Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
Fra gli "utenti della strada", che costituiscono i possibili soggetti attivi dei reati di cui all'art. 189 C.d.S., rientrano non soltanto i conducenti di autoveicoli, ma chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione di essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali o cose delle quali debba rispondere. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente configurato il reato di cui all'art. 189, comma settimo, C.d.S. in fattispecie nella quale i proprietari di un "doberman" che circolava senza guinzaglio non avevano prestato soccorso alla P.O. che, mentre marciava a bordo di un ciclomotore, era andata a collidere con il cane riportando lesioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2008, n. 29424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29424 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo GI - Presidente - del 08/05/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 973
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 030986/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI MO ACC. REM. QUER. N. IL 24/07/1954;
2) CA LI AR AN ACC. REM. N. IL 07/08/1960;
avverso SENTENZA del 10/10/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189 e di annullare senza rinvio l'impugnata sentenza per remissione di querela, in ordine agli altri reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 21 ottobre 2004 il Tribunale di Bergamo dichiarava CA EL IA GA e EL MA colpevoli dei reati di cui all'art. 590 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1 e 7, e art. 594 c.p., commessi in Torre
Bordone il 22 marzo 2001, condannandoli a pena ritenuta di giustizia nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Gli imputati erano stati tratti a giudizio con l'accusa che, avendo lasciato libero, privo di museruola e di guinzaglio, un cane di razza doberman di loro proprietà, avevano per colpa cagionato lesioni a AR RT il quale, sopraggiunto a bordo del proprio ciclomotore, era andato a collidere con l'animale, aveva perso il controllo del mezzo, ed era caduto a terra, infortunandosi;
di non avere, nell'occorrenza, ottemperato all'obbligo di prestare al ferito assistenza;
di avere infine offeso l'onore e il decoro di AR RT, rivolgendo a lui e alle altre persone presenti espressioni ingiuriose.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 10 ottobre 2006, assolveva MA EL dal reato di ingiuria, conseguentemente riducendo la pena inflittagli e confermando, nel resto, l'impugnata sentenza. In motivazione il giudicante, ripercorsi i tratti salienti della vicenda, per come ricostruiti dal giudice di prime cure, osservava che l'identificazione nella CA C. M. G. della donna che si accompagnava al EL non poteva essere negata sulla base delle dichiarazioni di questi, essendo state le stesse costantemente smentite ed essendo per altro verso certo che l'imputata, subito dopo i fatti di causa, si era recata col marito dal veterinario.
Evidenziava anche il decidente, da un lato, che il EL si era sempre rifiutato di fornire indicazioni sulla identità della pretesa, diversa persona che si sarebbe a lui accompagnata il giorno dell'incidente, benché tale disvelamento non avrebbe esposto la stessa ad alcun pregiudizio;
dall'altro, che, secondo la deposizione di Palazzo GI, la donna presente al fatto aveva affermato di essere avvocato, quale in effetti era la CA C. M. G.. Peraltro la brevità del lasso di tempo in cui si erano svolti i fatti e la concitazione del momento spiegavano come mai nessuno degli amici dell'infortunato, intervenuti per soccorrerlo, avesse riconosciuto la CA C. M. G. e neppure si fosse accorto che era incinta.
Escludeva anche la Corte che fosse ravvisabile un qualsivoglia concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'incidente, essendo emerso dalla compiuta istruttoria che egli viaggiava a velocità moderata, al momento del sinistro. Quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1989, art. 189, comma 7, rilevava il giudice di merito che l'obbligo di prestare assistenza incombe anzitutto sull'utente che col suo comportamento abbia cagionato l'incidente e che l'istruttoria espletata aveva inequivocabilmente dimostrato come gli imputati si fossero, nell'occorrenza, preoccupati esclusivamente del loro cane, allontanandosi dal luogo del sinistro e di fatto delegando alle persone accorse l'assistenza all'infortunato, in contrasto con i doveri imposti dalla norma innanzi richiamata.
