Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2017, n. 32952
CASS
Sentenza 25 maggio 2017

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Massime1

Non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il soggetto che si limiti alla occasionale redazione di una denuncia, ancorchè scritta su carta intestata, non potendo una prestazione isolata essere sintomatica di un'attività svolta in forma professionale, in modo continuativo, sistematico ed organizzato.

Commentario1

  • 1Esercizio abusivo della professione
    https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 10 ottobre 2022

    L'esercizio abusivo della professione è quel reato commesso, ad esempio, dall'odontotecnico il quale provveda direttamente all'istallazione di una protesi dentaria oppure che rilevi le impronte dentarie di un paziente, in quanto tali operazioni, comportando manovre all'interno del cavo orale della persona, sono di esclusiva competenza del medico odontoiatra. Molto frequente, nella prassi, l'ipotesi appena illustrata: basti pensare all'episodio accaduto ad Imperia lo scorso 24 maggio 2022, che ha visto coinvolto un odontotecnico il quale da anni ormai operava abusivamente tra Torino e Imperia, svolgendo l'attività professionale riservata al medico odontoiatra. A seguito di una indagine …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2017, n. 32952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32952
Data del deposito : 25 maggio 2017

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