Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 2
Poiché l'attività dei consorzi di bonifica, destinata al perseguimento di scopi di pubblico interesse, è disciplinata da norme di diritto pubblico, deve considerarsi pubblico ufficiale il soggetto che rivesta la qualifica di direttore di consorzio, essendogli attribuite funzioni inerenti alla formazione ed alla manifestazione della volontà dell'ente.
Integra il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 e non quello di peculato d'uso di cui all'art. 314, secondo comma, del codice penale la condotta del pubblico ufficiale (nella specie: direttore di un consorzio agrario) che utilizzi nel proprio privato interesse le prestazioni lavorative di un dipendente dell'ente di appartenenza (nella specie: autista-fattorino); ed invero il peculato, in tutte le sue forme, presuppone comunque l'appropriarsi da parte dell'agente di una cosa, che viene destinata ad una finalità diversa da quella prevista dalla legge, mentre non è concepibile l'appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/1998, n. 8494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8494 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato FULGENZI Presidente del 13/05/98
1. Dott. PE LA GRECA Consigliere SENTENZA
2. " Giangiulio AMBROSINI " N. 726
3. " Giovanni CONTI " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano BIELLI " N. 7632/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) NE NT;
2) AR PE avverso la sentenza in data 7.11.1997 della Corte di appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere PE LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Gianfranco IADECOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa qualificazione del reato quale abuso di ufficio, limitatamente alla prestazione lavorativa,
Udito il difensore Avv. Vittorio Musumeci, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.6.1994 il Tribunale di Siracusa dichiarava BA PE e GN NT colpevoli del reato di cui agli art. 81, 323, comma 2, c.p. e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche e quella specifica dell'art. 323 bis c.p., condannava lo BA alla pena di un anno, un mese di reclusione e l'GN alla pena di undici mesi di reclusione, con l'interdizione di entrambi dai pubblici uffici per la durata di un anno e con la sospensione condizionale delle pena.
L'accusa concerne l'avere lo BA, quale direttore del consorzio di bonifica di Caltagirone e quindi pubblico ufficiale, utilizzato nei lavori di ristrutturazione della propria villa le prestazioni lavorative del dipendente, nonché un martello pneumatico e una FIAT Panda appartenenti allo stesso consorzio.
2. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 7.11.1997, dichiarava infondata la questione di nullità dell'ordinanza 28.6.1994, con la quale il Tribunale di Siracusa aveva ritenuto legittima e ammissibile la modifica dell'imputazione, che il Pubblico Ministero aveva richiesta quando ancora non era stata svolta alcuna attività processuale. Dichiarava infondate altresì le questioni proposte circa la qualificazione soggettiva e la ritenuta responsabilità dello BA.
La Corte riformava tuttavia la decisione del primo giudice, qualificando il fatto come peculato d'uso, ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p. e riducendo la pena a quattro mesi di reclusione per lo
BA e a tre per l'GN.
3. Gli imputati hanno ricorso per cassazione, con distinti atti che propongono i seguenti motivi comuni:
a) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione quanto alla modifica della imputazione (artt. 516-517 c.p.p.). L'accusa era stata consacrata con riferimento all'art. 314 c.p. nella richiesta di fissazione dell'udienza preliminare;
invece il Tribunale ha acconsentito alla modifica dell'imputazione, senza che si fosse svolta l'istruzione dibattimentale, rigettando l'opposizione della difesa con motivazione meramente assertiva e così violando il diritto di difesa;
b) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione quanto all'art. 314 c.p., in relazione all'art. 357 e 358 c.p. Pur diversando qualificando il fatto, i giudici di primo e secondo grado sono incorsi nello stesso errore, consistito nel ritenere che gli imputati siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. In realtà il consorzio di bonifica è un ente pubblico economico, che svolge attività imprenditoriale privata. I suoi dipendenti hanno un rapporto di lavoro di natura privatistica e non sono titolari di funzioni ne' autoritative ne' certificative;
c) erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione quanto all'art. 314, comma 2, c.p. Sulla qualificazione della condotta la motivazione è meramente assiomatica. Non è provato che gli imputati avessero il pregresso possesso della vettura e del martello pneumatico. È contraddittorio sussumere il fatto della distrazione di energia lavorativa nella fattispecie di peculato d'uso, che presuppone l'appropriazione. Inoltre la prestazione lavorativa si svolse fuori dell'orario di servizio dell'GN;
d) inosservanza di legge e carenza di motivazione quanto all'art. 323 c.p. La Corte avrebbe dovuto assolvere gli imputati dal reato di abuso di ufficio, sia pure irritualmente contestato, con ampia formula liberatoria. Non è ravvisabile infatti una condotta contrastante con espresse fonti normative o con norme procedimentali cogenti.
