Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
In tema di titoli al portatore, il principio secondo cui, per il trasferimento effettivo della titolarità del diritto incorporato, è necessaria l'esistenza di un valido negozio di trasferimento, il cui onere probatorio non grava sull'accipiens (restando a carico del tradens la prova del contrario), deve ritenersi operante ai fini della restituzione del titolo - e, dunque, nel rapporto tra cedente e cessionario, ovvero tra effettivo titolare del credito e mero detentore del titolo -, ma non anche nel rapporto con il debitore, nel quale la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una "iusta causa traditionis". Ne consegue che il debitore, da un canto, ha il dovere di adempiere, dall'altro, è liberato dall'obbligazione se esegue la prestazione nei confronti del possessore non titolare, ma pur tuttavia legittimato attraverso le debite forme che attengono all'identificazione della persona del presentatore, a meno che non versi in dolo o colpa grave (e tanto risulti dalla relativa prova, posta comunque a carico di chi contesti l'efficacia liberatoria del pagamento, presumendosene la buona fede ai sensi dell'art. 1147 terzo comma cod. civ.), mentre il possesso del titolo fa legittimamente presumere il mancato pagamento, spettando, all'uopo, al debitore la dimostrazione che l'obbligazione cartolare sia stata estinta nei confronti del legittimo portatore, ovvero nei confronti del precedente possessore, purché ciò risulti dal titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10694 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE GREEN BINASCO Srl, già MOTEL VISCONTEO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MANZONI 26, presso l'avvocato FRANCESCO D'ASTICE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO DE SANNA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR CH, nella qualità di Curatore dell'eredità giacente di CR OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO TUNESI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CR MA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 18913/99 proposto da:
CR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 26/B, presso l'avvocato MASSIMO PETRONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO PENSATO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR CH, nella qualità di Curatore dell'eredità giacente di CR OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO TUNESI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
IMMOBILIARE GREEN BINASCO Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 42/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Sanna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Tunesi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, ES, l'Avvocato Petroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso 24.3.1993 ES OS chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Milano la ingiunzione alla società Motel Visconteo s.p.a. del pagamento della somma di L. 850 milioni, oltre interessi convenzionali e spese, in forza di obbligazioni al portatore emesse dalla società e giusta delibera assembleare del 26.11.1991, che aveva deciso la anticipazione dall'1.10.1993 al 30.9.1992 della estinzione del prestito.
La Motel Visconteo propose opposizione deducendo che la ES aveva ottenuto in mala fede la disponibilità dei titoli, sottoscritti dal padre deceduto il 20.1.1990, che peraltro erano ormai estinti, per avvenuto anticipato rimborso del prestito obbligazionario;
chiese in via riconvenzionale che fosse accertato e dichiarato che il prestito era stato estinto il 31.12.1991, mercè conversione delle duemila obbligazioni in azioni ordinarie di essa opponente.
Intervenne nel giudizio ES RI, zio della opposta, il quale chiese che si accertasse che i titoli predetti erano stati da lui acquistati con scrittura 30.5.1989 dal fratello US e convertiti in azioni, anche se non erano stati distrutti. Il tribunale accolse la opposizione con sentenza 9.11.1995 e revocò il decreto ingiuntivo, ravvisando nel trasferimento dei titoli dal padre alla figlia una donazione nulla per difetto di forma e ritenendo che tra le eccezioni personali al possessore del titolo sia compresa anche quella relativa al difetto di titolarità di cui all'art. 1992 II° comma c.c.. ES OS impugnò la decisione che la Corte di Appello di Milano, con sentenza 2.12.1998, riformò, rigettando la opposizione al decreto ingiuntivo e condannando la soc. Immobiliare Green Binasco s.r.l. - già Motel Visconteo- e ES RI al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, spese che invece compensò tra gli appellati.
