Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7808 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 780 8/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO E SUPR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 6832/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.17913. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud. 13/03/01 CORTE Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Richiesta copi ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L 3000 S E NTENZA ŏ biu, 2001 ---- sul ricorso proposto da: IL CANCELLIENN INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEL FREO TRANQUILLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che la rappresenta e difende 2001 1142 unitamente all'avvocato GIOVANNI RIMMAUDO, giusta -1- delega in atti%;B controricorrente avversO la sentenza n. 546/98 del Tribunale di MASSA, depositata il 26/08/98 R.G.N. 2214/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20.8.1991 LA DeL RE proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Massa il quale, sulla base di tre c.t.u., aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la rendita, quale superstite, per il decesso del proprio coniuge, AL DE RE, già titolare di rendita Inail per silicosi pari al 75%. Sosteneva l'appellante che l'esito mortale, per ictus cerebrale, del proprio marito era da ricondurre anche alla malattia respiratoria della quale lo stesso era affetto in precedenza. Resisteva l'Inail osservando che, secondo quanto confermato dalle perizie d'ufficio svolte in primo grado, la malattia professionale da cui era affetto il DE RE era estranea alla morte del medesimo. Con sentenza notificata il 25.1.1999 il Tribunale di Massa Carrara accoglieva l'appello condannando l'Inail a corrispondere alla ricorrente la rendita richiesta, con interessi legali dalla domanda, oltre al rimborso delle spese di causa. In termini assai concisi, il Tribunale osservava che "il peculiare approfondimento medico-legale eseguito dal c.t.u. in questo grado....consente di ritenere accoglibile la domanda, considerata la validità delle argomentazioni scientifiche ivi esposte e la logicità delle conseguenti conclusioni peritali”. Avverso detta sentenza l'Inail ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato, con controricorso l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 133 del t.u. n. 1124 del 1965, dell'art.4 della legge n. 780 del 1975, degli artt. 115, 116, 132, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'Istituto ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, con le sue cinque righe di motivazione, non ha affatto 3 confutato le argomentazioni contrarie suffragate anche da note controperitali e comunque da tre consulenze tecniche di primo grado le quali avevano escluso la dipendenza del decesso di DE RE dalla preesistente silicosi. L'intimata replica rilevando che il decesso di suo marito si era verificato per l'azione concausale svolta dalla silicosi polmonare e dalle sue complicanze a livello vascolare in sede cerebrale: a suo giudizio, essendo pacifico che quel decesso fu dovuto ad emorragia per rottura di un'arteria cerebrale, se ne deve dedurre un grave deficit circolatorio sicché "è indubitabile che la concausalità cuore-polmone abbia avuto incidenza anche sul danno alla parete arteriosa che ha causato l'ictus". Il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto occasione di sottolineare (Cass., 22.2.2000, n. 1975, ex plurimis) che la genericità del rinvio alle argomentazioni del ctu ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali e dissenso dalle critiche mosse dalle parti non è compatibile con l'obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito in presenza di puntuali e specifiche censure. Ed infatti, se è vero che il giudice di merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o dei loro difensori e consulenti (ovvero tali argomentazioni risultino del tutto aspecifiche ed infondate), potendosi egli limitare, in tal caso, a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella sua relazione, è altrettanto vero che egli non può esimersi dall'obbligo di una più puntuale e dettagliata motivazione allorquando i rilievi mossi alla consulenza risultino specifici, argomentati, e tali da condurre, se riconosciuti come fondati, ad una soluzione affatto diversa rispetto a quella adottata (conf. Cass., 24.11.1997, n. 11711). 4 Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel riformare la sentenza di primo grado, ha liquidato in cinque righe di motivazione assolutamente stereotipata le numerose e complesse questioni che avevano condotto a conclusioni peritali di segno contrario, senza ripercorrerne criticamente le argomentazioni, e senza fornire le ragioni dell'adesione a questo o quel giudizio medico legale, il che appare tanto più grave, se si considera che lo stesso Giudice di appello, dopo aver riconosciuto la difficoltà dell'indagine, aveva disposto un ulteriore supplemento peritale senza poi motivarne il proprio dissenso. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Guyli n Sciarelli ✓ Shill e I D Desc , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L N P ULLIBRE L A S E T I 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - N IM 1 A E 1 S D A I E E D , A G E O T O R G T N T E IS IT E L S R G E I E A D R L L O E D 5