Ai motivi comuni il ricorso proposto nell'interesse dell'GN aggiunge la violazione dell'art. 358, comma 2, c.p. L'imputato si osserva è fattorino-autista del consorzio di bonifica: non è dunque pubblico ufficiale, mentre quale incaricato di pubblico servizio non potrebbe comunque essere autore di reati contro la pubblica amministrazione, essendo investito di mansioni di ordine esecutivo e meramente materiali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso viene riproposta la questione della nullità dell'ordinanza 28.6.1994, con la quale il Tribunale di Siracusa aveva ritenuto legittima e ammissibile la modifica dell'imputazione nei termini indicati dal pubblico ministero. Il motivo è infondato. La richiesta di modifica era stata avanzata allo scopo di adeguare la contestazione del reato alle modifiche apportate all'art. 314 c.p. dalla legge n. 96 del 1990, che aveva abolito il peculato per distrazione, e consisteva soltanto in una diversa qualificazione giuridica del fatto. Essa ben poteva quindi essere fatta in limine, non comportando alcuna modifica del fatto contestato. Del tutto improprio è di conseguenza il richiamo fatto dal pubblico ministero e di riflesso dalla difesa al disposto dell'art. 516 c.p.p., che concerne la contestazione relativa alla diversità del fatto, quale risultante nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
2. Infondato è anche il motivo con il quale si nega che gli imputati possano ritenersi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Adeguatamente motivate e del tutto conformi alla disciplina legislativa sono infatti sul punto le valutazioni della sentenza impugnata.
All'epoca dei fatti, lo BA era il direttore e l'GN un dipendente del consorzio di bonifica di Caltagirone. I consorzi di bonifica ebbero una completa e dettagliata disciplina per effetto del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il cui art. 1 chiariva subito che "alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse". Le successive norme definivano le modalità costitutive (decreto reale, art. 55) , la natura dell'ente (persona giuridica pubblica: art. 59), i compiti (art. 54), i poteri (tipicamente, il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate: art. 59), l'organizzazione (artt. 57 e ss.) , le nomine (inclusi i poteri di avocazione da parte del ministro dell'agricoltura: art. 61), i controlli (demandati al prefetto: art. 63), i finanziamenti (mutui della cassa depositi e prestiti), le contribuzioni dello Stato ( artt. 74 e ss.).
Il sistema elettivo della cariche consorziali veniva dettagliatamente definito dal d.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, che contemplava anche incisivi poteri del ministro per l'agricoltura, includenti tra l'altro lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario ministeriale. L'art. 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferì alle regioni le funzioni esercitati in materia dallo Stato, dettando disposizioni particolari per i consorzi interregionali e i relativi uffici.
La Regione Sicilia, a sua volta, provvedeva a dare disposizioni per assicurare l'efficienza dell'organizzazione dei consorzi di bonifica, autorizzando anche il competente assessore regionale a concorrere alla integrazione dei relativi bilanci. I riportati riferimenti normativi rendono chiaro che i consorzi di cui si discute esercitano una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi. Essa, dichiaratamente destinata al perseguimento di scopi di pubblico interesse, svolta mediante l'utilizzazione di risorse finanziarie provvedute prima direttamente dallo Stato e ora della regione e inclusiva dell'esercizio di poteri autoritativi, ha un indiscutibile carattere pubblico.