Ha ritenuto la corte di merito che il possesso dei titoli avesse legittimato il portatore, senza che avesse avuto l'obbligo di provare la titolarità del credito, all'esercizio del diritto, non potendo il debitore contestare tale titolarità al terzo ed essendo liberato, se adempie senza dolo o colpa grave. Ha negato che sia opponibile al possessore la eccezione di estinzione del debito, ciò non risultando dai titoli ne' essendo stato il pagamento fatto al loro portatore, ed ha considerato che per il fatto che non fosse risultato in forza di quale titolo - successione ereditaria o donazione - era subentrata nella posizione del padre, sottoscrittore delle obbligazioni, all'uopo non giovando le deduzioni delle parti, la ES fosse terza e pertanto non fossero a lei opponibili le eccezioni personali al rapporto tra emittente e sottoscrittore e così il difetto di titolarità e la estinzione del debito per conversione in azioni. Ha disatteso la richiesta di quest'ultima e di ES RI di prova testimoniale formulata in sede di precisazione delle conclusioni, perché irrilevanti, generiche o comunque inammissibili le relative circostanze ed ha rilevato che, per il fatto che della scrittura privata 30.5.1989, prodotta da ES RI a sostegno della sua pretesa, a firma sua e del fratello, era stata disconosciuta la sottoscrizione di quest'ultimo da parte della ES, quel documento non giovasse allo scopo, essendo mancata la dichiarazione dell'intervenuto di volersi avvalere della scrittura.
Ha, infine, dichiarato inammissibile perché nuova - oltre ad essere superata dalle conclusioni predette - la domanda di ES OS per 'accertamento giudiziale della proprieta' dei titoli Ha proposto ricorso per cassazione la società Immobiliare Green Binasco, nei confronti dell'avv. Michele IZ, curatore della eredità giacente di ES OS, intanto defunta, e
contro
ES RI, con tre motivi;
analoga impugnazione ha proposto, con atto separato, ES RI con due motivi illustrati da memoria;
ha resistito con distinti controricorsi, nei confronti di entrambi i ricorrenti, IZ Michele, che ha depositato memoria. Motivi della decisione
Preliminarmente dei ricorsi va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo la società Immobiliare Green Binasco denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1992,1993,2003 c.c.; 782 c.c. e 112 e 115 c.p.c., nonché la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la corte territoriale abbia omesso di esaminare la documentazione prodotta e non contestata, da cui risultavano gli eventi relativi alla emissione delle obbligazioni e alla cessione dei relativi titoli da ES US al fratello RI, prima in usufrutto e poi in proprietà, nonché la successiva conversione in azioni;
abbia omesso di considerare che le regole generali relative ai titoli di credito, per ciò che attiene alle obbligazioni, vanno interpretate nel senso che il diritto cartolare va correlato ad altre fonti regolamentari, come la delibera assembleare di emissione e il registro delle obbligazioni, da cui risultava la conversione in azioni. Aggiunge che, quando i titoli presentati per il pagamento sono costituiti da obbligazioni emesse da società per azioni, che sono state prima convertite in azioni, il debitore ha diritto di opporre al possessore l'eccezione personale sui rapporti personali con i precedenti possessori. Censura la conclusione della sentenza impugnata laddove ha superato la eccezione di nullità della fonte negoziale (donazione) dedotta da ES OS a sostegno della sua pretesa, applicando l'art. 1992 c.c., in forza del quale il debitore che adempie senza dolo o colpa grave è liberato nei confronti del possessore, anche se questi non è titolare del diritto;
mentre essa ricorrente aveva contestato ben altra situazione e cioè che ES US avesse ceduto in proprietà al fratello RI le obbligazioni che poi erano state convertite in azioni. La censura è priva di fondamento.
Lungi dal disattendere il disposto degli artt. 1992, 1993 e 2003, la corte di merito ne ha fatto puntuale applicazione, pervenendo a conclusioni che sono in linea con principi di diritto da tempo consolidati.
Ha premesso la sentenza impugnata che il titolo di credito legittima il suo possessore alla prestazione ivi rappresentata, con la sola sua esibizione;
che per i titoli al portatore il trasferimento del diritto si opera con la consegna del documento;
che la eccezione di estinzione del debito, per conversione delle obbligazioni in azioni della società Motel Visconteo, non è opponibile al terzo possessore, salvo che tanto non fosse risultato dal titolo ovvero che il pagamento non fosse stato fatto al portatore medesimo, in tal caso concretizzandosi in eccezione personale.
Tali affermazioni sono conformi alle regole dettate dagli artt. 1992 e 2003 c.c., in forza delle quali per l'esercizio del diritto cartolare è sufficiente il possesso ad legitimationem, che è indice della titolarità del diritto, per cui di essa non è necessaria ne' può essere pretesa prova alcuna da parte dell'obbligato, siffatta legittimazione conseguendosi con la mera detenzione materiale del titolo ed irrilevante essendo sia l'animus del detentore, sia la sua eventuale malafede.
