Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 2
In tema di definizione agevolata delle violazioni edilizie, se è vero che l'art. 39 comma quarto della legge 23 dicembre 1994 n. 724 si limita a prevedere che il richiedente possa sostituire i documenti indicati nell'art. 35 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che prevede il procedimento per la sanatoria delle opere abusive) con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (che ammette la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), tuttavia è necessario che la data di ultimazione dei lavori risulti dalla predetta dichiarazione sostitutiva, come si desume dalla circostanza che tale limite temporale è il presupposto indefettibile per la concessione della sanatoria, prevista dal comma primo del citato art. 39; ne consegue che tale dato deve necessariamente essere comprovato, quantomeno con le medesime modalità previste per l'altra documentazione.
La falsità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nella domanda di sanatoria edilizia, è punita ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la sanzione prevista dall'art. 483 cod.pen. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico); ne consegue che, nel caso in cui le predette dichiarazioni siano allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia, non rileva, ai fini della configurabilità del reato, la natura di mera autorizzazione amministrativa della concessione in sanatoria, che è soltanto l'atto finale del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 34815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34815 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/06/2001
Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1062
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 1254/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DI BA OM, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 17.10.2000;
- sentita la relazione del Cons. Dott. Emilio Malpica e la requisitoria del P.G., nella persona del Dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- sentito il difensore avv. Pietro Corsi, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d'appello di Firenze, con sentenza 17.10.2000, in parziale riforma della sentenza del pretore di Grosseto - sezione di Orbetello, del 28.9.1999, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Di BA OM in ordine alla contravvenzione edilizia contestatagli per intervenuta prescrizione, assolveva il predetto reato di tentata truffa, e confermava la condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p. - per aver falsamente attestato nella domanda di condono edilizio che le opere erano state ultimate ante 31.12.1993 - rideterminando la pena in giorni 20 di reclusione, sostituita con la multa di lire 1.500.000.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il Di BA, denunciando manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude ogni incompatibilità del teste di accusa Dionori, benché il predetto avesse assunto l'interrogatorio dell'indagato su delega del P.M. Assume il ricorrente che il teste ha deposto sotto il condizionamento della conoscenza dei fatti acquisita nello svolgimento del proprio ruolo di delegato e ausiliario del P.M. Con il secondo motivo il Di BA denuncia nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 486.5 c.p.p., per non avere il giudice consentito il rinvio ad horas del dibattimento in relazione all'impedimento del difensore documentato e rappresentato con sette giorni di anticipo, e nonostante questi avesse fatto avvisare il giudice del suo imminente arrivo, trovandosi in viaggio dalla sede di Grosseto a quella di Orbetello. Lamenta il ricorrente che la corte, nel respingere l'eccezione, ha erroneamente escluso la ricorrenza di una nullità di ordine generale, ritenendo che il rinvio dell'udienza sarebbe stato soltanto un problema di opportunità.
Deduce ancora il Di BA che la corte avrebbe mal valutato le prove acquisite in ordine alla data di ultimazione delle opere, negando rilevanza alle circostanze e ai punti di diritto prospettati dalla difesa, e disconoscendo il valore delle deposizioni dei testi che avevano confermato che alla data prescritta le opere erano completate al rustico, stadio questo sufficiente ai fini del condono e quindi ad escludere il reato contestato.
Con ulteriore motivo denuncia illogicità della motivazione con la quale la corte ha disatteso il rilievo difensivo secondo cui le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono circa la data di ultimazione dei lavori, non possono integrare il reato di cui all'art. 483 c.p., come statuito dalla sentenza della corte di cassazione n. 10524 del 1999. Aggiunge il ricorrente che la legge n.724/1994 riferisce la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 alla documentazione indicata nell'art. 35.3
della legge n. 47/1985, documentazione tra cui non è compresa la indicazione della data di ultimazione dei lavori;
infine assume che non poteva riscontrarsi nel fatto il dolo, perché la domanda di condono era stata effettuata nel convincimento della ricorrenza dei presupposti, attestati da tecnico qualificato.
Con un ultimo motivo il ricorrente si duole che la corte non abbia voluto assumere una prova decisiva, quale l'acquisizione dei rilievi fotogrammetrici dell'epoca in possesso della Regione Toscana, disponendo all'esito perizia tecnica per la interpretazione degli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In merito alla eccepita incompatibilità del teste Dionori, osserva la corte che la disposizione di cui all'art. 197 lettera d) c.p.p., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto funzioni di ausiliario del giudice nel procedimento, è applicabile esclusivamente all'attività svolta da ufficiali della P.G. nella redazione degli atti di cui all'art. 373 stesso codice, e non nell'attività che essi direttamente hanno compiuto nella loro funzione di polizia giudiziaria.
