Sentenza 1 dicembre 1998
Massime • 1
Il concorso in bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento in tanto è configurabile in quanto l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/1998, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 1.12.98
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " FR ON " N. 2153
3. " Renato L. Calabrese " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Sica " N. 19389/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN IA, nato a [...] C. il 22 giugno 1944, e ET CI, nato a [...] il 2 gennaio avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 4 febbraio 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
O S S E R V A
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino confermò la dichiarazione di colpevolezza di IN IA e di NI CI in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, loro contestato per avere - in concorso con De AL IO(giudicato a parte),titola re d'una ditta individuale fallita il 14 novembre 1991 - distratto beni per un valore non inferiore a L.1.290.542. 453,ed in particolare le merci (rotoli di alluminio e accia io) indicate in una serie di bolle di accompagnamento per beni viaggianti emesse dal 7 maggio al 22 maggio 1991; e del NI anche in ordine al delitto di trasporto abusivo di dette merci.
Ritennero accertato i giudici del merito, in sintesi, che i rotoli di metallo acquistati dal De AL ma non rinvenuti al momento del fallimento, erano in realtà confluiti- nei magazzini della ditta E- del IN, presso cui erano state poi sequestrate le bolle di accompagnamento di cui sopra, risultate false in quanto solo apparentemente indicative, quale destinataria dei beni, della impresa fallita.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
Entrambi propongono in primo luogo, con profili argomentativi diversi, ma non differenti, perciò esaminabili congiuntamente, la ben nota questione del concorso dell'"extraneus" nella bancarotta prefallimentare, che sostengono non adeguatamente vagliata e risolta dalla impugnata sentenza.
L'addebito non è però condivisibile.
Esatte, sicuramente, le enunciazioni di diritto che in esso fungono da premessa. È indubitabile, invero, che il concorso in bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento in tanto è configurabile in quanto l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto, a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa. Non altrettanto può dirsi delle additate conclusioni. Poiché, diversamente da quanto nei ricorsi si assume, i giudici del merito, mostrando di avere ben presenti i cennati criteri giuridici, hanno ritenuto di poter affermare che gli imputati agirono essendo edotti sia della situazione di dissesto dell'azienda fallita sia degli scopi criminosi del suo titolare. E ciò, a prescindere dalla chiamata in correità proveniente dal De AL(sulla quale vanamente si sofferma la difesa del IN),ma sulla scorta di una precisa serie di elementi enucleati dal contesto probatorio, quali, tra i più decisivi, l'essere state le bolle di accompagnamento compilate successivamente alle date dei trasporti ivi figuranti come eseguiti(secondo quanto dichiarato dallo stesso NI e confermato dal fatto che, ad una prima richiesta degni inquirenti di documenti attestanti la destinazione delle merci, gli imputati non furono in grado di esibirli prontamente e si riservarono di produrli);
l'attestazione in esse di trasporti effettuati anche nel luglio 1991, quando cioè il De AL aveva già chiuso i battenti ed era fuggito all'estero; la circostanza che le bolle erano controfirmate, per la ricezione delle merci, da persone falsamente indicate come dipendenti del De Palco e risultate del tutto sconosciute;
il fatto stesso che il materiale acquistato non era utilizzabile nell'attività svolta dall'impresa gestita dal fallito.
Circostanze valutate come confluenti alla certezza che le merci, lungi dall'essere pervenute a detta impresa, erano state dirottate altrove attraverso operazioni concordate con il titolare sia dal IN che dal NI per creare una formale giustificazione al movimento dei beni acquistati dal primo e finalizzate a nasconderne la reale destinazione in una ben conosciuta situazione di avanzata decozione dell'imprenditore: il tutto nell'ambito di un convincimento che, siccome adeguatamente e logicamente motivato, non è censurabile in questa sede di legittimità.
Denunciano in secondo luogo i ricorrenti manifesta insufficienza e illogicità della motivazione, fondando tale vizio il IN sul malgoverno che sarebbe stato fatto delle risultanze acquisite al processo, comprese le proprie deduzioni difensive, che, se ben interpretate erano chiaramente indicative, le une e le altre, del fatto che egli era un semplice depositario dei rotoli di metallo, scaricati nel proprio capannone stante l'impossibilità di far entrare gli autoarticolati delle ditte fornitrici in quello del De AL, ed assolutamente estraneo alle operazioni di accertata falsità delle bolle;
e il NI sia sulla rilevanza che sarebbe stata attribuità ad elementi che non ne avrebbero alcuna(quelli dianzi riportati, illegittimamente elevati a rango di prova),sia sull'omesso esame da parte dei giudici d'appello di elementi che, a suo dire, erano di rilevanza essenziale.
Se non ché è sin troppo evidente che la denuncia di vizio di legittimità è solo formale, poiché quella sostanza. con le censure suddette si svolgono ragioni che non solo costituiscono una critica del logico apprezzamento della prove fatto dal giudice di merito, ma la cui finalità è di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse: il che non è possibile perché non consentito in questa sede.
Inammissibili sono, infine, i due motivi prospettati dal NI con riguardo alla imputazione di trasporto abusivo. Generica, invero, è la doglianza con la quale si rimprovera al giudice d'appello di non avere censurato il diniego di consenso del P.M. in primo grado alla richiesta di patteggiamento formulata in ordine a tale reato.
Manifestamente infondata è altra, atteso che la violazione ex art.46 legge n.298/74 non risulta depenalizzata. In conclusione, i ricorsi debbono essere rigettati e con seguenziale è la solidale condanna dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999