Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non ha natura precaria ne' costituisce intervento di manutenzione straordinaria o di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2000, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 13/01/2000
1. Dott. Aldo S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N.99
3. " Carlo GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.29176/99
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SP NF, n. a Grosseto il 6.10.1940
avverso la sentenza 22.01.1940 della Corte di Appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino IZZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.1.1999 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza 9.1.1998 del Pretore di Grosseto, che aveva affermato la penale responsabilità di SP NF in ordine al reato di cui:
all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, nuova volumetria mediante la chiusura di un balcone delle dimensioni di mt. 1,40 x 4,60 x 2,70 - acc. in Grosseto, il 25.8.1995) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni sei di arresto e lire 7 milioni di ammenda, concedendo i doppi benefici ed ordinando la demolizione dell'opera abusiva. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo SP, il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:
a) la erronea mancata qualificazione dell'intervento quale realizzazione di "una veranda destinata a riparare lo spazio da intemperie durante la stagione invernale e non comportante un rilevante mutamento dell'assetto edilizio -, sicché erroneamente le opere eseguite in concreto sarebbero state ricondotte al regime concessorio;
b) la riconducibilità dell'intervento medesimo al regime delle "opere precarie", ovvero a quelli del "restauro e risanamento conservativo" e della "manutenzione straordinaria" (qualificazione quest'ultima che sarebbe perfettamente aderente alle previsioni dell'art. 8 del Regolamento edilizio del Comune di Grosseto). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. I giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto, la intervenuta chiusura con vetri e struttura di alluminio di un balcone (delle dimensioni di mt. 1,40 x 4,60 x 2,70) non sporgente e già limitato ai lati da muri perimetrali con realizzazione di una veranda in cui erano stati sistemati un televisore, un asse da stiro ed una macchina da cucire.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costantemente orientata nel senso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia (vedi, in epoca anteriore alla legge n. 10/1977, Cass., Sez. IR: 17.1.1974, Gallo;
25.2.1974, Chiarugi - 6.12.1976, Rossi e, tra le molteplici pronunce intervenute nel vigore della legge n. 1011977, Cass., Sez. 111: 27.6.1980, Lo Dico;
23.11.1982, Golinelli;
7.2.1983, Andreani;
9.2.1983, Baldantoni;
11.2.1983, Agostini;
28.4.1983, Topi).
In particolare, dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/1985, questa Sezione - con la sentenza 6.4.1988, Rossi - ha ribadito il principio generale che "una veranda è da considerarsi, in senso tecnico - giuridico, una vera e propria costruzione assoggettata a concessione, poiché difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile". L'imputato, nella specie, sosteneva (come nel caso in esame) che la veranda era destinata alla protezione dagli agenti atmosferici ed in proposito questa Corte ebbe a rilevare che la salvaguardia dalle intemperie si realizza con la semplice apposizione alle aperture dei doppi infissi in alluminio anodizzato", mentre la veranda pone in essere un aumento della volumetria abitativa, comunque utilizzabile ed assicura nuovo spazio al corpo immobiliare.
Nel senso dell'esclusione della possibilità di ricondurre l'intervento in oggetto alle categorie delle "pertinenze" e della "manutenzione straordinaria" o "restauro", vedi pure Cass., Sez. III:
4.12.1987, Sanchini;
23.12.1987, Milani;
23.6.1989, Bindi). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. V, 22.7.1992, n. 675 e Cons. giust. amm. sic., Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345).
3. Trattasi di giurisprudenza perfettamente aderente alla fattispecie in esame, che deve essere confermata e ribadita in quanto:
a) la natura "precaria" di un manufatto (vedi Cass., Sez. RI:
12.7.1995, rie. Bottai;
2.7.1996, ric. De Marco;
4.10.1996, rie. Di Meo;
28.1.1997, ric. Arcucci), ai fini dell'esenzione dalla concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo.
Nella specie, invece, risultano stabilmente alterate la volumetria e la superficie coperta dell'unità immobiliare e nello stesso ricorso si afferma che l'opera è stata realizzata "per assicurare una più completa funzionalità dell'immobile";
b) gli interventi di manutenzione straordinaria - previsti dall'art. 31, lett. b), della legge 5.8.1978, n. 457 - sono caratterizzati da un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto e alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione.
Nella fattispecie in esame, invece, risulta accertato in punto di fatto che è stata mutata la consistenza estetica ed architettonica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso nelle sue linee generali e che è stata incrementata la superficie edificata utilizzabile (non si è proceduto, in sostanza, ad un intervento di rinnovazione e/o sostituzione, ne' al ripristino di una situazione preesistente, bensì è stata modificata la stessa consistenza fisica dell'immobile).
Nè l'art. 8 del Regolamento igienico edilizio del Comune di Grosseto (adottato con delibera consiliare del 29.6.1995) riconduce alla manutenzione straordinaria l'incremento di volumetria attuato attraverso la chiusura di balconi e terrazzi;
c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo - previsti dall'art. 31, lett. c), della legge n. 457/1978 - comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; l'inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
mentre, nella specie, l'immobile risulta ampliato, non "conservato".
4. La sentenza impugnata si è correttamente adeguata ai principi anzidetti e ne ha dato conto con motivazione esauriente ed immune da vizi logico - giuridici.
5. A norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000