Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 3 E . E N N , 1 O A I P 9 Z ) 9 I A 1 IN NOME0 2 080 / 02 E - D R EPUBBLICA ITALIANA 1 T C 1 E S - I A 1 C G P I 2 E ! . D R L U A I 9 D 3 G E E T ORTE SUP EM ZIONE E 6 Oggetto N N E 4 . S . T E T S Ripetizione di I T SEZIONE TERZA CIVILE ( R indebito A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19110/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.5043 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AZ CO, AZ LL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell'avvocato MARIO ROSSO, che li difende unitamente all'avvocato FERNANDO BRACCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
OV UG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO VIGLIONE, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 2148 nonchè
contro
AZ DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 111/99 del Giudice di pace di MONDOVI' emessa il 21/1/99, depositata il 22/02/99; RG.1023/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato MARIO ROSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 6.9.1997, AR e FF ZZ esponevano che il padre AL ZZ aveva versato, in nome e per conto dei figli, ad GO BO, amministratore del condominio G/1 sito in Prato Nevoso, la somma di L. 1.729.138, per far fronte all'eventuale mancato pagamento del corrispondente importo delle spe- se condominiali dovute da GI NE, precedente proprietario dell'appartamento da essi acquistato, del- le quali erano tenuti a rispondere in solido ex art. 63 disp.att.c.c.; deducevano che, essendo stato estinto il debito dell'NE, avevano richiesto la restituzione 2 della somma al BO, che aveva rifiutato;
convenivano il predetto davanti al giudice di pace di Mondovì per della somma di L. sentirlo condannare al pagamento 1.729.000 con gli interessi legali. Il convenuto resisteva;
deduceva di aver ricevuto da AL ZZ un assegno dell'importo di L. 1.729.000, da incassare nel caso in cui il precedente proprietario non avesse pagato, e di averlo restituito al ZZ, che chiamava in causa per essere tenuto indenne. Il terzo chiamato resisteva;
confermava la restitu- zione dell'assegno, che produceva. Il giudice di pace, con sentenza del 22.2.1999, ri- gettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese in favore del convenuto e del terzo chiama- to. Avverso la sentenza AR e FF ZZ hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, GO BO. Non ha svolto difese AL ZZ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione degli artt. 1199, 2697, 2729 C.C. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., i 3 ricorrenti deducono che la sentenza del giudice di pace sarebbe in insanabile contrasto con le regole di dirit- to previste dalla suindicate disposizioni per la forma- zione del giudizio e relative alla ripartizione degli oneri probatori. Sostengono di aver fornito la prova di aver pagato in contanti la somma di L. 1.729.138, non restituita dal BO, ed invocano al riguardo i seguenti concor- danti elementi:
1.1. sul punto non vi è stata contestazione da parte del convenuto;
1.2. il pagamento è dimostrato dalla ricevuta del 1°.4.1995; 1.3. le date della quietanza e dell'assegno sono diverse, e pertanto la riferibilità della quietanza all'assegno presuppone che sia data la prova della fal- sità della data della quietanza.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. Ha considerato il giudice di pace che la con- troversia si caratterizzava per la contrapposizione, emersa in corso di lite e puntualizzata dalla difesa contrapposte:svolta dal terzo chiamato, di due tesi quella degli attori, secondo cui vi sarebbero stati due versamenti, il primo in contanti, attestato da quietan- za del 1°.4.1995, ed il secondo mediante un assegno di 4 pari importo datato 10.4.1995, rilasciato al BO per forzare il precedente condomino a pagare, e successiva- mente restituito al padre degli attori AL ZZ (che tale circostanza aveva ammessO ed aveva prodotto il titolo); e quella del convenuto, secondo cui vi era stato un unico versamento mediante un assegno poi re- mezzo assegno si ri-stituito, e che a tale pagamento a feriva la quietanza. Tra le suindicate tesi, il giudicante ha ritenuto meritevole di accoglimento quella del convenuto, rile- vando: che l'annotazione, apposta alla quietanza, che prevedeva l'incasso come eventuale ("da incassare se non paga il sig. NE"), induceva a riferirla alla consegna di un assegno e non di una somma di denaro;
che sarebbe stato difficile versare in contanti la cifra menzionata dalla quietanza, esattamente indi- cata in L. 1.729.138, come abitualmente avviene per gli assegni;
- che la non coincidenza della data della ricevuta (1°.4.1995) e dell'assegno (10.4.1995) era verosimil- mente dovuta alla postdatazione del titolo, frequente nella prassi.
2.2. Le censure che i ricorrenti rivolgono alla de- cisione come sopra sintetizzata, in riferimento 5 all'art. 360, n. 3, c.p.c., pur essendo formulate in termini di violazione dei principi relativi all'onere della prova ed alla efficacia probatoria della quietan- za, e quindi ai fini della prospettazione di un errore in procedendo, determinato dalla violazione di norme di natura processuale (errore che può essere denunciato con il ricorso per cassazione avverso le decisioni rese dal giudice di pace secondo equità, qual è quella in esame: S.U. n. 716/99), denunciano in realtà un errore nella valutazione di elementi di prova (comportamento processuale del convenuto e documenti), e quindi un errore di giudizio (che con il menzionato rimedio non può essere invocato). Attiene invero al giudizio sul merito l'individuazione del tema in discussione: tema che il giudice di pace ha individuato tenuto conto dello svi- luppo progressivo del dibattito processuale, nella con- trapposizione tra la tesi del doppio versamento, pro- pugnata dagli attori, e la tesi dell'unico versamento mediante assegno, sostenuta dal convenuto. E riguarda ancora il merito la valutazione della quietanza, della quale il giudice non ha in alcun modo disconosciuto l'efficacia probatoria, poiché ne ha sol- tanto, come ben poteva, interpretato il contenuto, ri- tenendola, in ragione dell'annotazione su di essa appo- 6 sta, riferibile alla consegna di un assegno da porre eventualmente all'incasso, e non alla dazione di una somma in denaro contante. Così come, infine, attiene al giudizio di merito la giustificazione data dal giudice di pace della di- scordanza esistente tra le date della quietanza (della quale non ha posto in dubbio la corrispondenza al vero) e dell'assegno: giustificazione individuata nella pre- sumibile postadazione, come sovente avviene, di quest'ultimo.
2.3. Né le suindicate valutazione sono in questa sede suscettive di essere denunciate sotto il profilo del vizio di motivazione, in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché tale vizio é deducibile con il ri- corso per cassazione nei confronti delle decisioni di equità del giudice di pace, solo se si concretizza nel- la radicale mancanza di motivazione, integrante ipotesi di nullità della sentenza per difetto di un requisito di legge, ovvero nella mera apparenza o intima contrad- dittorietà (S.U. n. 716/99). Ipotesi manifestamente non ravvisabili nella impu- gnata sentenza.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto tra i ricorrenti ed il resi- 7 stente. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese nei con- fronti dell'intimato AL ZZ, che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del resi- 93.00 - stente, che liquida in Euro oltre onorari in Euro 464,81 (Lire novecentomila); nulla sul- le spese nei confronti di AL ZZ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- il la terza sezione civile della Corte di cassazione, 12.12.2001. Ja an Fiduccion IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Goggi, fi 13/707 Gins 201 IL CANCELLIERE C1 Gina 4 O 7 ) 3 I . E C N C , 1 A 9 P 9 I 1 - D 1 1 E - A 1 C R I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 G R E A E D 6 N 4 . E . T T T S N I T E ( R S E A 8