Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10694
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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In tema di titoli al portatore, il principio secondo cui, per il trasferimento effettivo della titolarità del diritto incorporato, è necessaria l'esistenza di un valido negozio di trasferimento, il cui onere probatorio non grava sull'accipiens (restando a carico del tradens la prova del contrario), deve ritenersi operante ai fini della restituzione del titolo - e, dunque, nel rapporto tra cedente e cessionario, ovvero tra effettivo titolare del credito e mero detentore del titolo -, ma non anche nel rapporto con il debitore, nel quale la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una "iusta causa traditionis". Ne consegue che il debitore, da un canto, ha il dovere di adempiere, dall'altro, è liberato dall'obbligazione se esegue la prestazione nei confronti del possessore non titolare, ma pur tuttavia legittimato attraverso le debite forme che attengono all'identificazione della persona del presentatore, a meno che non versi in dolo o colpa grave (e tanto risulti dalla relativa prova, posta comunque a carico di chi contesti l'efficacia liberatoria del pagamento, presumendosene la buona fede ai sensi dell'art. 1147 terzo comma cod. civ.), mentre il possesso del titolo fa legittimamente presumere il mancato pagamento, spettando, all'uopo, al debitore la dimostrazione che l'obbligazione cartolare sia stata estinta nei confronti del legittimo portatore, ovvero nei confronti del precedente possessore, purché ciò risulti dal titolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10694
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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