Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
Non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il soggetto che si limiti alla occasionale redazione di una denuncia, ancorchè scritta su carta intestata, non potendo una prestazione isolata essere sintomatica di un'attività svolta in forma professionale, in modo continuativo, sistematico ed organizzato.
Commentario • 1
- 1. Esercizio abusivo della professionehttps://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 10 ottobre 2022
L'esercizio abusivo della professione è quel reato commesso, ad esempio, dall'odontotecnico il quale provveda direttamente all'istallazione di una protesi dentaria oppure che rilevi le impronte dentarie di un paziente, in quanto tali operazioni, comportando manovre all'interno del cavo orale della persona, sono di esclusiva competenza del medico odontoiatra. Molto frequente, nella prassi, l'ipotesi appena illustrata: basti pensare all'episodio accaduto ad Imperia lo scorso 24 maggio 2022, che ha visto coinvolto un odontotecnico il quale da anni ormai operava abusivamente tra Torino e Imperia, svolgendo l'attività professionale riservata al medico odontoiatra. A seguito di una indagine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2017, n. 32952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32952 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
32952-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 821 - Presidente - Sent. n. sez. Giovanni Conti Giorgio Fidelbo UP 25/05/2017 R.G.N. 51894/2016 Anna Criscuolo Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VA IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2016 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che confermava la sua condanna per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., ricorre per cassazione l'imputato IU VA. All'imputato era stato contestato di aver abusivamente esercitato la professione forense, nonostante il provvedimento di sospensione assunto dal Consiglio dell'ordine: in particolare l'imputato aveva redatto un esposto-denuncia nell'interesse di IU PI, che veniva dallo stesso depositato presso i Or carabinieri. L'atto riguardava la denuncia di presunti illeciti commessi in relazione alla realizzazione di un pozzo da parte di responsabili comunali. Secondo la Corte di appello, era irrilevante che l'atto compiuto dall'imputato integrasse una consulenza legale stragiudiziale, essendo dirimente la spendita della qualifica di avvocato e di legale dell'esponente. Il riferimento alla esistenza di una procura in atti» confermava la natura legale dell'attività espletata a favore del cliente. Ad avvalorare l'ipotesi accusatoria si aggiungeva inoltre il fatto che l'imputato aveva accolto il cliente nel suo studio, dove aveva ricevuto l'incarico difensivo e il relativo compenso professionale.
2. Il ricorrente personalmente ha dedotto un unico motivo di annullamento, di seguito enunciato, nei limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 348 cod. pen., non avendo l'imputato svolto alcuna attività giurisdizionale, essendo consentito che l'avvocato sospeso svolga attività extragiudiziali, purché non si presenti al cospetto del giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», all'art. 2, comma 5 stabilisce che sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, mentre al successivo comma 6 aggiunge poi che «fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e' di competenza degli avvocati». La legge viene a sancire un principio già espresso da questa Corte di legittimità in ordine alla rilevanza, ai fini dell'art. 348 cod. pen., dell'attività di consulenza legale stragiudiziale. Si è infatti affermato che non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il soggetto che rediga una relazione di consulenza, su carta intestata studio legale, in ordine ad un procedimento penale», in quanto la consulenza non rientra tra gli atti tipici per i quali occorre una speciale abilitazione, ma è un'attività relativamente libera, solo strumentalmente 2 да connessa con la professione forense (Sez. 6, n. 17921 del 11/03/2003, Gava, Rv. 224959), e sempre che tale attività non venga compiuta con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819). Orbene, nel caso di specie all'imputato era stata attribuita una prestazione isolata che non poteva essere considerata come sintomatica di un'attività svolta in forma professionale sulla base della sola dizione della carta intestata su cui è stato redatto il suo parere. Poiché, né dal capo d'imputazione (limitato alla redazione del solo esposto) ne' dalla stessa motivazione della sentenza è minimamente ipotizzabile che l'imputato abbia esercitato in modo continuativo, sistematico ed organizzato l'attività di consulenza (essendo del tutto irrilevante che, nei confronti del solo PI la consulenza sia stata duratura o meno), il reato non è configurabile. Di conseguenza, la sentenza, sul punto, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché fatto non sussiste. Così deciso il 25/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti Druk DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG 2017 ADIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fera Esposito 3