Sentenza 27 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la decisione del giudice di revocare l'ordinanza con la quale era stata disposta d'ufficio, ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., l'escussione di un teste, rientra tra i poteri del giudice in ordine alla valutazione di superfluità di una prova, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2006, n. 15943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15943 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 183
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 42655/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZE MO, nato a [...] il [...];
2) ZE QU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 22.3.2005 dalla Corte d'appello di Napoli;
Vista la sentenza denunciata e i ricorsi;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 22.3.2005 la Corte d'appello di Napoli, parzialmente riformando quella resa il 4.3.2004 dal g.u.p. del tribunale napoletano in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in due mesi di arresto (convertiti in Euro 2.280,00 di Ammenda) ed altri Euro 200,00 di ammenda la pena inflitta a carico di MO ZE, QU ZE e OR VI siccome responsabili, il primo quale proprietario del bar - sala giochi ZEfruit di Ercolano, il secondo quale gestore dello stesso bar - sala giochi e il terzo quale fornitore degli apparecchi, dei reati di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, e degli artt. 718 e 719 c.p., perché avevano installato e gestito nella ripetuta sala giochi due apparecchi videopoker di genere proibito (accertati in Ercolano il 31.1.2003);
La Corte disponeva altresì, come pena accessoria, la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Mattino" di Napoli.
2 - Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione soltanto QU ZE personalmente e MO ZE attraverso il suo difensore;
QU ZE lamenta manifesta illogicità della motivazione, perché la sentenza non ha specificato i motivi della sua personale colpevolezza.
3 - Il difensore di MO ZE deduce tre motivi. In particolare lamenta:
3.1 - violazione degli artt. 111 Cost. e 359 c.p.p., sostenendo che, neppure nel giudizio abbreviato, può essere utilizzato come fonte di prova il verbale di sequestro non preceduto dall'avviso all'indagato. Nel caso di specie, invece, il verbale redatto dalla Guardia di Finanza era stato utilizzato come unica fonte di prova;
3.2 - violazione dell'art. 601 c.p.p., comma 3, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 97 c.p.p., comma 1. Rileva che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato irritualmente notificato all'avvocato MO Romano, difensore di MO ZE, già revocato. Doveva perciò essere indicato un difensore di ufficio, al quale il decreto doveva essere notificato. Ne derivava una nullità, che non poteva ritenersi sanata - come sostiene la impugnata sentenza - perché non eccepita alla udienza camerale dall'avvocato Barbara Gatti, presente, che era stata nel frattempo nominata dall'imputato suo difensore di fiducia. Invero il nuovo difensore aveva regolarmente eccepito il mancato avviso al difensore;
3.3 - violazione degli artt. 603 e 530 c.p.p., comma 2. Premette che il g.u.p., ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, aveva disposto d'ufficio ex art. 441 c.p.p., comma 5, di sentire come teste il brigadiere verbalizzante;
ma poi, all'udienza successiva, considerata l'assenza del teste, aveva revocato il mezzo istruttorio e deciso sulla base degli atti di polizia giudiziaria (il verbale di sequestro). La difesa aveva chiesto in appello la rinnovazione dell'istruttoria per l'audizione del teste, che la Corte aveva denegato ritenendo che il verbale di sequestro offrisse sufficienti elementi di giudizio. Osserva al riguardo il difensore che il primo Giudice, avendo disposto una prova che prima aveva ritenuto necessaria per la decisione e poi non aveva assunto, avrebbe dovuto a rigor di logica mandare assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. A questa censura prospettata in appello la Corte napoletana non aveva dato risposta. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Vanno anzitutto respinte le eccezioni processuali formulate dal difensore di MO ZE;
4.1 - È infondata l'eccezione di cui al precedente n. 3.2, relativa alla asserita nullità del decreto di citazione a giudizio per l'appello, dovendo condividersi le ragioni addotte al riguardo dalla sentenza impugnata, che il ricorrente non si preoccupa di confutare in modo specifico;
Invero - come annota la Corte napoletana - l'imputato, dopo la presentazione dell'atto di appello stilato dall'avv. MO Romano, in data 8.4.2004 aveva depositato in cancelleria una formale revoca del difensore, con riserva di nominarne un altro, che però aveva nominato solo il 4.3.2005, nella persona dell'avv. Barbara Gatti. Sicché il decreto di citazione per la udienza del 22.3.2005 doveva essere notificato non all'avv. Romano (ormai revocato), bensì a un difensore d'ufficio appositamente nominato (non essendo ancora sopraggiunta la nomina dell'avv. Gatti).
Il decreto era stato invece notificato all'avv. Romano. La conseguente nullità, però, era stata sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p., giacché alla predetta udienza del 22.3.2005 il nuovo difensore di fiducia (avv. Gatti) era comparso senza nulla eccepire al riguardo e senza chiedere termine per la difesa;
4.2 - Parimenti infondato è il motivo n. 3.1, con cui il ricorrente sostiene che neppure nel giudizio abbreviato può essere utilizzato come fonte di prova il verbale di sequestro.
È noto che il sequestro, come tipico atto a sorpresa, non deve essere preceduto dall'avviso all'indagato.
Ed è altrettanto noto che nel rito abbreviato il Giudice decide sulla base degli atti acquisiti nelle indagini preliminari, salve le integrazioni istruttorie richieste dalla parte al momento della scelta del rito o ritenute necessarie dal Giudice stesso. Nel caso di specie la scelta del rito non era stata subordinata ad alcuna integrazione probatoria;
4.3 - Non merita accoglimento neppure la doglianza di cui al n.
3.3. Vero è che il g.u.p. aveva autonomamente disposto una integrazione probatoria per sentire il verbalizzante, brigadiere Buonocore, nonostante l'opposizione del difensore. Ma è altrettanto vero che il Giudice può legittimamente revocare una ordinanza istruttoria, quando ritenga superflua la prova disposta.
Nel caso di specie la deposizione del verbalizzante è stata correttamente ritenuta superflua, giacché sia il Giudice di primo grado sia il Giudice d'appello (che ha perciò respinto l'istanza di rinnovazione del dibbattimento) hanno verificato che il verbale di sequestro conteneva dati sufficienti per accertare tutti gli elementi essenziali dei reati contestati, compreso il fine di lucro;
5 - Generico e manifestamente infondato, infine, è il motivo di ricorso proposto da QU ZE.
Generico, perché non specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la doglianza.
Manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulla personale colpevolezza di ZE QU, in considerazione della sua effettiva qualità di gestore del bar - sala giochi ZEfruit, desunta dal fatto che egli era sul posto al momento dell'accertamento, fornì alla Guardia di Finanza la documentazione richiesta e non contestò per nulla la qualifica di gestore attribuitagli nel verbale di sequestro;
6 - È opportuno precisare che non è ancora maturata la prescrizione dei reati, giacché il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, si prescriverà solo il 31.1.2006 e quello di cui all'art. 718 c.p., solo il 31.7.2007.
In conclusione, è inammissibile il ricorso di QU ZE, che ai sensi dell'art. 616 c.p.p. va condannato alle spese processuali, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non trattandosi di inammissibilità incolpevole ex sentenza 186/2000 della Corte costituzionale. Il ricorso per MO ZE va invece respinto, con conseguente condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di ZE MO e dichiara inammissibile il ricorso di ZE QU;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ZE QU anche al pagamento di Euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006