Sentenza 5 luglio 2005
Massime • 1
In tema di proroga concessa per l'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato (art. 305, comma primo, cod. proc. pen.), l'ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare, disposta dal giudice su richiesta del P.M., ha carattere meramente dichiarativo, trattandosi di proroga obbligatoria ed automatica, che non lascia margini di discrezionalità all'intervento del giudice; ne deriva che tale proroga può essere legittimamente disposta anche successivamente all'espletamento della perizia, sempre che il termine di fase non sia scaduto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 33364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33364 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/07/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 2731
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 015937/2005
ha pronunciato la seguente: N. 016022/2005
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STASI VITO N. IL 09/04/1962;
avverso ORDINANZE del 04/04/2005 e 05/04/2005 GIP TRIBUNALE di
LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle dei difensori avv.ti PALMIERI Angelo
e FRATINI Antonio, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito di richiesta del Pubblico Ministero, con ordinanza
04/04/2005 il G.I.P. del Tribunale di Latina disponeva nei confronti di Stasi Vito la proroga del termine di custodia cautelare fino al
07/10/2005, rettificando tale termine fino al 15/07/2005 con successiva ordinanza emessa in data 05/04/2005.
In motivazione il G.I.P. - dopo aver rilevato che il termine di custodia cautelare scadeva in data 07/04/2005 - riteneva che ricorressero i presupposti per concedere la proroga, in quanto nei confronti dello Stasi era stata disposta perizia psichiatrica, il cui espletamento era durato mesi 3 e giorni otto, tenuto conto che le operazioni peritali erano iniziate il 16/10/2004 e che l'esame dei periti era avvenuto il 24/01/2005. Inoltre il G.I.P. riteneva che nel caso di specie ricorressero gli estremi per concedere la proroga anche ai sensi dell'art. 305 co. 2 c.p.p., sia perché ricorrevano gravi esigenze cautelari, sia perché era stata chiesta dai difensori una integrazione delle indagini a seguito dell'avviso notificato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p..
Avverso le predette ordinanze ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 305 commi 1 e 2
c.p.p. e per vizio della motivazione, deducendo in particolare che il
G.I.P. non aveva considerato che, poiché la perizia era stata espletata entro il 24/01/2005, non vi era alcuna necessità di disporre la proroga, tanto più che il P.M. aveva presentato l'istanza successivamente all'espletamento della perizia. Inoltre il
G.I.P. aveva omesso di motivare sia in ordine alla ritenuta sussistenza delle gravi esigenze cautelari, sia in ordine alla ritenuta complessità delle indagini.
All'esito della odierna udienza al presente procedimento è stato riunito il procedimento recante il n. 16022/2005 relativo al ricorso proposto dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza di integrazione emessa dal G.I.P. in data 05/04/2005.
Va premesso che con un solo atto il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi, uno avverso la parte dell'ordinanza con la quale viene disposta la proroga ai sensi dell'art. 305 co. 1 c.p.p.,
l'altro avverso la parte dell'ordinanza con la quale viene disposta la proroga ai sensi dell'art. 305 co. 2 c.p.p.. Tale distinzione si rende necessaria, in quanto le due questioni sono soggette ad un regime diverso di impugnazione, prevedendo l'art. 305 co. 1 c.p.p. la proposizione del ricorso per Cassazione e l'art. 305 co. 2 c.p.p. la proposizione dell'appello a norma dell'art. 310 c.p.p..
Ciò premesso, quanto al ricorso proposto ai sensi dell'art. 305 co.
1 c.p.p., deve ritenersi che, nel caso venga disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato nel corso del procedimento di merito, la relativa proroga del termine di custodia cautelare concessa dal giudice su richiesta del P.M. ha carattere meramente dichiarativo,
trattandosi di proroga obbligatoria ed automatica, che non lascia margini di discrezionalità all'intervento del giudice;
ne consegue che tale proroga può essere legittimamente disposta anche successivamente all'espletamento della perizia sempre che il termine di fase non sia ancora scaduto (Cass. sez. 1^ n. 5022 del 12/07/2000,
rv. 217169; Cass. sez. 1^ n. 1485 del 05/05/1992, rv. 190276).
Pertanto, poiché nel caso di specie risulta che ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta avanzata dal P.M. e che la proroga è stata disposta prima della scadenza del termine di fase, il ricorso proposto a norma dell'art. 305 co. 1 c.p.p. deve essere rigettato.
Quanto al ricorso proposto ai sensi dell'art. 305 co. 2 c.p.p., è
sufficiente rilevare che dai requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione si desume in modo evidente la chiara volontà del ricorrente, ribadita dai difensori nel corso - della discussione orale, di proporre ricorso per Cassazione non consentito nel caso di specie. Pertanto alla fattispecie non può applicarsi l'art. 568 co. 5 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Infatti in tal caso non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una pretesa infondata da sanzionare con l'inammissibilità (Cass. Sez. Un. n. 16 del 26/01/1998, rv.
209336). Ne consegue che, trattandosi di impugnazione non proponibile in questa sede, il gravame proposto ai sensi dell'art. 305 co. 2
c.p.p. deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, previa riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 16022/2005, rigetta il ricorso relativamente al provvedimento di proroga disposto ai sensi dell'art. 305 co. 1 c.p.p..
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente al provvedimento di proroga disposto ai sensi dell'art. 305 co. 2 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 (euro cinquecento) a favore della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1
ter norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2005