Nella specie la corte territoriale, ai fini della decisione, ha tenuto conto non già delle conoscenze acquisite dal Dionori attraverso l'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato, bensì di ciò che questi ha appreso attraverso le indagine esperite e il sopralluogo effettuato nell'immobile in data 13 aprile 1995. Quanto alla asserita violazione dell'articolo 486.5 (attuale art. 420-ter) c.p.p., si osserva che il ricorrente non ha comprovato che l'impedimento avesse i requisiti indicati dalla richiamata norma e fosse stato comunicato con la tempestività richiesta dalla stessa. Risulta dalla sentenza che il legale aveva addotto di essere impegnato in una causa civile e nel motivo di ricorso si assume che l'impedimento era stato comunicato una settimana prima dell'udienza;
tuttavia non ha chiarito il difensore da quando fosse a conoscenza dell'impegno e, soprattutto, se questo fosse improrogabile. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 31 della legge n.47/1985 richiamato dall'art. 39 della legge n. 724/1994, in relazione al preteso errore della corte di merito di non aver considerato condonabile (perché non ritenuto "ultimato") l'immobile a rustico, si osserva che la sentenza impugnata non fa questione di idoneità o meno di una costruzione a rustico ad essere ritenuta "ultimata" e quindi condonabile, ma pone in evidenza una serie di circostanze del tutto diverse, e cioè che all'atto del sopralluogo effettuato in data 13.4.1995 non soltanto la costruzione si presentava a grezzo, ma sul posto vi erano ancora mattoni e blocchetti di cemento e operai che lavoravano, e che dallo stato delle travature portanti e dai "cristi" di sostegno della copertura questa appariva posta in opera in epoca recente;
ed inoltre che alla suddetta data non era ancora realizzata una scala (sostituita provvisoriamente da blocchi di cemento) idonea a consentire l'accesso a tale corpo di fabbrica dalla preesistente costruzione. La corte ha quindi fornito ampia e logica motivazione per affermare - nonostante contrarie e incerte deposizioni di testi- che la costruzione non fosse ultimata (neppure al rustico) nel limiti temporali consentiti dalla legge. Non è neppure fondato il motivo con il quale si sostiene da un lato che la data di ultimazione dei lavori non deve formare oggetto di alcuna dichiarazione sostitutiva perché non prevista dall'art. 35 della legge n. 47/85, e dall'altro che le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono non possano comunque integrare il reato di cui all'art. 483 c.p. alla stregua di quanto affermato nella sentenza di questa corte n. 10524/1999. In proposito osserva il collegio che, se è pur vero che l'art.39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si limita a prevedere la sostituzione dei documenti indicati nell'articolo 35, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n.47, con apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve tuttavia riconoscersi che la inclusione della data di ultimazione dei lavori nel contenuto della dichiarazione sostitutiva si desume dal fatto che detto limite temporale è il presupposto indefettibile per la concessione della sanatoria previsto dal comma 1 del citato articolo 39, con la conseguenza che tale dato deve essere necessariamente comprovato quanto meno con le medesime modalità previste per l'altra documentazione, e cioè con la dichiarazione sostitutiva. Quanto all'altro rilievo, si osserva che l'art. 4 della legge n.15/1968 disciplina specificamente le "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", le quali trovano la sanzione, per il caso di contenuto inveritiero, nell'art. 26 della medesima legge che rinvia al codice penale con la specificazione che le dichiarazioni si considerano rese a pubblico ufficiale;
l'intervento del pubblico ufficiale - tale qualifica avendo, per definizione normativa, colui che è preposto a ricevere la dichiarazione sostitutiva del privato,- conferisce inoltre alla dichiarazione stessa una valenza probatoria privilegiata.
È quindi di tutta evidenza che - per espressa disposizione di legge - le dichiarazioni rese dall'imputato a corredo della sua domanda di sanatoria edilizia (tra le quali, come si è detto, assume rilievo preminente la data di ultimazione dei lavori) sono assistite dalla sanzione penale prevista dall'art. 483 c.p., a nulla rilevando la natura giuridica (di mera autorizzazione amministrativa) della concessione edilizia in sanatoria, che è soltanto l'atto finale del procedimento, ma non è quello cui si deve far riferimento per accertare se risulti integrato il reato in parola.
È poi appena il caso di osservare, in ordine alla pretesa mancanza dell'elemento soggettivo, che l'essersi attenuto alle indicazioni del professionista sulla ricorrenza di tutti i requisiti di legge per il condono non può incidere sulla indiscutibile consapevolezza dell'imputato di aver rappresentato all'autorità un fatto (realizzazione dell'immobile in data antecedente al 31.12.1993) non rispondente a verità.
Infine nessun valida censura può muoversi alla sentenza impugnata per la mancata ammissione della perizia tecnica volta ad accertare le caratteristiche e la consistenza del manufatto o per la mancata acquisizione di ulteriori rilievo aerofotogrammetrici da sottoporre a perizia, essendo all'evidenza del tutto superflui ai fini della decisione gli ulteriori apporti probatori richiesti. In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alla condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2001