Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
Il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicchè il giudice ha il potere di commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare (ovvero escludere) la continuazione con i reati per i quali l'imputato abbia già riportato condanne irrevocabili.
Commentario • 1
- 1. Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024
La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2017, n. 17832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17832 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
1 7832-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 24/01/2017 Registro generale n. 11635/2016 (n. 6) Sentenza n.83/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. Massimo Vecchio Presidente Dott. Adet Toni Novik Dott. Angela Tardio Dott. Palma Talerico Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA رسل Sul ricorso proposto da: 1) AL CC, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 6697/2011 emessa il 22/02/2012 dalla Corte di appello di Milano;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/02/2012 il Tribunale di Milano giudicava CC AL colpevole del reato di cui all'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.
2. Con sentenza emessa il 24/09/2015 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza impugnata dall'imputato, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il 24/02/2006, intorno alle ore 21.30, il AL veniva controllato dagli agenti del Commissariato di Milano Quarto Oggiaro, contravvenendo alle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che gli era stata irrogata dal Tribunale di Milano il 27/01/1995, con cui gli veniva imposto di non rincasare oltre le ore 20.00 . L'imputato ammetteva gli addebiti nel corso delle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado. Sul piano sanzionatorio, i Giudici di merito escludevano l'applicazione della سل disciplina della continuazione con precedenti condanne, i cui reati non erano espressione di alcuna preordinazione e rivelavano unicamente l'insofferenza del AL alle prescrizioni impostegli, rispetto alla quale non rilevava nemmeno la sua condizione di tossicodipendenza.
2. Avverso tale sentenza il AL, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo di tali motivi si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., conseguente al fatto che la continuazione era stata esclusa dai Giudici di merito sulla base di considerazioni svincolate dalle risultanze processuali. Tale esclusione, inoltre, non teneva conto della condizione di tossicodipendenza del ricorrente, pur ritualmente dedotta, sulla quale le sottostanti sentenze si soffermavano in termini incongrui, tenuto conto delle condizioni psicofisiche dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte territoriale si era pronunciata d'ufficio sull'inesistenza del vincolo della continuazione tra il delitto contestato e quelli 2 giudicati con le sentenze irrevocabili per le quali l'imputato non aveva richiesto l'applicazione di tale disciplina.
2.3. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo la sequenza logico - sistematica delle questioni da decidere, la Corte procede allo scrutinio dei motivi di impugnazione in ordine inverso a quello seguito dal ricorrente nella loro esposizione.
2. Il secondo motivo di impugnazione, col quale il ricorrente censura che il Tribunale di Milano abbia pronunciato d'ufficio sulla (inesistenza della) continuazione tra il reato in contestazione e quelli giudicati con precedenti sentenze irrevocabili, è manifestamente infondato. La doglianza, che costituisce una mera riproposizione della censura prospettata con l'atto di appello e correttamente valutata dalla Corte territoriale, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, risulta destituita di fondamento. Invero, la circostanza che l'applicazione della continuazione in sede esecutiva sia subordinata al fatto che la stessa non sia stata esclusa dal giudice رسل della cognizione, così come previsto dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., comporta che, in presenza di una specifica richiesta dell'interessato, il giudice dell'esecuzione sia obbligato a verificare preliminarmente la sussistenza di tale condizione processuale. Tutto questo, per converso, non comporta che il giudice della cognizione non possa esaminare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della disciplina della continuazione nel suo ambito giurisdizionale. Il rilievo che « spetta unicamente all'interessato stabilire se invocare il riconoscimento della continuazione nel processo di cognizione ancora in corso ovvero se, dopo la conclusione di questo, attivare un procedimento di esecuzione diretto all'applicazione della disciplina del reato continuato », espresso da Sez. U, -sia pure indirettamente n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, n. m. sul punto, cui si richiama la difesa del ricorrente (pp. 4 5 del ricorso), deve essere calato nel - contesto argomentativo della pronuncia delle Sezioni Unite le quali hanno, in quella sede, inteso stabilire, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto in proposito, soltanto che il giudice della impugnazione non può esimersi dal pronunciare sul motivo di gravame del giudicabile per il riconoscimento della continuazione con altri reati, già giudicati, riservando la decisione al giudice della 3 esecuzione e, così, sovrapponendo alla iniziativa della parte la propria valutazione circa la opportunità di provvedere, o no, al riguardo. È, invece, manifestamente estraneo al sistema processuale l'assunto del ricorrente secondo il quale, in carenza della richiesta dell'imputato, sarebbe vietato al giudice accertare se ricorra o no la continuazione tra il fatto oggetto del giudizio e i reati già giudicati, commessi dal prevenuto. A prescindere dalla considerazione che, nella specie, la produzione difensiva in prime cure di copia delle sentenze, relative alle condanne riportate dal AL (v. la sentenza impugnata, p. 1), comportava per facta concludentia, avendo il giudice di merito il dovere valutare la produzione in parola, la implicita proposizione della richiesta della continuazione (peraltro, successivamente, coltivata dal ricorrente col primo motivo del ricorso), rileva la Corte che, alla luce dei basilari principi dell'ordinamento giuridico, nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicché il giudice ha il potere - dovere di commisurare discrezionalmente nei limiti di legge la pena irroganda e - - proprio a tal fine se del caso, di accertare (ovvero di escludere) la - continuazione con i reati per i quali il giudicabile abbia riportato condanna. лиرسل 3. Occorre, quindi, esaminare il primo motivo di ricorso, riguardante la esclusione della continuazione. Le doglianze tendono a provocare una nuova, non consentita, valutazione delle circostanze correttamente vagliate dalla Corte territoriale ai fini dell'esclusione della continuazione tra la condotta illecita presupposta relativa - alla violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno irrogata dal Tribunale di Milano il 27/01/1995 e le analoghe violazioni, - precedentemente commesse dal AL. Invero, la Corte di appello di Milano ha valutato in termini ineccepibili il contenuto delle condotte illecite presupposte, escludendo che si connotassero per l'unitarietà del programma criminoso, che del resto non deve essere confuso con una concezione vita improntata al crimine, anche tenuto conto del fatto che i reati di cui si assumeva la continuazione non erano riconducibili, sulla base delle risultanze processuali, neppure astrattamente, a una preordinazione unitaria. A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione di comportamenti illeciti non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, dal quale intende trarre sostentamento, venendo tale atteggiamento sanzionato da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello 4 sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). La Corte di appello di Milano, infine, valutava correttamente la tossicodipendenza del AL sulla quale si soffermava con argomenti - ineccepibili nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato - evidenziando che i reati presupposti, per le modalità esecutive e l'epoca di commissione, non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da tale condizione soggettiva, esprimendo un giudizio che appare pienamente rispettoso dei parametri giurisprudenziali elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 50716 del 07/01/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 5, n. 10797 del 19/03/2010, Riolfo, Rv. 246373). Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il primo mezzo di impugnazione, in quanto, in parte, manifestamente infondato e in quanto le residue censure consistono in motivi (di merito) non consentiti nella sede del presente scrutinio di legittimità.
4. In conclusione, il ricorso proposto da CC AL deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni illustrate, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina congruamente in 1.500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Massimo Vecchio Sassimo Vecchio Plenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 APR 2017 IL CA ST EL