Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 34815
CASS
Sentenza 15 giugno 2001

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In tema di definizione agevolata delle violazioni edilizie, se è vero che l'art. 39 comma quarto della legge 23 dicembre 1994 n. 724 si limita a prevedere che il richiedente possa sostituire i documenti indicati nell'art. 35 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che prevede il procedimento per la sanatoria delle opere abusive) con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (che ammette la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), tuttavia è necessario che la data di ultimazione dei lavori risulti dalla predetta dichiarazione sostitutiva, come si desume dalla circostanza che tale limite temporale è il presupposto indefettibile per la concessione della sanatoria, prevista dal comma primo del citato art. 39; ne consegue che tale dato deve necessariamente essere comprovato, quantomeno con le medesime modalità previste per l'altra documentazione.

La falsità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nella domanda di sanatoria edilizia, è punita ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la sanzione prevista dall'art. 483 cod.pen. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico); ne consegue che, nel caso in cui le predette dichiarazioni siano allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia, non rileva, ai fini della configurabilità del reato, la natura di mera autorizzazione amministrativa della concessione in sanatoria, che è soltanto l'atto finale del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 34815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34815
    Data del deposito : 15 giugno 2001

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