Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 33364
CASS
Sentenza 5 luglio 2005

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In tema di proroga concessa per l'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato (art. 305, comma primo, cod. proc. pen.), l'ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare, disposta dal giudice su richiesta del P.M., ha carattere meramente dichiarativo, trattandosi di proroga obbligatoria ed automatica, che non lascia margini di discrezionalità all'intervento del giudice; ne deriva che tale proroga può essere legittimamente disposta anche successivamente all'espletamento della perizia, sempre che il termine di fase non sia scaduto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 33364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33364
    Data del deposito : 5 luglio 2005

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