Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA02 5 15703 La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. R.G.n. 17/13/2000 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Presidente Consigliere rel. Cron. 5872 dr. Donato Figurelli dr. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Rep. Consigliere Ud. 06.12.2002 dr. Pietro Cuoco Consigliere dr. Federico Roselli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC OL, nato il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Notariis, con il quale domicilia in Roma presso l'avv. Clementino Palmiero, alla via Albalonga n. 7, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
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CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Dirigente generale dr. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elet- tivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, 1 presso gli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura speciale a rogito notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 25 settembre 2000, rep. n. 55152, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza della Corte di annello di Campobasso in data 7 - 20 giugno 2000, sent. 35/2000, n. 55/2000 R.G.A.C. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 dicembre 2002; прива udito l'avv. Rita Raspanti per l'INAIL; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso notificato il 5 ottobre 1008 il signor OL NC, premesso che prestava attività la- vorativa alle dipendenze della FIAT di Termoli e che era affetto da neoplasia maligna della ling a mobile, adiva il Pretore perchè, accerte ta la eziologia pro- fessionale della predetta infermità, condannasse l'INAIL a corrispondergli l'indennizzo previsto dal T.U. 30.6.1965 n. 1124, con rivalutazione ed interessi. Costituitosi, l'Istituto assicuratore si opponeva alla domanda, obiettando che, in assenza della esposizione del lavoratore a rischio nell'ambiente di lavoro, quella del NC non era una tecnopatia. Il giudice esnerita una consulenza tecnica medico-legale,adito aderendo alle valutazioni del consulente, con sentenza 21 gennaio 2000 rigettava la domanda. Appellava il NC con atto depositato il 24 marzo 2000; 1'INAIL resisteva al gravame. Con sentenza in data 7 20 giugno 2000 la Corte di appello di Campobasso rigettava l'appello e compensava le spese. Osservava la Corte che, ricevuta la denuncia di malattia professionale, l'INAIL dispose un'indagine ispettiva sul- l'azienda, la cui relazione, prodotta in atti con la memoria di costituzione, non andò incontro a contestazione alcuna da parte del lavoratore%;B che da essa si apprende che il 3 NC , nel periodo in cui nell'espletamento della sua incombenza lavorativa ha impiegato il "giallo 200" - durante 11 e non 25 anni, durata quest'ultire indiosta dal lavoratore -, adoperave i mezzi di protezione sugge- riti dal produttore;
che il ricorrente, nè nell'atto in- troduttivo nè in quello di gravame, aveva dedotto che la direzione aziendale non si ere curata di dotare i levo- ratori di tali mezzi o che, comunque, egli non li aveva - tilizzati. Aggiungevs la Corte che la scheda tecnica non fa men- zione del rischio cancerogeno insito nell'uso protratto del ul. "giallo 200"; che anzi la letteratura scientifica sull'argo- mento ed i dati degli Istituti oncologici internazionali non ricollegano 2 sostanze chimiche la genesi del cancro del cavo orale come si legge nell'elaborato peritale , e che - a tale affermazione del c.t.u. il IE non aveva opposto opinioni dottrinali e dati statistici di segno contrario. Secondo la Corte, Quindi, se non poteva escludersi che il "giallo 200" potesse dare impulso ad una patologia tumora- le, trattavasi peraltro di una mera ipotesi, non suffragata da concreti elementi che dimostrassero l'eziologia professionale della malattia. Avverso detta sentenza, con atto notificato 1'8 settembre 2000, il NC ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo. - 4 L'Istituto intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico complesso motivo il ricorrente IE denunzia violazione di legge: . . . 1124 del 30.5.1965, in srecie art. 3 ss., D.V. 28.1.1002, in specie art . 2 ss, legge 29.5. 1974 . 256 in specie artt. 1 e 2; nonchè motivazione insuf- ficiente, illogic , contradiittorie. Il ricorrente deduce che le correlazione causale tra attività lavorativa e tecnopatie ve valutata in termini di probabilità, rapportata alle condizioni modali attraverso le quali la ma- lattia professionale si è manifestata ed ai possibili fattori morbigeni determinanti, tenendo conto che la tecnopatia è a causa lenta e diluita nel tempo, nel senso che rappresenta l'ef- fetto di una graduale, progressiva, lenta azione dei fattori morbigeni;
che per le malattie professionali non tabellate opera comunque uns presunzione di origine professionals, allorchè esse presentino un quadro caratterizzante sufficientemente le affezioni come prodotte da un determinato agente patogeno, sicchè il rap- porto della malattia con l'agente patogeno si presenta in tali ter- mini di assoluta ed estrema probabilità, da rendere non necessaria la prova del nesso causale, trattandosi di fattore morbigeno rico- nosciuto ex lege pericoloso e valutato dallo stesso c.t.u. come produttivo di tumore, sia pure restringendone l'operatività causale -- 5 - all'ipotesi - astratta e scolastica di contatto diretto - linguale, con esclusione nel caso in oggetto con motivazione insufficiente e contraddittoria. Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno del tutto i- gnorato i principi predetti ed hanno negato l'esistenza di prova del fattore causale professionale altamente probabile con argomentazioni insufficienti e logicamente incoerenti ed o rissioni valutative su elementi decisivi;