Se, infatti, per il trasferimento effettivo della titolarità del diritto incorporato è necessaria la esistenza di un valido negozio di trasferimento (Cass. 12187/1991; 527/1973; 3824/1968), il cui onere non grava sull'accipiens, restando a carico del tradens la prova del contrario, tanto opera al fine della restituzione del titolo (Cass. 7075/1990) e dunque nel rapporto tra cedente e cessionario, ovvero tra effettivo titolare del credito e mero detentore del titolo, ma non anche nel rapporto con il debitore, nel quale la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, che attribuisce all'accipiens la investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditonis. Il debitore, pertanto, da un lato ha il dovere di adempiere e dall'altro è liberato dalla obbligazione, se esegue la prestazione al possessore che non sia titolare, purché sia legittimato attraverso le debite forme che attengono alla identificazione della persona del presentatore;
ammenocché non versi in dolo o colpa grave e tanto risulti dalla prova, che è comunque a carico di chi contesta la efficacia liberatoria del pagamento, presumendosi la buona fede, ai sensi dell'art. 1147 III° comma c.c. (Cass. 3317/1978; 1912/1973;
302/1965).
Per i titoli al portatore il possesso fa presumere il mancato pagamento e spetta al debitore dimostrare che la obbligazione cartolare sia stata estinta nei confronti del legittimo portatore, ovvero nei confronti del precedente possessore, purché ciò risulti dal titolo (Cass. 5251/1977). Al di fuori di tale ipotesi trova esclusiva applicazione l'art. 1993 II° comma c.c., che consente al debitore di opporre, oltre alle eccezioni personali al possessore del titolo (1993 I° comma), anche quelle fondate sul rapporto con i precedenti possessori, sempreché nell'acquisto del titolo il possessore abbia agito intenzionalmente in danno del debitore medesimo.
A fronte di tali principi, la corte milanese ha ritenuto errata la statuizione dei primi giudici che avevano, sulla nullità del contratto traslativo per difetto di forma solenne - da ES OS indicato a fondamento dell'acquisto della proprietà delle obbligazioni - legittimato il rifiuto di adempiere del debitore, il quale altrimenti sarebbe incorso in dolo o colpa grave e per l'effetto non avrebbe conseguito la liberazione dalla obbligazione. Ha, infatti, considerato che l'art. 1992 c.c. non attribuisce al semplice mancato accertamento della titolarità del credito la capacità di concretizzare il dolo o la colpa grave, che impediscono la liberazione, restando pur sempre il presentatore - possessore del titolo al portatore legittimato ad esigere la prestazione, in forza dei principi surrichiamati, non giovando il venir meno della idoneità giuridica dell'invocato titolo di provenienza a porre il portatore in una condizione di illegittimità e meno ancora di illiceità, ovvero a costituirlo in mala fede, ai fini della exceptio doli ex art. 1993 cpv. c.c.; e ciò in quanto non è in mala fede chi invochi un titolo di proprietà nullo, equivalendo a buona fede il ragionevole convincimento di avere acquistato da chi poteva legittimamente disporre del titolo, permanendo in capo a lui il possesso ad legitimationem, che costituisce, come si è visto, indice della titolarità del diritto, la quale può trarre ragione da altra situazione giuridica, che non è onere del possessore provare e nemmeno indicare.
Ciò posto, nessuna delle doglianze articolate nel primo motivo merita di essere accolta.
Esclusa quella di omessa motivazione, a fronte delle diffuse argomentazioni più sopra riportate, svolte dalla sentenza impugnata nella critica alla decisione dei primi giudici, meno ancora fondata è la denunzia di violazione delle norme citate, che, per quanto osservato, risultano correttamente applicate, avuto riguardo alle specifiche deduzioni della ricorrente.
È certamente senza pregio, infatti, quella, secondo cui, trattandosi di obbligazioni, le regole relative ai titoli di credito debbono essere interpretate nel senso che deve tenersi conto delle altre fonti regolamentari, quali la delibera assembleare di emissione ed il registro delle obbligazioni, da cui risulterebbe la loro conversione in azioni, sicché il debitore, in tal caso, ha il diritto di opporre al possessore le eccezioni relative al rapporto personale con i precedenti possessori.
