Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2014, n. 34565
CASS
Sentenza 22 maggio 2014

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Il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali è l'assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più provvedimenti inoppugnabili o non più impugnabili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'esistenza di un giudicato cautelare omettendo di analizzare ed illustrare compiutamente i presupposti delle ritenute coincidenze delle questioni già dedotte nell'ambito delle precedenti impugnazioni con gli elementi addotti a sostegno dell'ulteriore impugnativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2014, n. 34565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34565
    Data del deposito : 22 maggio 2014

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