Sentenza 10 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
01-9 40/ 0 3 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto nisazerment SEZIONE TERZA CIVILE Emni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4664/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere LIMONGELLI + Dott. Antonio Consigliere 4462 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 584 Dott. Ennio MALZONE DURANTE Rel. Consigliere Ud. 23/09/02 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BE IU AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE EUGENIO 15, presso lo studio dell'avvocato SBARRA ANICETO, difeso dall'avvocato MOLFESE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD GN;
- intimato -
3 avversO la sentenza n. 11626/98 del Tribunale CIVILE E PENALE DI I MILANO sezione 10° CIVILE emessa il 2002 1'8/ottobre 1998, depositata il 26/10/98; 1703 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso Generale Dott. per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Di EL EP AO convenne innanzi al giudi- ce di pace di Milano IN EG, dipendente della srl Eldancar, e RD GN, nell'assunta qualità di Вдигний proprietario della società, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale. Il RD eccepì -tra l'altro- il proprio difetto di legittimazione. L'eccezione, rigettata dal giudice di pace, venne accolta dal tribunale di Milano su gravame del RD in base alla considerazione che alla stregua dell'atto introduttivo del giudizio era obiettivamente incerto se la domanda fosse stata proposta nei confronti del Cor- dera quale soggetto individuale, sia pure proprietario della società, ovvero quale amministratore e legale rappresentante sicchè si dovesse ritenere citata la so- cietà per il suo tramite, posto che il termine adopera- to (proprietario) si addiceva se mai al socio di mag- gioranza o all'unico socio di una società di capitali, 2 all'amministratore e legale rappre- ma non certamente sentante di essa. Il Di EL ha proposto ricorso per cassazione, af- fidandone l'accoglimento a quattro motivi;
l'intimato RD non ha resistito;
il Di EL ha depositato me- moria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 331 c.p.c.; sostiene che al giudizio di appello non hanno здигати partecipato né IN EG -citato con l'atto intro- duttivo né RD EN e la società "Reale mutua" chiamati in causa- mentre avrebbero dovuto parteciparvi atteso che il giudizio di appello si deve svolgere nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo gra- do, siano esse quelle originarie che quelle aggiunte, e, love, invece, si svolga nei confronti di alcune, il contraddittorio non è integro e non solo è nulla la sentenza, ma lo è l'intero giudizio di secondo grado. Il motivo è privo di fondamento. Per quanto concerne le parti chiamate in causa della(proprietario dell'autovettura ed assicuratore stessa) va rilevato che, se il danneggiato esercita contro l'assicuratore l'azione diretta di cui all'art. 23 L. 990/1969, si verifica una situazione di litiscon- 3 sorzio necessario nei confronti del proprietario del veicolo assicurato, il quale deve partecipare al giudi- zio di primo e di secondo grado, e, se non vi partecipa perché il danneggiato non lo cita ed il giudice non or- dina l'integrazione del contraddittorio, il giudizio svoltosi senza la sua partecipazione è nullo (ex pluri- mis Cass.
9.6.1998 n. 5656; Cass. 24.2.1998 n. 1976). Diversamente accade se l'assicuratore sia chiamato in causa e neppure dopo la chiamata il danneggiato eserciti l'azione diretta, poiché in mancanza il rap- Вдигний porto litisconsortile non si costituisce;
salvo che la chiamata non sia ordinata dal giudice a norma dell'art. 107 c.p.C.; nel qual caso si genera una situazione di litisconsorzio di natura processuale, che determina l'esigenza di mantenere integro il contraddittorio del chiamato in sede di appello con divieto di sindacato dell'ordine in tale sede (Cass. 29.11.1985 n. 5928). Poiché nella specie è incontroverso che l'azione diretta non è stata proposta, infondatamente si lamenta il difetto di integrità del contraddittorio in grado di appello nei confronti del proprietario dell'autoveicolo e del suo assicuratore. Quanto al conducente (IN EG) occorre pre- mettere che nei confronti di RD EG nell'assunta qualità di proprietario della s.r.l. El- dançar - è stata fatta valere l'obbligazione scaturente dall'art. 2049 c.c., con riferimento alla quale è paci- ficamente ravvisata una forma di solidarietà passiva. Il problema è allora se l'obbligazione solidale passiva dia luogo a litisconsorzio necessario quanto meno in sede di impugnazione. La soluzione negativa adottata da questa Corte (ex plurimis Cass. 25.5.1987 n. 4684; Cass.
