Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono integrano il reato di cui all'art. 483 cod. pen., anche a seguito dell'abrogazione della l. 4 gennaio 1968 n. 15 attuata dall'art. 77 del D.L.G. 28 dicembre 2000 n. 445, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere più essere autenticata dal pubblico ufficiale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 9527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9527 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill. mi signori:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
2. Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
3. Dott. Carlo GRILLO Consigliere
4. Dott. Vittorio VANGELISTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LLIC GI, nato a [...] il [...];
NI DO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2435 del 24/27/9/2001 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale A. Albano, con le quali chiede il rigetto dei ricorsi La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, cori la sentenza indicata in premessa, confermava integralmente la sentenza 3/11/2000 del Tribunale di Lucca-Sezione distaccata di Viareggio, con la quale VI DO, quale proprietaria e committente dei lavori, era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione e L. 600.000 di multa, oltre alla demolizione delle opere abusive ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, in ordine ai reati, ritenuti in continuazione, di cui agli artt. 20 lett. c) L. n. 47/1985, 1-sexies L. n. 431/1985, 349 c.p. e 61 n. 2.- 483 C.P.. Con la stessa sentenza veniva altresì confermata la condanna di L'IC IO -quale legale rappresentante dell'impresa edile esecutrice delle opere in questione- alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 10 di arresto e L. 21.000.000 di ammenda, in ordine alla sola contravvenzione edilizia, limitatamente alla abusiva realizzazione di un manufatto in muratura di mt. 6,95 x 6,25 x 3 di altezza massima.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con due distinti atti di impugnazione.
L'IC deduce: 1) inosservanza di norme di rito stabilite a pena (di inutilizzabilità e travisamento delle risultanze processuali sotto un duplice profilo;
in primis, perché la Corte ha ritenuto dimostrato il rapporto di dipendenza, tra i due operai trovati a lavorare nel manufatto abusivo e la ditta "Edilizia L'IC s.r.l.", sulla base di una dichiarazione de relato, che non solo non fornisce alcuna indicazione sulla persona del datore di lavoro, ma che è comunque processualmente inutilizzabile;
in secondo luogo, per aver escluso la natura pertinenziale dei manufatto, che lo stesso verbalizzante aveva dato, invece, per scontata;
2) manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sia perché la Corte distrettuale, par dando atto che i due lavoratori avevano riferito di operare alle dipendenze dell'appaltante VI DO, aveva tuttavia addebitato l'esecuzione dei lavori all'impresa edile del L'IC, sia perché era stata negata la natura pertinenziale del manufatto per la considerazione che l'uso abitativo del fabbricato principale non era ancora in atto, mentre invece detto immobile risultava ultimato ed abitato dalla VI;
3) mancanza di motivazione circa l' evidenziata differenza tra la contestata "costruzione" del manufatto e la rilevata "tramezzatura" dello stesso, non potendosi ritenere cori certezza che chi esegue la tramezzatura sia anche realizzatore della costruzione;
in altri termini la VI avrebbe potuto far realizzare il manufatto da un' impresa e, successivamente, rivolgersi ad un' altra per la tramezzatura.
VI deduce: 1) illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine al capo della sentenza relativo alt' eccezione di nullità di notifica della controcitazione 27/5/99 e degli atti successivi, non rispondendo al vero che la prima notificazione nel domicilio da lei dichiarato non era stata possibile, in quanto la notifica dell'invito a comparire del P.M. fu effettuata il 28/12/98, a mani dell' indagata, proprio in via Barcaio 75 di Pietrasanta, mentre la notifica del decreto di citazione non ebbe buon esito per difetto di diligenza dell' assistente UNEP;
2) violazione degli arte. 161, comma 4, 171 e 179 c.p.p., in quanto l'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato dall'indagato/ imputato, che legittima la procedura ex art. 161, comma 4, c.p.p. , va correlata all' insufficienza o inidoneità delle indicazioni contenute nella dichiarazione, tali da rendere non fisicamente individuabile il domicilio, mentre nel caso di specie questo era presso il fabbricato oggetto degli abusi edilizi e sottoposto a sequestro, e quindi assolutamente individuabile ed individuato, tant'è che la. notifica del 28/12/98 era stata colà effettuata, per cui la mancata notifica del successivo decreto di citazione a giudizio non legittimava il ricorso alla procedura surrogatoria di cui alla menzionata norma, donde la nullità assoluta della controcitazione del 27/5/99 e degli avvisi successivi, che coinvolge tutti gli atti connessi e conseguenti;
3) illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine al capo della sentenza relativo ai reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. n. 47/1985 e 1-sexies L. n. 431/1985, con riguardo al fabbricato principale, in quanto commessi nel 1996 e dunque estinti per prescrizione;
infatti il detto fabbricato è stato ultimato nella primavera '96, mentre i lavori edilizi in corso nel novembre '98, accertati dai verbalizzanti, _riguardavano esclusivamente il fabbricato pertinenziale;
4) violazione della L. n. 94/1982 con riguardo al manufatto ad uso pertinenziale, non avendo la Corte di merito riconosciuto tale natura allo stesso, benché fosse destinato a servizio del fabbricato principale (ad uso abitativo), situato a breve distanza da questo, di limitata ampiezza (mq. 42 circa) ed insuscettibile, per le sue caratteristiche, di diversa ed autonoma destinazione d' uso;
5) violazione dell' art.483 c.p., in quanto le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono non integrano tale reato, atteso che la concessione edilizia in sanatoria costituisce un'autorizzazione amministrativa, per cui non è compresa nella previsione degli artt.477 e 480 c.p.; inoltre la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà non necessita più di autenticazione -ai sensi della L. n. 127/1997, che ha abrogato l'art. 2 L. n. 15/1968- per cui viene proprio meno l'antigiuridicità del fatto, non costituendo la dichiarazione atto pubblico"; 6) omesso esame del motivo di impugnazione riguardante la invocata continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza irrevocabile 31/10/96 del Pretore di Pietrasanta.