1.2 Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
MA EL, personalmente e per mezzo del suo difensore, ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
violazione di legge, per avere la Corte d'appello escluso un sia pur minimo concorso della vittima nella causazione del sinistro, così facendo malgoverno delle regole prudenziali dettate dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141 secondo cui il conducente deve sempre essere in grado di compiere, segnatamente quando si imbatta in animali, tutte le manovre in condizioni di sicurezza;
violazione di legge, per non avere il giudice di merito considerato che gli imputati si erano allontanati dopo essersi accertati che la persona offesa aveva ricevuto da altri la necessaria assistenza, e tanto in contrasto con il consolidato insegnamento giurisprudenziale, che pure il decidente aveva mostrato di condividere, secondo cui deve escludersi la sussistenza del reato quando è certo che il soccorso venga prestato da persone estranee al sinistro.
CA EL M. GA, per mezzo del suo difensore, con autonomo ricorso, ha del pari chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, oltre che per i motivi proposti dal coimputato EL, per le seguenti, ulteriori ragioni:
contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la sua penale responsabilità sulla base del rilievo che il coimputato EL, nell'escludere la presenza della moglie, aveva omesso di indicare le generalità della diversa donna alla quale asseritamente si accompagnava al momento dell'incidente, benché, secondo il decidente, nessun pregiudizio sarebbe alla stessa da tanto derivato, così illogicamente trascurando di considerare che, al contrario, ciò avrebbe esposto la persona effettivamente presente alla condanna penale e civile da lei stessa subita. Lamenta anche la ricorrente che il giudice di merito, pur dopo aver dato atto che nessun contributo causale ella aveva apportato al sinistro, posto che al momento del suo verificarsi si trovava seduta nell'autovettura, aveva nondimeno affermato la sua colpevolezza;
illogicità della motivazione, per non avere la Corte d'appello dato alcun rilievo alla circostanza che l'imputata non era stata riconosciuta ne' dalla persona offesa, ne' dagli amici della stessa intervenuti dopo l'incidente, e che tutti i presenti avevano altresì escluso che l'accampagnatrice del EL fosse incinta all'ottavo mese, valorizzando elementi, quali la sua presenza nell'ambulatorio del veterinario, compatibili con l'estraneità ai fatti;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché vizio di travisamento del fatto, per avere la Corte d'appello basato il suo convincimento sull'assunto che, secondo la deposizione di Palazzo GI, la donna presente avrebbe affermato di essere avvocato, e non di avere l'avvocato, come risultava invece dalla trascrizione del verbale di udienza in data 8 marzo 2004;
violazione di legge per avere la Corte inopinatamente e senza alcuna richiesta applicato l'indulto, laddove il giudice di primo grado aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena. Invece, per costante giurisprudenza, nella possibile coesistenza dell'uno e dell'altro beneficio, la priorità andava data a quello previsto dall'art. 163 c.p.. 2.1 Osserva il collegio che l'intervenuta remissione di querela, e la correlativa accettazione, impongono la declaratoria di estinzione dei reati di cui agli artt. 590 e 595 c.p., e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio, in parte qua, della impugnata sentenza.
2.2 Sono invece infondate le censure relative all'affermata responsabilità degli imputati per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189. Quanto a quelle aventi ad oggetto la stessa enucleabilità, nella fattispecie, di tale ipotesi criminosa, osserva il collegio che correttamente il giudice di merito ha ritenuto del tutto ininfluente la circostanza che gli imputati non si trovassero alla guida di un autoveicolo al momento del sinistro: in proposito è sufficiente ricordare l'incipit della disposizione che col suo riferimento all'"utente della strada", senz'altra specificazione, mostra chiaramente di volere ricomprendere, nell'area normativa delineata i comportamenti produttivi di danni a persone posti in essere da chiunque faccia della strada un uso conforme alla sua destinazione (vi circoli personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo;
vi faccia circolare persona, animale o cosa di cui debba rispondere), alla stregua di un'opzione ermeneutica che è convalidata dall'uso della locuzione comunque ricollegabile, idonea a dare la massima estensione possibile alla connessione penalmente rilevante tra il comportamento dell'agente e gli incidenti determinativi dei predetti pregiudizi. Peraltro i ricorrenti, sotto forma di violazione di legge, più che criticare siffatta scelta interpretativa, contestano in realtà l'apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuato dal giudice di merito.