L'affermazione appare, infatti, apodittica e comunque è priva di sostegno nelle norme di diritto che regolano la materia, in forza delle quali, attesa la qualità di terzo del possessore, espressamente riconosciuta a ES OS dalla ricorrente, che ne ha dato atto nel prospettare il secondo motivo di gravame, l'obbligazione, in quanto titolo al portatore, circola in modo del tutto autonomo rispetto ai negozi posti in essere tra il precedente titolare del diritto ed altri soggetti, restando l'attuale possessore estraneo a quei rapporti a agli eventi che dovessero incidere sulla sopravvivenza del titolo.
E altrettanto giuridicamente inconferente è la deduzione di nullità di quella fonte negoziale, che la ES aveva indicato ad abundantiam, posto che la controversia non afferiva al rapporto tra cedente e cessionario, ma tra cessionario e terzo obbligato, e atteso che la circostanza - peraltro contestata - che il di lei genitore avesse trasferito al fratello RI le obbligazioni, poi convertite in azioni, veniva a risultare, per tale debitore, un fatto privo di rilievo, ai fini della prestazione dovuta, non avendo intaccato l'esercizio del diritto di esigere la prestazione, in quanto connesso al possesso. In sostanza la corte di merito ha negato alla ES il diritto di considerarsi proprietaria, ma le ha riconosciuto quello di esercitare il diritto cartolare in forza del possesso.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1993,II° comma, 2797 e 2730 c.c. e 115,117 e 345 c.p.c., nonché la inesistenza e contraddittorietà della motivazione.
Deduce che l'onere della prova della pretesa azionata con l'ingiunzione incombeva a ES OS, sicché le carenze probatorie rinvenute dalla sentenza impugnata andavano a riflettersi in suo danno. Tanto la corte territoriale avrebbe disatteso, prima rilevando che le affermazioni della ES sono contraddittorie e prive di supporto giuridico e poi aggiungendo che anche quelle delle altre parti non apportano elementi di chiarezza, così violando il principio predetto, la cui applicazione comportava la soccombenza della ES. Osserva che inutilmente la corte di merito si era prospettato il problema che la ES fosse terzo - qualità peraltro mai contestata - rispetto agli originari possessori dei titoli, posto che essa aveva comunque agito in mala fede "portandoli via dall'ufficio del padre che lei frequentava assiduamente". Censura la sentenza sul punto in cui ha disatteso, perché ritenute contraddittorie e prive di qualunque supporto probatorio, le dichiarazioni della ES, laddove ha spontaneamente affermato di avere ricevuto le obbligazioni dal padre a titolo gratuito, benché esse fossero coerenti ed univoche;
ed ha tratto argomento da una domanda nuova - secondo cui l'intento di liberalità era stato convertito in quello di costituire le obbligazioni in fondo patrimoniale, per assicurare una risorsa economica al nipote AN - proposta sia pure in modo inammissibile in appello, per suffragare il convincimento di siffatta contraddittorietà, addebitandola a dichiarazioni della stessa ES. Contesta alla corte di merito di non avere giudicato iuxta alligata et probata, assumendo a base del convincimento le dichiarazioni della ES, e di essere così incorsa nella denunziata violazione della legge processuale. Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Una volta stabilito che ragione giustificatorie della pretesa fatta valere dalla ES è stato il possesso del titolo, risultano indifferenti le carenze probatorie che la sentenza impugnata ha ravvisato, non già con riguardo all'esercizio di siffatta pretesa, ma alla titolarità del diritto incorporato nel documento, rinveniente dal rapporto causale, in ordine alla quale ES OS aveva sollecitato una pronunzia accertativa, oltre al rigetto della opposizione alla ingiunzione.
Pertanto nessuna contraddizione è dato cogliere nella motivazione della statuizione di merito, considerati i diversi piani sui quali essa opera, perché per un verso è riferita alla opposizione della debitrice soc. Immobiliare Green Binasco, e per l'altro alla domanda di accertamento della presunta creditrice ES, volta a conseguire una pronunzia ultronea, rispetto alla economia del giudizio di opposizione alla ingiunzione, per la quale le insufficienze probatorie, la supposta novità della domanda in appello e l'ipotizzato vizio di ultrapetizione non incidono, quand'anche sussistenti, sul decisum, perché estranei al thema decidendum.
Quanto alla deduzione della mala fede di quest'ultima, attraverso l'addebito di avere " portato via dall'ufficio del padre che lei frequentava abitualmente " i titoli obbligazionari, per cui legittimo era stato il rifiuto di adempiere, ai sensi dell'art. 1993 cpv. c.c., la circostanza è rimasta allo stato di mera enunciazione e non giova in alcun modo alla tesi della ricorrente.