All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, innanzi tutto, il Collegio che il manufatto abusivo più piccolo, in corso di completamento al momento del sopralluogo del 3/11/98, non può considerarsi pertinenza di quello principale, già oggetto anche del giudizio penale conclusosi con sentenza 31/10/96 del Pretore di Pietrasanta e demolito, poi, in ottemperanza all'ordine contenuto in essa, quantunque successivamente al detto sopralluogo. E ciò non tanto per le ragioni espresse dai giudici di appello, vale a dire per le dimensioni non modeste del manufatto (mq. 42) e per la non ultimazione dell'edificio principale, anche se entrambe le considerazioni hanno una qualche valenza ed anche se l'indagine sulla sussistenza in concreto delle condizioni oggettive per qualificare "pertinenza" un'opera edilizia è riservata all'apprezzamento di fatto del giudice di merito (Cass. Sez. III, 27 aprile 1990, n. 6095, Bellomo), ma piuttosto per una serie di altre considerazioni.
In primis, e questo rilievo è tranciante, non è ammissibile una pertinenza lecita di un edificio abusivo, quale quello in questione, che è stato addirittura successivamente demolito iussu iudicis. In secondo luogo, giusto il consolidato ed unanime orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. III, 18 febbraio 1999, n. 4277, Giordano ed altro), nelle zone " soggette a vincolo, come quella in questione, è inibita ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia senza autorizzazione, ad eccezione degli interventi indicati dall' art. 1, comma 8, L. n. 431/1985; le deroghe alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica, pertanto, non annoverano l'ipotesi di costruzione pertinenziale. Infine, in forza del combinato disposto degli artt. 8, ultimo comma. L. n. 47/1985 e 7, secondo comma, lett. a), D.L. n. 9/1982, convertito in L. n. 94/1982, le opere edilizie abusive, realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, anche se fosse stata rilasciata una concessione edilizia, si considerano comunque eseguite in totale difformità dalla stessa (artt. 7 e 20 L. n.41/1985) e, se costituenti pertinenze, non sono suscettibili di autorizzazione in luogo della concessione (Cass. Sez. III, 15 dicembre 1993, n. 2733, OLllo). Sgombrato il campo dalla questione ora esaminata, oggetto di specifica doglianza da parte di entrambi gli imputati, deve, per priorità logica, escludersi l' estinzione per prescrizione delle contravvenzioni, addebitate alla sola VI, che si riferiscono al c.d. edificio principale. Questo, infatti, sottoposto a sequestro all'epoca del primo processo penale, precisamente il 12/6/95, quando era al grezzo", è stato trovato, al momento del menzionato sopralluogo, completato in ogni sua parte, con infissi, intonaci (interni ed esterni), pareti divisorie, pavimenti, rivestimenti, impianti (idro-sanitario ed elettrico), per cui, il termine prescrizionale relativo alle contestate contravvenzioni -come anche, del resto, quello riguardante il delitto di violazione dei sigilli- non può che partire dall'accertamento del 3/11/98, non essendovi alcuna risultanza processuale da cui dedurre che le descritte opere siano state completate in epoca precedente.
Comunque, la ritenuta continuazione tra gli abusi edilizi relativi alle due costruzioni, e la constatazione che i lavori erano ancora in atto relativamente a quella secondaria, consente di superare qualsiasi problematica sul punto in esame.
v In ordine alle doglianze processuali sollevate dall' imputata (prima e seconda censura), relative al lamentato difetto di rituale notifica del decreto di citazione (o meglio della controcitazione del 27/5/99) per il giudizio di primo grado, ritiene il Collegio che sia stata correttamente seguita la procedura di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p.. Infatti, da quanto si ricava dalla relata di notifica in atti, all' assistente UNEP non fu possibile Individuare -non già il immobile di via Barcaio di Pietrasanta, oggetto di sequestro, ove l' imputata aveva dichiarato domicilio il 7/12/98- bensì proprio la persona fisica dell' imputata come colà reperibile, giacché probabilmente ella non abitava il detto immobile, essendo ancora in fase di completamento;
né contraddice tale convincimento la circostanza riferita dalla difesa che, precedentemente, una notifica in quel luogo ebbe esito positivo, anche perché un' altra notifica alla predetta risulta effettuata cori esito altrettanto positivo, invece, come ricordano i giudici distrettuali, presso la sua residenza anagrafica di via Petroniano 17 di Massa, dove la stessa avrebbe eletto domicilio dopo la sentenza di primo grado. In definitiva, quindi, ritiene il Collegio che il ricorso alla procedura ex art. 161, comma 4, c.p.p. sia stato assolutamente legittimo, né il difensore, che ha ricevuto la notifica di diversi atti processuali cori tali modalità, ha mai eccepito nulla, ed addirittura l'imputata, citata allo stesso modo, risulta essersi presentata personalmente all' udienza del 12/4/99 avanti al Pretore di Pietrasanta.