Il giudizio di colpevolezza formulato nella sentenza impugnata poggia invero sull'assunto che gli imputati, a incidente avvenuto, si preoccuparono solo del loro cane e si allontanarono non già perché erano intervenuti altri soccorritori, ma malgrado le proteste di questi.
La doglianza ripropone invece la versione secondo cui gli imputati lasciarono il luogo del sinistro dopo avere avuto la certezza che la persona offesa sarebbe stata assistita dagli amici, versione già ritenuta inveridica dal decidente all'esito di un esame completo e circostanziato di tutte le emergenze istruttorie.
Di modo che, così argomentando, gli impugnanti sollecitano in realtà una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità: val la pena in proposito ricordare che compito della Corte di cassazione, che non è giudice delle prove, è solo quello di stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1^, 4 novembre 1999, n. 12496).
2.3 Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono in ordine alle articolare contestazioni relative alla individuazione nella CA C. M. G. della donna che si rese responsabile, insieme al EL, dei reati per cui è processo.
La Corte d'appello ha invero confermato il giudizio di colpevolezza della ricorrente, valutando tutti gli elementi addotti dalla difesa per confutare l'ipotesi accusatoria e dando alle denunziate lacunosità e contraddizioni del contesto probatorio spiegazioni plausibili e convincenti.
A fronte di tale apparato motivazionale, corretto sul piano logico e giuridico, le critiche dell'impugnante ripropongono in sostanza le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, così connotandosi come aspecifiche (Cass. pen., sez. 4^, 19/11/2004, n. 259). Non è superfluo aggiungere, per scrupolo di completezza, che neppure appare affetto da illogicità l'assunto, comunque non dirimente nel tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, secondo cui il disvelamento del nome della donna, pretesamente diversa dalla moglie, che si accompagnava al EL, non avrebbe esposto la stessa ad alcun pregiudizio, perché effettivamente, almeno per i reati di lesioni e di fuga, giammai avrebbe potuto esserne chiamato a rispondere chi, non essendo proprietario del cane, non aveva alcun obbligo di custodia.
Il che, per altro verso, chiarisce le ragioni della correttezza dell'affermazione della responsabilità dell'imputata, che contribuì all'evento con un comportamento omissivo, e cioè proprio perché, lasciato libero il cane, invece di sorvegliarlo, se ne stava seduta in macchina.
2.4 Infondata è anche la doglianza relativa alla non richiesta applicazione dell'indulto, posto che l'operatività di tale istituto non preclude, a giudizio del collegio, il prodursi dell'effetto estintivo connesso al già riconosciuto, e non revocato, beneficio della sospensione condizionale della pena, se e quando verranno a maturazione i presupposti previsti dall'art. 167 c.p.. Del resto, sia pure ragionando con riguardo all'estinzione delle pene per decorso del tempo, di cui all'art. 172 c.p., questa Corte ha già avuto modo di affermare che "il termine di estinzione rimane invariato qualora contestualmente o successivamente all'irrogazione della pena, essa venga condonata o commutata in pena di altra specie ai sensi dell'art. 174 c.p., in quanto tali evenienze non incidono sull'entità oggettiva della violazione penale e sulla valutazione di essa data dal giudice della cognizione, unico organo deputato a valutare il fatto in tutti i suoi elementi e a graduare l'entità della sanzione" (Cass. pen., Sez. 1^, 21/10/2005, n. 45088). Consegue da tanto che i ricorsi devono nel resto essere rigettati. Quanto alle spese processuali, esse, tenuto conto del disposto dell'art. 340 c.p.p., comma 4, in mancanza di diverso accordo tra le parti, vanno poste a carico dei querelati.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 590 e 594 c.p., per essere i medesimi estinti per remissione di querela e condanna i querelati al pagamento in solido delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quarta sezione penale, il 8 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008