Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10801 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
BOLLO IN CALCE ANNOTAZIONE ee 67058 108 01 /0 2 TOM DEL COOL HALI SUPREMA DI CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compost SACCUCCI Presidente R.G.N. 22381/99 Dott. Bruno . N Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 28407 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 06/03/02 ConsigliereDott. Antonino DI BLASI F CORTE SUPREMA SSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZ A N. 67058 sul ricorso proposto da: OPERA PIA NOVE CONGREGAZIONI CLERO, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Richiesta copia studio studio dal Sig. Sole ROMA LARGO ORESTE GIORGI 10, presso 10 per diritti 155. dell'avvocato ANTONIO APPELLA, che lo difende il 23.07.02 IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato EMILIO ROSSO, giusta procura a margine;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richieste copia studio dal Sig. YPSOA contro del per diritti 1.65 DIREZIONE GEN. ENTRATE VENEZIA, in persona || 29.01.02 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE 2002 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 1174 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope -1- legis;
- controricorrente la sentenza n. 120/98 della Commissione avverso tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 15/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato APPELLA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia concerne l'applicazione dell'INVIM straordinaria, ai sensi del decreto legge n.299/1991, convertito nella legge del 18 novembre 1991, n.363, agli immobili siti in Venezia di proprietà dell'IPAB "Opera Pia Nove Congregazioni del Clero". Ritenendo di essere esente dall'imposizione l'Ente aveva presentato, ma soltanto a scopo cautelativo, una dichiarazione in cui indicava soltanto i valori iniziali di ogni immobile. L'Ufficio, invece, aveva notificato il 20 dicembre 1993 un avviso di liquidazione dell'imposta, che veniva impugnato dall'Opera, che sosteneva in primo luogo che l'avviso era privo degli elementi essenziali presi a sostegno della pretesa tributaria, in subordine per l'asserita illegittimità costituzionale della norma che subordina l'esenzione delle IPAB all'utilizzo diretto degli immobili ai fini istituzionali, ed in ulteriore subordine per la probabile erroneità della liquidazione da parte dell'ufficio. La Commissione Tributaria di primo grado di Venezia annullava l'avviso di liquidazione impugnato. Con sentenza in data 24 settembre / 15 ottobre 1998, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto andava invece in contrario avviso, dichiarando la validità dell'avviso di liquidazione (tranne che per quattro immobili sprovvisti di rendita catastale), che dovesse essere esclusa dall'INVIM straordinaria la sede dell'IPAB, ma non gli altri immobili, affittati e non utilizzati direttamente per 4 finalità istituzionali, che dovevano essere assoggettati all'aliquota diretta del 25% soltanto una parte degli immobili, quelli per i quali erano state prodotte le attestazioni, della Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali, attestanti l'adempimento degli obblighi di conservazione imposti dalla legge, trattandosi di immobili sottoposti a tutela.
2. Propone ricorso per cassazione l'Opera Pia con atto indirizzato alla Direzione delle Entrate di Venezia e notificato (tra l'altro) al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato il 24 novembre 1999, L'opera chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguente, ed esponendo cinque motivi di impugnazione. Con atto notificato il 28 dicembre 1999 all'Opera nel domicilio eletto, si è costituita l'Amministrazione Finanziaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla contribuente Opera Pia Nove Congregazioni del Clero è inammissibile, perché indirizzato direttamente all'Ufficio impositore, e precisamente alla Direzione delle Entrate di Venezia;
al fine di tale declaratoria è sufficiente il richiamo alla più recente e costante di questa Corte che il Collegio condivide secondo cui "in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è inammissibile se proposto e notificato all'Ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento dovendo invece essere proposto a pena di inammissibilità nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'avvocatura generale dello Stato. Né possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze, perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione e non riguarda la sola notificazione.” (Cass., 26/6/2001, n.8714, nonché nello stesso senso Cass. 6 novembre 2001, n. 13730). Non vi è ragione per allontanarsi da questa soluzione, che appare l'unica conforme al sistema normativo. L'errata designazione dell'intimato comporta dunque l'inammissibilità del ricorso. Né possono possono attribuirsi effetti sananti al fatto che il ricorso sia stato notificato anche all'Amministrazione Finanziaria, e neppure al fatto che questa ultima si sia costituita in giudizio. Ogni ulteriore problematica rimane assorbita;
lo sono, in particolare, quelle che concernono il merito sostanziale della vicenda. ん Concludendo, il ricorso va dichiarato inammissibile. Dato che il Ministero delle Finanze, pur non intimato in giudizio, nel costituirsi non è eccepito la nullità conseguente all'errata intimazione, e si è difeso soltanto nel merito, non sussistono spese suscettibili di rifusione si cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 6 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr.Bruno Saccucci) (dr. Stefano Monaci) лио исчис -.. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 24 LUG. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Corte Sufene di Cassazione Le Corte Cassazione con sentense M. 5760/05 dichiare in ammissibile il ricorso per avocasione. гелоса та я Роле 23- 03-2005 IL CANCELLIERE C1 Antonella Fontana