Sentenza 18 dicembre 1997
Massime • 1
L'accadimento fortuito per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'agente deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta dello stesso sia dalla di lui colpa, pertanto se l'accadimento, pur se eccezionale, ben poteva in concreto essere previsto ed evitato, non è possibile parlare di caso fortuito in senso tecnico. (Nella specie la Corte ha escluso che lo sversamento di reflui di un insediamento produttivo dalle canalette di adduzione a seguito della corrosione delle stesse per l'acidità dei reflui integrasse l'ipotesi di caso fortuito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/1997, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE Presidente del 18/12/1997
Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. VINCNZ ACCATTATIS Consigliere N. 3483
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 17068/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AT NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 17 Gennaio '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso perche' infondato;
Udito l'Avv. R. Petringa Nicolosi, difensore del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Milano - sez. dist. di Cassano D'Adda - in data 21/5/'96 NZ OS veniva condannato, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, alla pena di tre mesi di arresto, convertita in quella pecuniaria di L.
6.750.000 di ammenda, quale colpevole del reato previsto dall'art. 21 co. 3 e 4 L. 10/5/'76, n. 319 che gli era stato contestato per avere, quale direttore d'uno stabilimento della "Fiorio Colori S.p.a.", scaricato in una pubblica fognatura reflui, della attività di produzione, che superavano i limiti di accettabilità - di cui alla tabella "C" allegata alla legge - relativamente a numerosi parametri anche di natura tossica e bioaccumulabile, come accertato a Gessate l'11 Marzo '94.
Affermava, fra l'altro, il Pretore che dalle risultanze processuali emergeva che il detto stabilimento era dotato di un sistema di raccolta dei reflui di produzione che, previo trattamento in vasche, erano smaltiti come rifiuti speciali;
che l'insediamento produttivo di che trattasi avrebbe dovuto scaricare in pubblica fognatura solo le acque meteoriche e di raffreddamento e che lo scarico inquinante - evidenziato dalla colorazione gialla manifestatasi nel torrente Trebbia in cui confluiva - era da ricondurre a cattiva gestione del sistema di raccolta dei reflui ed, in particolare, alla corrosione evidente dei condotti a pavimento che adducevano le acque di produzione alle vasche di trattamento, con la conseguente fuoriuscita di esse che, al pari delle meteoriche, affluivano nella fognatura pubblica.
Aggiungeva, il Giudice di primo grado, che al OS, quale direttore tecnico dello stabilimento, era attribuita la conduzione di esso per cio' che riguardava la produzione e la manutenzione e che la qualifica dirigenziale, la preparazione specifica e la ampiezza dei poteri conferitigli, erano tali da legittimarne la responsabilità nel campo della osservanza della disciplina degli scarichi. Concludeva, il Pretore, che il fatto oggetto di giudizio non poteva essere considerato imprevedibile, trattandosi non d'una piccola perdita dovuta a microfessure della conduttura, ma di rottura di questa, in più punti, con dispersione quasi totale dei reflui, dovuta ad un processo di corrosione che avrebbe dovuto essere notato, visto che la conduttura era a cielo aperto, e prevenuto. Contro tale decisione il OS proponeva impugnazione chiedendo la assoluzione, dal reato ascrittogli, sia per la inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina prevista dalla L. 319/'76, stante la occasionalità ed accidentalità dello scarico, sia per la mancanza di sua colpa dal momento che aveva fatto eseguire, da ditta specializzata, i controlli e le manutenzioni periodicamente previsti. La Corte di Appello di Milano confermava, con sentenza del 17/1/'97, la impugnata decisione, osservando:
a) che la L. 10/5/'76, n. 319 deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame perché riguarda anche gli scarichi accidentali e perché lo stabilimento della Fiorio Colori, pur avvalendosi di impianto per la raccolta ed il pre-trattamento dei reflui derivanti dalla lavorazione che venivano smaltiti, poi, presso terzi, fruiva dello scarico in pubblica fognatura per ciò che riguardava sia le acque meteoriche, che quelle di raffreddamento esterne allo impianto, la cui immissione nel corpo ricettore pubblico, che adduce al torrente "Trebbia", costituisce uno scarico da insediamento produttivo di natura permanente, corredato dal relativo pozzetto di ispezione;
b) che il fatto contestato all'imputato non può essere definito accidentale - come tale imprevisto ed imprevedibile - perché la acidità dei reflui e la azione corrosiva che essa esercita sui condotti e le canalette di adduzione alle vasche di trattamento, dovevano essere noti al responsabile dello stabilimento, preposto anche alla cura dell'efficienza degli impianti;
c) che il ricorso alla periodica manutenzione esterna, peraltro relativa allo stato generale di conservazione dello stabilimento, non esimeva il OS dal verificare o fare verificare la condizione delle canalette in questione, tanto più che il fenomeno di loro fessurazione, con rottura del rivestimento impermeabilizzante in più punti, a causa della detta corrosione, era evidente essendo esse a cielo aperto.
Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione. Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che la L. 10/5/'76, n. 319, sarebbe stata applicata illegittimamente al caso in esame, stante la accidentalità dello sversamento dei reflui nella fognatura pubblica, dato che essa riguarderebbe solo gli scarichi permanenti, anche se discontinui, non quelli occasionali o accidentali;
b) che gli estremi della colpa sarebbero stati ravvisati a suo carico senz'adeguata motivazione in ordine a specifiche violazioni dei suoi doveri di diligenza, avendo egli adottato tutte le misure idonee ad evitare eventi lesivi di qualsiasi specie ed essendo, la corrosione degli impianti per l'acidità dei reflui, fatto non evitabile, nonostante la manutenzione periodica degli impianti e dovuto a caso fortuito.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - ex art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali.
Le norme della L. 10/5/'76, n. 319 sono state applicate legittimamente, nel caso in esame, dato che in tema di tutela delle acque dallo inquinamento l'art. 1 di essa nella nozione di scarico comprende qualsiasi sversamento di rifiuti, solidi o liquidi, a prescindere dagli scopi perseguiti, dai modi e dalla frequenza con cui venga effettuato e dalla episodicità, o meno, di esso, mirando la legge a proteggere le acque, il suolo ed il sottosuolo attraverso un controllo preventivo di tutti gli scarichi e l'osservanza dei parametri fissati (v. conf. Cass. sez. III, 17/11/'95, Magri;
14/4/'95, Manzi;
27/4/'92, Alvisi;
20/1/'92, Veronesi;
22/1/'91, Borello e 16/11/'88, Zadra).
In conseguenza il versamento nel suolo e sottosuolo di reflui tossici provenienti, anche tramite pubblica fognatura, da un insediamento produttivo, deve ritenersi correttamente qualificato come scarico, nonostante l'occasionalità di esso.
Anche il secondo motivo di ricorso va disatteso perché, vero è che in materia contravvenzionale - pur avendo il codice penale accolto una concezione naturalistica dello elemento psicologico del reato, non esigendo ne' la coscienza della antigiuridicità della condotta, ne' la intenzione di violare la legge - non è sufficiente la semplice volontarietà della azione, essendo pur sempre necessaria almeno la colpa, ma è anche vero che questa i Giudici di merito hanno ritenuto di ravvisare nel OS con motivazione incensurabile, perché adeguata, corretta e logica, fondata sui rilievi che egli, quale direttore tecnico dello stabilimento, di questo aveva la responsabilità sia in ordine alla produzione, che alla manutenzione;
la qualifica dirigenziale, la preparazione in materia e la ampiezza dei poteri conferitigli, gli imponevano la osservanza della disciplina degli scarichi e la periodica manutenzione dello stabilimento non lo esimeva dal verificare o fare verificare la condizione delle canalette di adduzione dei reflui da trattare, tanto più che il fenomeno della loro fessurazione, con rottura in diversi punti del rivestimento impermeabilizzante, a causa della corrosione, era evidente, essendo esse a cielo aperto.
Nel fatto è stato correttamente escluso il caso fortuito in quanto esso consiste in un avvenimento non previsto, e non prevedibile, che si inserisca all'improvviso nella azione del soggetto, soverchiandone ogni possibilità di resistenza o di contrasto (conf. Cass. sez. IV, 19/4/'90, D'Attilio). Il principio di non esigibilità di una condotta diversa, sia che lo si ricolleghi alla "ratio" della colpevolezza così riferendolo alle ipotesi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui umanamente pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della antigiuridicità, riferendolo a situazioni in cui non sembri ravvisabile un dovere giuridico dell'agente di uniformare la propria condotta al precetto penale, non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza codificate espressamente, in quanto condizioni e limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse e al Giudice non è consentito di individuare cause di esclusione della punibilità, attraverso la c.d. "analogia juris", diverse da quelle tassativamente previste dalla legge (conf. Cass. sez. VI, 2/4/'93, Bove).
L'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dello agente - sul cui comportamento viene ad incidere - deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta dello stesso, sia dalla di lui colpa, sicché neì casi in cui egli abbia dato materialmente causa al fatto, ovvero in quelli nei quali è comunque possibile rinvenire un legame di tipo psicologico fra il fortuito ed il soggetto agente - nel senso che lo accadimento, pur se eccezionale, ben poteva in concreto esser previsto ed evitato - non è possibile parlare di caso fortuito in senso tecnico (conf. Cass. sez. III, 18/9/'97, Chiappa e sez. IV, 9/12/'88, Savelli). La prova del caso fortuito deve esser data dall'imputato in modo rigoroso, allegando i fatti e le circostanze in cui si concretizzerebbe e, nel caso in specie, dalla impugnata sentenza non risulta che il OS abbia assolto a tale onere mentre si evince che, essendo la corrosione delle canalette un fatto certamente progressivo, essa avrebbe dovuto e potuto essere notata tempestivamente se le condutture fossero state, come doveva essere, sottoposte a più attenti controlli.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da NZ OS avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 17/1/'97 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1998