Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
Il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali è l'assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più provvedimenti inoppugnabili o non più impugnabili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'esistenza di un giudicato cautelare omettendo di analizzare ed illustrare compiutamente i presupposti delle ritenute coincidenze delle questioni già dedotte nell'ambito delle precedenti impugnazioni con gli elementi addotti a sostegno dell'ulteriore impugnativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2014, n. 34565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34565 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 22/05/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 969
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 49271/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE MA N. IL 01/12/1983;
avverso l'ordinanza n. 61/2013 TRIB. LIBERTÀ di MACERATA, del 21/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. OZ Paolo che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2013 il Tribunale del riesame di Macerata, decidendo sull'istanza formulata ex art. 324 c.p.p. da UT IG ed UT AR avverso i provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal G.i.p. presso il Tribunale di Macerata nelle date 1, 10 e 18 ottobre 2012, a seguito di annullamento parziale dell'ordinanza del medesimo Tribunale in data 5 novembre 2012 per effetto della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 12 giugno 2013, ha parzialmente accolto l'istanza, annullando il sequestro preventivo in data 18 ottobre 2012 limitatamente agli assegni bancari, dei quali ha disposto la restituzione in favore dell'avente diritto UT IG. Il predetto Tribunale ha inoltre confermato, nel resto, il decreto di sequestro e ha dichiarato precluso il giudizio in merito ai decreti di sequestro preventivo emessi nelle date 1 e 10 ottobre 2012 per intervenuta formazione del giudicato cautelare.
2. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Paolo OZ, quale difensore di fiducia e procuratore speciale della Imm. Gest. s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante UT AR - terzo proprietario dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata a carico di UT IG ed altri, imputati del reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, commi 1 e 2, - deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazioni di legge con riferimento alla L. n. 356 del 1992, artt. 12-quinquies e sexies, artt. 125, 321, 322, 649 e 627 c.p.p.,
per avere il Tribunale erroneamente applicato l'istituto del giudicato cautelare, omettendo di confrontare la coincidenza delle questioni dedotte nell'ambito dei paralleli procedimenti di riesame sorti per effetto della frammentazione delle impugnazioni, e limitandosi, quindi, a dedurre l'assenza di nuovi elementi a sostegno della "nuova" impugnazione, senza che le numerose istanze difensive sollevate dalla società ricorrente nell'ambito del proprio giudizio cautelare fossero mai state esaminate da alcun organo giudicante. L'ordinanza, inoltre, muove da un principio giuridico errato, secondo cui, in presenza di distinti gravami proposti da parte di soggetti diversi, l'intervenuta formazione del giudicato rispetto ad uno di essi tolga efficacia e faccia automaticamente decadere, rendendolo inammissibile, il gravame proposto da un'altra parte processuale. Infine, il Tribunale si è discostato, quale giudice di rinvio, dal contenuto della decisione di annullamento parziale di questa Suprema Corte, che con la su menzionata sentenza del 12 giugno 2013 aveva demandato al giudice di merito il controllo della sussistenza del fumus per il delitto di cui all'art. 12-quinquies sopra citato, con riguardo al sequestro preventivo del G.i.p., senza che la relativa indagine di merito potesse estendersi a vizi non riscontrati dalla Suprema Corte, e peraltro verificatisi prima sia del ricorso del P.M. (17 novembre 2012) che della decisione della stessa Corte.
2.2. Violazioni di legge con riferimento alla L. n. 356 del 1992, artt. 12-quinquies e sexies, artt. 125, 321, 322 e 649 c.p.p., atteso che nell'ambito del secondo giudizio cautelare erano stati dedotti nuovi elementi di fatto mai prima dedotti, ne' esaminati dal Tribunale con la pronunzia del 2 novembre 2012 la cui autorità di giudicato s'invoca nell'impugnata ordinanza: dalla mera lettura dell'ordinanza emessa in data 2 novembre 2012 e dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti nell'ambito del secondo procedimento è agevole verificare che nessuna decisione era stata adottata in prima battuta sulle questioni successivamente dedotte;
il ricorso proposto dall'UT, infatti, aveva un oggetto diverso, e ben più ridotto, rispetto a quello proposto dalla società Imm. Gest., con la conseguenza che il primo provvedimento era inidoneo alla formazione del giudicato cautelare.
2.3. Violazioni di legge in relazione all'art. 125 c.p.p. ed al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, avendo il Tribunale del riesame omesso di decidere in ordine alle ulteriori questioni analiticamente proposte nei motivi aggiunti della società ricorrente, che investivano sia il preteso carattere fittizio del trasferimento, sia la possibilità di sequestrare beni immobili di sua proprietà: sul punto, infatti, si registra un difetto assoluto di motivazione riguardo all'elemento della sproporzione del valore dei beni con riferimento all'epoca dei singoli acquisti, oltre che sulla valutazione della provenienza lecita dei mezzi necessari all'acquisto, in relazione tanto al soggetto presuntivamente interposto, quanto al soggetto coinvolto nella presunta attività illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
4. Con sentenza del 12 giugno - 11 settembre 2013, n. 37177, questa Suprema Corte ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata in data 5 novembre 2012 relativamente alla valutazione del fumus commissi delicti per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, con riguardo ai su citati decreti di sequestro preventivo del G.i.p. presso il Tribunale di Macerata, rinviando al medesimo Tribunale per nuovo esame.
Nell'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia il Tribunale, senza esaminare tale profilo, ha fatto riferimento, con affermazioni del tutto generiche ed apodittiche, alla formazione di un giudicato cautelare, richiamando in tal senso precedenti ordinanze dello stesso Tribunale - non impugnate da alcuno, ed emesse il 2 novembre 2012 nell'ambito di distinti procedimenti di riesame - omettendo, tuttavia, di esplicitare le ragioni giustificative del ritenuto effetto preclusivo, avuto riguardo al fatto che, secondo una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 42975 del 16/10/2007, dep. 21/11/2007, Rv. 238101; Sez. 3, n. 4515 del 19/12/1997, dep. 13/02/1998, Rv. 210364), il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali deve individuarsi nell'assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più provvedimenti inoppugnabili, o non più impugnabili. Le su citate ordinanze del 2 novembre 2012, inoltre, avevano ad oggetto solo i provvedimenti emanati dal G.i.p. il 1 ed il 10 ottobre 2012, non quello emesso il 18 ottobre dello steso anno, pronunziandosi su distinte richieste di riesame avanzate nell'interesse dell'odierno ricorrente e di UT IG. Ne discende che il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una compiuta disamina dei presupposti della ritenuta coincidenza delle questioni dedotte nell'ambito dei diversi procedimenti scaturiti dalla frammentazione delle impugnazioni cautelari, offrendo congrue ed esaustive argomentazioni a sostegno della ipotizzata assenza di elementi sopravvenuti rispetto a quelli già valutati nelle precedenti ordinanze.
Deve al riguardo ribadirsi, pertanto, l'ulteriore principio secondo cui è illegittima l'ordinanza con la quale il Tribunale opponga, in sede di appello o di riesame, l'esistenza del giudicato cautelare formatosi sulle questioni dedotte a seguito dell'impugnazione proposta da altro coindagato (cfr. Sez. 6, n. 8759 del 10/02/2009, dep. 26/02/2009, Rv. 243073).
5. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014