratore a causa di una particolare esposizione all'amianto, di un grado cioè di esposizione, nel corso della lavorazione espletata, superiore al valore massimo di concentrazione di fibre di amianto nell'ambiente lavorativo fissato dal decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, secondo quanto osservato dalla giurisprudenza costituzionale nella pronuncia n. 5 del 2000. Il primo profilo della censura è infondato. A disattenderlo è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, (che elaborato dalla sentenza 7 luglio 1998 n. 4 6620, è stato poi confermato da numerose altre pronunce, tra cui e fra le più recenti, la n. 1976 del 12 febbraio 2001, la n. 5764 del 19 aprile 2001, la n. 13195 del 25 ottobre 2001, la n. 13786 del 7 novembre 2001), secondo cui la titolarità della pensione (o dell'assegno) d'invalidità non osta (diversamente dalla titolarità della pensione di anzianità o di vecchiaia) alla concessione del beneficio di rivalutazione contributiva in esame. Fondato è il secondo profilo di censura. Infatti, con riferimento ad analoga fattispecie, questa Corte (v. sentenza 3 aprile 2001 n. 4913) ha ritenuto che il beneficio della rivalutazione dei contributi previdenziali ai fini pensionistici, previsto dal citato art. 13, comma ottavo, possa essere attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni con valori di rischio, per esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti indicati dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, ed ha precisato che il giudice del merito, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., deve accertare la specifica lavorazione alla quale è stato addetto il lavoratore che richiede il beneficio in questione, l'ambiente in cui detta lavorazione è stata svolta per più di dieci anni valutando in tale periodo - fisiologiche proprie di tutti i le pause lavoratori, quali riposi, ferie e festività e la sussistenza delle condizioni di esposizione del lavoratore al rischio amianto indicate nei citati artt. 24 e 31. Questo orientamento, confermato da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, é condiviso dal Collegio, in quanto l'esegesi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1997 n. 257 nel testo modificato dal decreto-legge n. 169 del 1993, nei termini di cui innanzi si fonda sui criteri interpretativi letterale, sistematico e teleologico, è supportata da persuasive argomentazioni ed è in linea con quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale. Si deve infatti rilevare che con la pronuncia n. 5 del 10 gennaio 2000 il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale del più volte richiamato art. 13, comma ottavo, denunciata sotto il profilo del riconoscimento del beneficio previdenziale da esso previsto ad una serie indeterminata di destinatari, con possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al stesso, di decisionitempo 6 diverse per casi sostanzialmente uguali, osservando come la norma censurata, nel richiamare il dato ben determinato di riferimento temporale e la nozione di rischio che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, e che già aveva indotto il legislatore a fissare, sia pure a fini di prevenzione, con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 valori di concentrazione delle polveri che segnano la soglia limite del rischio di esposizione, esprima invece, nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso. Né infine la resistente propone ulteriori argomenti rispetto a quelli già esaminati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e dalle richiamate pronunce di questa Corte, о comunque tali da indurre il Collegio a modificare l'affermato indirizzo giurisprudenziale. Il ricorso va dunque accolto nei limiti precisati e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti e procederà all'accertamento delle condizioni, in cui versava 7 la lavoratrice, di esposizione al rischio amianto, oltre che in base agli elementi offerti da costei, anche con i mezzi prova che riterrà opportuni, avvalendosi dei suoi poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorsoper quanto di 3 3 5 0 1 . . ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione N A T S R S 3 I A A ' 7 D - T L , , 8 L - O A E 1 L S alla censura accolta e rinvia anche per le spese L D 1 E I O P S S B E I N I G N E D G S G E A I O del giudizio di legittimità alla Corte di appello T L A S A D O O A T P L E T , L M I I O E R I R D A di Napoli. T D S D I O G E T E R N E S Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. E ° Il Consigliere est. Il Presidente Рамогра www. Ravany mani M IL CANCELLIERD Depó oggi, FEB. 2002 IL CANCELLIE, V O N 0 08