in particolare sa- rebbe illogica l'esclusione del carattere professionale per l'avvenuta esposizione per 11 anni enzichè per 25 come peraltro in realtà -, rappresentando anche 11 anni un tempo rilevante per l'operatività dell'azione lente e progressiva del fattore morbigeno;
sarebbe altresì illogico e non suffi- cientemente motivato il richiamo alla letteratura scientifica ed ai dati in possesso degli Istituti oncologici, non ricolle- ganti a sostanze chimiche la genesi del cancio del cavo orale, senza tener conto che il c.t.u. ha riconosciuto il "ruolo cancerogeno del Giallo 200 attraverso il contatto diretto". Il ricorrente assume poi di avere dedotto la mancata applicazione delle misure di sicurezza previste dalla legge e descritte nella scheda tecnica del prodotto, richiamata astrattamente nella consu- lenza tecnica, ma non fatte oggetto di verifica da parte del c.t.u., non potendosi escludere che anche, in presenza di tali misure di sicurezza, l'utilizzo giornaliero del prodotto per molti anni - 6 - avesse avuto efficienza causa nell'insorgenza della malattia. Il ricorrente deduce poi che dall'anamnesi personale non risultava abitudine al fumo ed all'alcool (certificato ospe- daliero 11.5.1995) e che la relazione dell'INAIL non aveva valore probatorio decisivo, ma costituiva semplice indizio, contraste to da innumerevoli elementi e non fatto oggetto di conferma testimoniale. Osserva questa Corte che il ricorso è infondato. Nel giudizio invero in materia di invalidità pensionabile (ma anche, come nelle specie, di malattie professionale), nel caso sulente tecnico di ufficio, affinchè i lamentati errori e lacu-прив in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del con- ne della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che sia- no riscontrabili carenze o deficienze aiagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici diffor- mità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'inciden- za del dato patologico e quella della parte (Cass. 9 marzo 2001 n. 3519). La presunzione legale poi circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può espli- care la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multi- (come nei casi di tumore) in cui il nesso di causa- fattoriale - 7 - lità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità in relazione alla concrete esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (cfr. ex plurimis Cass. 20 settembre 1995 n. 9277). La Corte di appello di Campobasso ha escluso, sulla base delle conclusioni del c.t.2., che la neoplasia della lingua malattia dalla quale è affetto il - NC -, è stata causata dalle sostanze chimiche impiegate dal medesimo nell'attività lavorativa. Ha ritenuto invero detta Corte che, se non può escludersi che il"giallo 200" impiegato dal NC nell' espletamento della sua incombenza lavorativa per un periodo di 11 anni possa dare impulso ad una patologia - tumorale, trattasi di una mera ipotesi, non sussidiata da concreti elementi, che dimostrino il suo verificarsi nel caso denunciato dal lavoratore. Nelle considerazioni medico-legali - da intendersi richiamate in sentenza, anche con il riferimento della Corte al contenuto della scheda tecnica redatta dall'INAIL - il c.t.u. ha evidenziato che il prodotto in questione, "giallo 200", è utilizzato per mar- care metalli in conformità al D.M. deL 28 gennaio 1992; che dalla scheda tecnica del prodotto si evince che il controllo dell'espo- sizione individuale prevede l'uso di guant, digomma, tute e grembiu- li, la protezione degli occhi ed eventuali maschere con filtro per la protezione delle vie respiratorie, e che nessun pericolo 8 viene prospettato nelle normali condizioni di utilizzo. E nella sentenza è indicato in punto di fatto che, ricevuta la denuncia di malattia professionale, l'INAIL dispose un'inda- gine ispettiva sull'azienda, la cui relazione, prodotta in atti con la memoria di costituzione, non andò incontro a contestazione alcuna da parte del lavoratore%3B e che da essa si ap- prende che il NC, nel periodo in cui nell'espletamento della sua incombenza lavorativa ha impiegato il "giallo 200", durato 11 e non 25 anni, adoperava i mezzi di protezione sug- geriti dal produttore. лив Il ruolo cancerogeno del"giallo 200", secondo le predette consi- derazioni medico-legali del c.t.u., verrebbe prospettato attra- verso il contatto diretto con la mucosa orale e, in particolare, con la lingua, modalità non riconosciuta e comunque non ipotiz- zabile in relazione alle misure precauzionali e protettive sopra ci- tate, e non vi è alcun accenno al ruolo di sostanze chimiche nella genesi del cancro della lingua nelle banche dati degli istituti oncologici e nei trattati di oncologia consultati dal consulente;
e la Cor te del merito ha osservato che a tale affermazione del c.t.u. il NC non ha opposto opinioni dottrinali e dati statistici di segno contrario. Alla stregua delle considerazioni predette il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso manifesta- mente infondato e temerario. - 9 -- La Corte rigetta di cassazione. Così deciso in Ro
P.Q.M.
. il ricorso. Nulla per le spese del giudizio ma il 6 dicembre 2002. Il Presidente (dr. Mario Putaturo Donsti Viscido) Marco Part s Vint Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli Брике CELMERE Depositato in Cancelleria 20 FEB/200 ClucieJanelle Boggi,. I CANCELLIERE - 10.