Con il terzo mezzo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 117 c.p.c., 2697 e 781 c.c., nonché la inesistenza e contraddittorietà della motivazione.
Censura la ricorrente la decisione nel punto in cui ha ritenuto non chiare le sue deduzioni in ordine alla conversione delle obbligazioni in azioni, a fronte del fatto che le prime non fossero state distrutte e del fatto che non vi fosse stata annotata la conversione. Tale valutazione supporrebbe violato il principio dell'onere della prova, avendo essa società affermato, sin dalla costituzione in giudizio, di avere estinto i titoli obbligazionari ed eccepito la mala fede della ES, non solo perché se ne era illecitamente appropriata, ma anche perché aveva omesso di includerli nella denuncia di successione paterna, sicché, al cospetto della contraria dichiarazione di avere ricevuto le obbligazioni dal padre a titolo gratuito, null'altro la ricorrente aveva l'obbligo di provare, a causa della nullità della donazione. Quanto testè osservato con riguardo al secondo motivo di censura, può ora essere replicato. La corte territoriale ha disatteso gli argomenti difensivi della soc. Green Binasco, proposti al fine di dimostrare che era venuto meno il diritto di credito portato dalle obbligazioni, attraverso l'evento estintivo della conversione in azioni, osservando che esso, comunque, era senza effetto nei confronti della ES, portatrice dei titoli, dal momento che non erano stati distrutti e che nessuna annotazione era stata apposta su di essi, tanto da essere a lei opponibile.
Ma infondato è anche il ricorso di ES RI, il quale con il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 216 c.p.c. e degli artt. 2697,1992,1993 e 2003 c.c.,
nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. Afferma che la corte di merito ha violato il principio dell'onere della prova, omettendo di considerare che nel procedimento di opposizione ad ingiunzione attrice è la opposta;
ed ha preteso elementi di chiarezza da lui, pur riconoscendo che le affermazioni di ES OS erano contraddittorie e prive di supporto probatorio, ragione questa che avrebbe dovuto portare al rigetto della sua domanda.
Deduce ancora che sia sfuggito alla corte milanese che era stata richiesta al tribunale la verificazione della firma disconosciuta da controparte e che il primo giudice aveva disatteso la richiesta solo perché l'aveva ritenuta assorbita dalla nullità della donazione. Egualmente errata sarebbe la decisione impugnata, quand'anche non fosse stata proposta la istanza di verificazione, non essendo necessarie forme determinare a tal fine, potendosi la volontà ricavare da comportamenti concludenti, al di là del fatto che nessuna indagine è richiesta, allorché la falsità sia rilevabile ictu oculi, come nella specie. Peraltro nessun disconoscimento era intervenuto da parte della ES della firma apposta sul libro delle obbligazioni dal padre, in calce ad una dichiarazione di trasferimento delle obbligazioni al fratello;
che anzi vi era stato a riguardo un inequivoco riconoscimento, anche per la scrittura 30.5.1989, come esso ricorrente aveva chiesto di provare alla corte territoriale, che aveva respinto la istanza, con una valutazione apodittica della irrilevanza delle circostanze dedotte, che avrebbero invece dimostrato che i titoli erano stati ritirati da ES US dalla banca e che la figlia se ne era indebitamente impossessata.
Lamenta che la sentenza impugnata abbia violato l'art. 115 c.p.c. che impone al giudice di ricercare nel processo e non aliunde le fonti del proprio convincimento, così trascurando che la ES stessa aveva dichiarato di avere ricevuti dal padre i titoli gratuitamente di avere ricevuto dal padre i titoli gratuitamente e pervenendo, pur a fronte della constatata situazione di obiettiva incertezza e di impossibilità di dare attendibilità all'uno o all'altrui assunto, alla riforma della sentenza di primo grado. Va rilevato preliminarmente che del tutto improprio è il richiamo del principio dell'onere della prova, per desumerne la violazione da parte della opposta, nel procedimento di opposizione alla ingiunzione. Il ricorrente, intervenendo nel giudizio, propose una domanda diretta all'accertamento del suo diritto di proprietà dei titoli, assumendo di averli acquistati con scrittura del 30.5.1989 dal fratello US e di averli poi convertiti in azioni. L'onere probatorio invocato, in quanto relativo al preteso acquisto del diritto, incombeva dunque a lui, essendo, rispetto alla sua posizione, inconferente l'esito del giudizio promosso dalla debitrice, di contestazione della pretesa avversa, che, trovando fondamento nel fatto estintivo delle obbligazioni, lasciava impregiudicato il problema della loro titolarità anteriormente a tale evento, consistito nella conversione predetta, titolarità che andava positivamente provata in termini utili a superare il conflitto con il portatore.
