Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2017, n. 17832
CASS
Sentenza 24 gennaio 2017

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Massime1

Il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicchè il giudice ha il potere di commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare (ovvero escludere) la continuazione con i reati per i quali l'imputato abbia già riportato condanne irrevocabili.

Commentario1

  • 1Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024

    La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2017, n. 17832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17832
Data del deposito : 24 gennaio 2017

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