Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
E N 6 IO 8 9 Z 1 5 A / . 4 R / N T 6 IS 9 2 . G .R . E L P L R . 02 9 89 /03 di registro D R Udienza del 20.6.2002 Oggetto: impor A A A L T E D U D , IB T E D T IA 1 N N 3 E 1 R S E S REPUBBLICA TALIANA E I . E T A N A M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA 4046834 composta dai sigg.ri Magistrati: PresidenteDott. Bruno Saccucci Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Consigliere Dott. Antonio Merone CORTE SUPREMA DI CASSAZON ha pronunciato la seguente CAMPION CI LE SENTENZA N. 10957 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
F.LL EC s.n.c. di EC AD e C. [-intimata- resistente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sezione 2, n. 72/2/1999, del 10.3/9.6.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
dille Tato Udito l'avvocato Criscuoli per l'Amministrazione finanziaria e l'avv. Ricciardi (per delega dell'avv. Marzano) per la contribuente;
2841 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio del registro di Orvieto proponeva appello avverso la sentenza 159.2.1997 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Terni aveva accolto il ricorso presentato dalla F.LL EC s.n.c. di EC AD e C. nei confronto dell'avviso di liquidazione emessi dall'Ufficio medesimo in data 3.11.1993 relativamente all'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio Campioni del 2.3.1991. La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello con compensazione delle spese. Osservava il giudice di appello che la pronunzia di 1° grado, con un ragionamento condivisibile sul piano giuridico, aveva correttamente ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione, atteso che, in base al meccanismo previsto dagli artt. 52 d.p.r. 131/1986 e 12 del d.l. 14.3.1988 n. 70, conv. con legge 13.5.1988 n. 154, doveva essere emesso, per procedere alla rettifica del valore dichiarato, un avviso di accertamento. Inoltre, "non tutti i beni oggetto della valutazione (erano) stati trasferiti”, sicché non vi era corrispondenza tra la rendita catastale e i beni oggetto del trasferimento. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. La contribuente non ha presentato controricorso ma ha partecipato alla discussione orale. Motivi della decisione L'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.p.r. n. 131/1986 e 12 del d.l. 14.3.1988 n. 70, conv. in legge 30.5.1988 n. 154 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce al riguardo che nell'ipotesi in cui il contribuente, in relazione ad immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si avvalga della procedura di cui all'art. 12 della legge n. 154 del 1988 facendo contestuale richiesta di 2 attribuzione della rendita catastale, l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento in liquidazione avviene, infatti, sulla base della assenza di alcuna rettifica. Tale di assoggettamento al criterio tabellare di volonta' espressa dal contribuente valutazione dell'immobile e l'Ufficio non ha altro adempimento che quello relativo al calcolo della maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto Contraddittoria e apodittica era poi l'affermazione circa la valutazione dei criterio. beni che non erano stati oggetto del trasferimento in questione ( attrezzature ed impianti), in quanto la valutazione catastale non poteva avere alcun riferimento al valore di tali beni mobili.
2. Il ricorso va dichiarato improcedibile per la mancata osservanza del termine Esso risulta infatti depositato in cancelleria il 3.8.2000, e cioè oltre il termine di cui all'art. 369 primo comma c.p.c.. di 20 giorni dalla notificazione alla contribuente avvenuta in data 11.7.2000. Né varrebbe fare riferimento per il dies a quo alla data della seconda Qua in notificazione del ricorso avvenuta a mezzo del servizio postale in data 14.7.2000, quanto la prima notificazione effettuata presso il difensore domiciliatario mediante allo stesso era di per sé valida (art. 330 primo comma c.p.c.), di guisa che la seconda notificazione deve considerarsi superflua e fatta a mero scopo cautelativo. Il consegna richiamo contenuto nel citato art. 369, per la decorrenza del termine di venti giorni, alla data dell'ultima notificazione si riferisce all'ipotesi in cui il ricorso viene proposto contro più parti e non a quella di più notificazionifalla stessa parte. Jel ricono Sussistono giusti motivi per compensare le spese. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
P.Q.M.
N. 131 TAB. ALL. B N. 5 Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. MATERIA TRIBUTARIA Roma, 20.6.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore ино исчик к Erfenis Rece DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 FEB. 2003. IL CANCELLIERE C1 3 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Acanni