Tale carattere inevitabilmente qualifica anche le prestazioni dei dipendenti dei consorzi, quale che sia la natura del rapporto di lavoro che lega i soggetti all'ente (in questo senso, si veda già - con riferimento al consorzio di bonifica di Catanzaro, Cass., sez. II, 24 febbraio 1975, Predieri, rv. 130.296). Resta soltanto da definire le attribuzioni dello BA, anche in considerazione dello specifico motivo proposto dall'GN, il quale ha dedotto di essere un fattorino-autista e perciò investito di mansioni di ordine esecutivo e meramente materiali, come tali inidonee a configurare l'incaricato di pubblico servizio. Il rilievo non coglie nel segno, posto che il fatto oggetto del processo è stato addebitato all'GN a titolo di concorso con lo BA. Quest'ultimo aveva al tempo del fatto l'incarico di direttore del consorzio di bonifica di Caltagirone, quindi svolgeva compiti certamente qualificabili come funzioni, inerendo alla formazione e alla manifestazione della volontà dell'ente. Ed egli fece uso di tali funzioni e dei connessi poteri autoritativi quando impartì disposizioni in ordine all'uso di beni appartenenti all'amministrazione e allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'GN.
3. I ricorrenti deducono anche la mancanza di prova in ordine al possesso da parte loro della vettura e del martello pneumatico. Il motivo è palesemente infondato. Il possesso della cosa di appartenenza pubblica, che è presupposto del delitto di peculato, deve intendersi non soltanto in senso materiale ma anche in senso giuridico, quindi come potere di dare disposizioni in ordine alla destinazione e all'uso della cosa stessa. Il direttore del consorzio, in ragione del suo ufficio, è certamente titolare di questo potere, che è una normale specificazione della funzione direzionale.
4. Parimenti infondato è il motivo con il quale si deduce la non ravvisabilità di una norma con il cui espresso disposto contrasti il comportamento contestato agli imputati.
L'art. 54 del già richiamato r.d. n. 215/1933 dispone che i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ovvero alla manutenzione ed esercizio di esse. Soltanto a questi scopi, e al più ai servizi direttamente connessi, possono dunque essere destinate le risorse appartenenti agli enti:
certamente non alla esecuzione di opere di interesse privato del personale.
Eloquente è poi l'art. 3 della menzionata legge della Regione Sicilia n. 106/1977: esso prevede che il personale dei consorzi possa essere autorizzato, su conforme parere della consulta, a prestare servizio presso le comunità montane nonché gli uffici e gli organi periferici del competente assessorato regionale. Quindi, al di fuori dei compiti loro propri, i dipendenti dei consorzi possono essere impegnati solo in quelli sopra indicati e previo il ricorso ad uno specifico procedimento autorizzatorio.
5. La qualificazione del fatto come peculato d'uso risulta peraltro esatta soltanto per quanto attiene alla utilizzazione dei mezzi materiali, non invece relativamente alla prestazione lavorativa dell'GN. Infatti, come questa Corte ha già statuito (Cass., sez. VI, 27 gennaio 1994, P.M. c. Liberatore, rv. 199.186), il peculato in tutte le sue forme presuppone comunque l'appropriarsi da parte dell'agente di una cosa, che viene destinata ad una finalità diversa da quella prevista dalla legge. Non è invece concepibile appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa. Nel caso di specie, ricorre dunque l'ipotesi dell'abuso di ufficio, il quale punisce tra l'altro il procurare intenzionalmente a se stesso un vantaggio patrimoniale, che è consistito evidentemente nell'avere lo BA fruito di una prestazione lavorativa di favore. Gli altri elementi costitutivi del reato, in particolare la qualità di pubblico ufficiale dell'agente e la violazione di norme di legge, hanno già trovato dimostrazione nelle precedenti parti di questa decisione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE qualificato il fatto come abuso d'ufficio a norma dell'art. 323 cod. pen. limitatamente alla prestazione lavorativa, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1998