Non merita accoglimento neppure la quinta doglianza del ricorso VI, relativa alla sussistenza del delitto di cui all' art. 483 c.p.. Invero, pur prendendo atto di qualche oscillazione giurisprudenziale sul punto, il Collegio condivide l'orientamento maggioritario espresso da Cass. Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 3762, Bazzichi;
Sez. V, 2 giugno 1999, n.. 10377, Di Paolo (sulla scia di SS.UU. 17 febbraio 1999, n. 6, Lucarotti) , secondo cui "il delitto di fallità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l' atto pubblico, nel quale la dichiarazione dei privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati;
nella domanda di condono edilizio la parte richiedente dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto, in particolare che la costruzione è stata conclusa prima del 31/12/1993 e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l' oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall' articolo 483 cod. pen. trova piena applicazione . È stato anche affermato (Sez. V, 15 giugno 2001, n. 34815, Di Bari), sotto altro profilo, pure toccato dalla censura della ricorrente, che "la falsità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nella domanda di sanatoria edilizia, è punita ai sensi dell' art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la sanzione prevista dall' ad. 483 cod. per, per cui, quando le predette dichiarazioni sono allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia, non rileva, ai fini della configurabilità del reato, la natura di mera autorizzazione amministrativa della concessione in sanatoria, che è soltanto l' atto finale dei procedimento" .
La situazione non è sostanzialmente mutata, ad avviso del Collegio, a seguito dell' abrogazione della L. n. 15/1968, attuata in via generale, da ultimo, dall' art. 77 D. L.vo n. 445/2000, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, in quanto, come precisato dalle decisioni sopra riportate, quel che rileva, ai fini della sussistenza del delitto in questione, è la destinazione e lo scopo della falsa dichiarazione del privato e gli effetti di essa sul piano giuridico, che impongono una particolare tutela. Ciò, senza tener conto della circostanza che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà risale al 1995, ben prima, dunque, della legge abrogatrice della L. n. 15/1968. Merita accoglimento, invece, l'ultima doglianza del ricorso VI, relativa alla omessa statuizione della Corte distrettuale in ordine al motivo di impugnazione riguardante la invocata continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza irrevocabile 31/10/96 del Pretore di Pietrasanta. Invero la richiesta non appare manifestamente infondata, per cui i giudici del merito, che pure hanno specificamente riportato nel "fatto" della gravata sentenza la censura dell' appellante, dovevano comunque dare una risposta. In tali limiti va annullata cori rinvio, nei confronti della Vetrani, la sentenza impugnata. Relativamente al ricorso L'IC, già si è detto quanto alla prospettata natura pertinenziale del manufatto abusivo. La prima doglianza, però, è fondata.
La motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla responsabilità del "capomastro" ricorrente, oltre che estremamente sintetica, appare confusa, contraddittoria e non coerente con le risultanze probatorie. I giudici, infatti,dopo aver ammesso che "l'unico elemento di prova discutibile è quello attinente ai lavori in corso quel 17 novembre 1998", intendendo chiaramente riferirsi a quanto accertato in sede di sopralluogo, che però venne effettuato il 3 e non il 17/11/98, fondano tuttavia esclusivamente sui detti accertamenti, e dunque su tale "prova discutibile", l'affermazione di responsabilità dell'imputato. in particolare si basano sulla testimonianza de relato del verbalizzante OL, che aveva trovato due operai intenti a realizzare la tramezzatura del manufatto secondario, e che -a dire dello stesso- gli riferirono di lavorare alle dipendenze della ditta dell'imputato. Sennonché, come esattamente rilevato dal ricorrente con richiamo specifico al verbale di udienza, uno dei due operai, L'IC EL, è risultato essere fratello dell' imputato, non avvertito della facoltà di non rispondere ed avvalsosi di essa in dibattimento, per cui le sue dichiarazioni sono inutilizzabili, l'altro operaio, UC AN, "non fece alcuna dichiarazione", ragione per la quale non è stato neppure sentito in dibattimento.
Rebus sic stantibus, la Corte distrettuale dovrà rivalutare più approfonditamente le risultanze processuali, anche sotto il profilo della loro utilizzabilità, per stabilire l'eventuale responsabilità del ricorrente in ordine alla contravvenzione ascrittagli.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti del DE IC nonché nei confronti della VI, limitatamente per quest'ultima all'omessa motivazione in ordine alla continuazione;
e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze;
rigetta nel resto il ricorso della VI.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 MARZO 2003.