A fronte di tale esigenza, la sentenza non merita la critica mossa sul punto in cui ha considerato priva di "elementi di chiarezza" la deduzione di esso ricorrente, in ordine alla "sua esclusiva proprietà dei titoli obbligazionari dell'importo di L. 750 milioni, per averli acquistati dal fratello US"; la mancanza di elementi di chiarezza essa ha utilizzato non già per accogliere l'appello di ES OS, che sul punto della sua domanda di accertamento è rimasta, anche in grado di appello, soccombente, ma per disattendere quella di ES RI, che, al pari della prima, si proponeva proprietario dei titoli e che quanto la prima la corte di merito ha ritenuto che la proprietà non abbia provato. Del pari senza fondamento è la censura mossa alla sentenza impugnata di non avere considerato che in primo grado esso ricorrente aveva richiesto la verificazione della firma di ES US, apposta sulla scrittura 30.5.1989 e disconosciuta da ES OS, con cui sarebbero state cedute a lui le obbligazioni. Il fatto che quella richiesta non abbia più formulato, ne' in modo esplicito ne' per fatti concludenti, nel grado di merito - l'assunto contrario è rimasto immotivato - e ciò abbia riguardato anche il libro delle obbligazioni, sul quale quel trasferimento sarebbe stato annotato con la firma di ES US, anch'essa disconosciuta, svaluta la doglianza, che è inammissibile laddove è rivolta contro il rigetto da parte della corte milanese della istanza di prova testimoniale, perché non ripropone specificamente ed analiticamente gli elementi di prova, utili al giudizio di decisività. Su ciascuno di tali aspetti la sentenza impugnata ha fornito una adeguata motivazione, per quanto riguarda sia la scrittura disconosciuta che la prova non ammessa, argomentando, al fine di disattendere la tesi della cessione avvenuta il 30.5.1989, che dalla documentazione prodotta in giudizio era risultato che ES US ancora l'11.10.1989 possedeva le obbligazioni, avendole ritirate quel giorno dalla banca, dove erano rimaste custodite;
argomentazione che vanamente il ricorrente tenta di superare attraverso una lettura di quel documento, essendo essa improponibile, in quanto comporta valutazioni di fatto non consentite al giudice di legittimità.
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., la censura risulta senza consistenza, per quanto più sopra considerato con riferimento al primo motivo di gravame dedotto dalla Immobiliare Green Binasco.
Con il II° motivo ES RI denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., rilevando che mentre il primo giudice, in base alle risultanze di causa e in particolare alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da ES OS, di aver ricevuto le obbligazioni dal padre a titolo gratuito, aveva ritenuto che essa fosse priva del diritto ad ottenere il pagamento delle obbligazioni, la corte di appello abbia, fuorviata dalle domande nuove e per questo inammissibili dell'appellante, pur valutando come contraddittorie le affermazioni di quest'ultima, sostenuto che dovesse controparte fornire elementi di chiarificazione, quasi a colmare le carenze istruttorie in cui era incorso l'avversario, pervenendo alla conclusione che tali carenze portavano alla rigorosa applicazione del combinato disposto degli artt. 2003 e 1992 c.c.. Tanto avrebbe determinato la violazione del principio di correlazione tra pronunzia e domanda, la cui applicazione comportava il rigetto per difetto di prova della pretesa, ma non la sostituzione del giudice alla parte o l'accoglimento di domande nuove.
A privare di fondamento la censura giova, ancora, il richiamo delle osservazioni svolte in ordine al primo motivo del ricorso dalla soc. Green Binasco, in particolare laddove si è evidenziata la differenza tra la pretesa ad esigere in forza del possesso del titolo e quella al riconoscimento della titolarità del diritto di proprietà, differenza ben considerata dalla sentenza impugnata, della quale è stata data compiuta e corretta dimostrazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in L. 12.120.000, di cui L. 12.000.000 a carico di ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in L. 12.120.000, di cui L. 12.000.000 per onorari.
Roma 27.3.2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 AGOSTO 2001 .