8.6.1995 n. 6479; Cass. 30.1.1995 n. 1078; Cass. 23.4.1994 n. 3900) è giustificata con la scindibilità delle cause relative a alle obbligazioni solidali;
scindibilità che si collega alla concezione pluralistica, secondo la quale l'obbligazione non dà luogo ad un unico rapporto giuri- dico plurisoggettivo, bensì a più rapporti giuridici distinti, ed alla "ratio" della solidarietà individuata rafforzamento della posizione del creditore, ilnel quale ha facoltà di pretendere l'intera prestazione da ciascun coobbligato solidale (art. 1292 c.C.). In considerazione dei gravi inconvenienti che la soluzione può comportare in termini di contraddittorie- tà di giudicati е di impedimento all'esercizio dell'azione di regresso da parte del debitore che ha adempiuto si è formato un orientamento giurisprudenzia- le che ravvisa inscindibilità delle cause in sede di impugnazione nell'ipotesi, analoga alla presente, di 5 solidarietà tra conducente e proprietario di autoveico- lo per il risarcimento del danno da circolazione stra- dale. In particolare, Cass. 13.3.1996 n. 2056, ha ritenu- to che se il danneggiato impugni la sentenza che ha pronunciato sulla domanda risarcitoria da lui proposta sia nei confronti del conducente che del proprietario dell'autoveicolo, dalla cui circolazione è derivato il danno, nella fase di impugnazione non è configurabile un rapporto di inscindibilità, bensì di dipendenza fra Вдиний cause, di tal che in mancanza della dimostrazione che l'impugnazione è stata rivolta contro entrambi i sog- getti sopra indicati il giudice di appello deve dispor- re l'integrazione del contraddittorio. La giurisprudenza successiva è tornata sulle posi- zioni precedenti, riaffermando che l'obbligazione soli- dale passiva non dà mai luogo a litisconsorzio necessa- rio nemmeno in sede di impugnazione (da ultimo Cass. 11.4.2000 n. 4602, con riferimento all'ipotesi di giu- dizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dei conducenti di due autoveicoli venuti in collisione). A questa giurisprudenza ritiene di aderire il col- legio, ribadendo che, ove più condebitori o concredito- ri abbiano preso parte al giudizio di primo grado e la 6 sentenza sia stata impugnata da o contro alcuni di es- si, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. anziché l'art. 331 stesso codice e l'eventuale sentenza di riforma non produce effetto in favore di coloro che non hanno in- terposto gravame. Considera in proposito che il principio dell'inscindibilità delle cause in sede di gravame, af- fermato da autorevole dottrina, non ha fondamento nel sistema legislativo, che consente (art. 1306 c.c.) a ciascun titolare di agire separatamente per la tutela dell'intero rapporto obbligatorio e adotta una soluzio- ne della questione degli effetti del giudicato ottenuto da e contro ognuno tale che è ammessa l'evenienza di pronunce disomogenee nei confronti della pluralità di creditori o debitori, ciascuna delle quali fornita di eguale forza disciplinatrice della situazione sostan- ziale decisa limitatamente al suo ambito soggettivo. Sicchè neppure con riferimento al conducente dell'autovettura sussiste difetto di integrità del con- traddittorio in sede di gravame. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. lamenta che il tribunale abbia ritenuto il di- fetto di legittimazione del RD;
sostiene che dal contenuto complessivo dell'atto di citazione si evince 7 che il predetto è stato convenuto in giudizio nella qualità di amministratore della società Eldancar;
qua- lità che non ha mai contestato di rivestire, di tal che appare formalistica la decisione impugnata anche alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale, che privilegia soluzioni sostanzialistiche, escludendo la nullità dell'atto di citazione tutte le volte che sulla base delle risultanze processuali sia possibile l'identificazione certa del soggetto convenuto. Rileva la Corte che la sentenza impugnata ha argo- Вдиглий mentato che l'essere stata attribuita al RD la qualità di proprietario della società implica l'utilizzazione di un concetto di appartenenza che si addice al socio di maggioranza o all'unico socio di una società di capitali e non già all'amministratore e le- gale rappresentante della stessa, derivandone che è in- certo se la domanda sia stata proposta contro il Corde- ra in proprio oppure contro la società. L'errore che si annida nell'argomentazione -rileva- bile di ufficio investendo la questione della legitti- mazione processuale è che il socio unico di società a r.l. o quello di maggioranza sia personalmente e diret- tamente responsabile per le obbligazioni sociali e che responsabilità del socio esclude о assorbe quellala della società, sicchè nessuna domanda può essere propo- 8 sta nei confronti della stessa. Va considerato in proposito che secondo la disci- plina della s.r.l. unipersonale, introdotta con d.lg. 3.3.1993, n. 88, per dare attuazione alla 12^ direttiva comunitaria (89/667) in materia di società, vigente all'epoca della citazione, per le obbligazioni sociali non risponde il socio unico, bensì la società, la quale deve essere convenuta in giudizio direttamente in per- sona degli organi che ne hanno la rappresentanza. Più precisamente, la srl unipersonale costituisce un fenomeno di impresa individuale a responsabilità li- mitata qualificato come societario per fruire della se- parazione del patrimonio sociale da quello personale del socio, ma non configura un nuovo tipo di società interna Вдигний con organizzazione materna diversa e diverso funziona- mento degli organi. Il discorso vale a maggior ragione per il socio di maggioranza, in relazione al quale la tematica della responsabilità diretta del socio non si può addirittura porre. Evidenziato l'errore, cade l'argomentazione, sulla quale si regge la sentenza impugnata, che va quindi cassata con rinvio affinchè sulla scorta dell'atto di citazione e degli altri atti del giudizio si accerti se l'attore abbia inteso convenire in giudizio la società 9 o il RD in proprio e, nel primo caso, se il Corde- ra rivestisse la qualità di rappresentante della socie- tà; al giudice di rinvio, che si designa in una diversa sezione del tribunale di Milano, si demanda di provve- dere sulle spese del giudizio di cassazione. Rimangono assorbite e superate tutte le altre que- stioni, considerato che con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c. in relazione agli artt. 145, 163, n. 2, 164 stesso codice per avere il tribunale omesso di rimettere la causa al primo giudice affinchè ordinasse la rinnovazione della citazione e con il quarto si denuncia violazione degli artt. 100, 156, 164 c.p.c. per avere l'atto di citazio- essendosi il RD costituito ne raggiunto lo scopo, in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
acco- glie il secondo;
assorbiti gli altri;
cassa in relazio- ne al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, A I R anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra E L L 1 E a t C C sezione del tribunale di Milano. s i N 3 t E t 0 A R a 0 C B E 2 I N I Così deciso in Roma nella camera di consiglio della L . t B L n O e E T E c A F C o T il terza sezione civile della Corte di cassazione I N n 0 n S A I O C 1 P L E I 23.9.2002. i D g g O IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вчино Juvante Mofientourani IL CANCELLERE¹01 Innocenze tista 1