CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27972 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NN VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta RI Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI CE OY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di D'FO NZ, pronunciata all'esito di giudizio ordinario, per i reati di lesioni personali lievissime (capo A) e minaccia aggravata dall'uso di un'arma (capo B), commessi entrambi ai danni di MA LA e il secondo anche di ET FF. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27972 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 07/06/2023 2.2. Con il primo eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio (per l'udienza del 15 novembre 2022) notificato all'imputato soltanto il 29 ottobre 2022, senza il rispetto del termine minimo a comparire. L'eccezione era stata proposta con memoria trasmessa, prima dell'udienza, tramite posta elettronica certificata, ignorata dalla Corte di appello. 2.1. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - l'imputato è stato citato in appello per l'udienza del 15 novembre 2022; - il decreto di citazione è stato notificato all'imputato, a mani proprie, in data 29 ottobre 2022; - con memoria trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 11 novembre 2022, i difensori dell'imputato hanno rilevato che "l'avviso della citazione dell'imputato è tardivo" e nel testo della e-mail espressamente hanno chiarito di eccepire "la nullità della citazione per omesso rispetto dei termini"; - l'udienza del 15 novembre 2022, all'esito della quale è stata assunta la decisione impugnata, è stata celebrata in assenza dell'imputato e dei suoi difensori di fiducia, con la partecipazione di un difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. 2.2. È pacifico che non è stato rispettato il termine per comparire (non inferiore a venti giorni) stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., poiché tra il 29 ottobre (data della notificazione all'imputato) e il 15 novembre 2022 (data dell'udienza) intercorrono solo 16 giorni c.d. "liberi" (cfr. art. 172, comma 5, cod. proc. pen.sul computo dei termini "a ritroso"). Si tratta di una nullità generale a regime intermedio, verificatasi in un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di 2 appello ex art. 180 cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); Nella specie il difensore di fiducia dell'imputato ha tempestivamente sollevato l'eccezione tramite una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. legittimamente trasmessa (secondo la disciplina emergenziale) a mezzo posta elettronica certificata in data 11 novembre 2022, prima della deliberazione della sentenza. 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Si segnala al giudice di rinvio la necessità di valutare la competenza (già al momento dell'esercizio dell'azione penale, cfr. Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep, 2019, Balais, Rv. 275869 - 01; Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870 - 01) per il reato di lesioni così come contestato (e ritenuto più grave nella determinazione della pena per la continuazione), nonché la eventuale illegalità della pena inflitta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 07/06/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta RI Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI CE OY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di D'FO NZ, pronunciata all'esito di giudizio ordinario, per i reati di lesioni personali lievissime (capo A) e minaccia aggravata dall'uso di un'arma (capo B), commessi entrambi ai danni di MA LA e il secondo anche di ET FF. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27972 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 07/06/2023 2.2. Con il primo eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio (per l'udienza del 15 novembre 2022) notificato all'imputato soltanto il 29 ottobre 2022, senza il rispetto del termine minimo a comparire. L'eccezione era stata proposta con memoria trasmessa, prima dell'udienza, tramite posta elettronica certificata, ignorata dalla Corte di appello. 2.1. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - l'imputato è stato citato in appello per l'udienza del 15 novembre 2022; - il decreto di citazione è stato notificato all'imputato, a mani proprie, in data 29 ottobre 2022; - con memoria trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 11 novembre 2022, i difensori dell'imputato hanno rilevato che "l'avviso della citazione dell'imputato è tardivo" e nel testo della e-mail espressamente hanno chiarito di eccepire "la nullità della citazione per omesso rispetto dei termini"; - l'udienza del 15 novembre 2022, all'esito della quale è stata assunta la decisione impugnata, è stata celebrata in assenza dell'imputato e dei suoi difensori di fiducia, con la partecipazione di un difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. 2.2. È pacifico che non è stato rispettato il termine per comparire (non inferiore a venti giorni) stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., poiché tra il 29 ottobre (data della notificazione all'imputato) e il 15 novembre 2022 (data dell'udienza) intercorrono solo 16 giorni c.d. "liberi" (cfr. art. 172, comma 5, cod. proc. pen.sul computo dei termini "a ritroso"). Si tratta di una nullità generale a regime intermedio, verificatasi in un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di 2 appello ex art. 180 cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); Nella specie il difensore di fiducia dell'imputato ha tempestivamente sollevato l'eccezione tramite una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. legittimamente trasmessa (secondo la disciplina emergenziale) a mezzo posta elettronica certificata in data 11 novembre 2022, prima della deliberazione della sentenza. 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Si segnala al giudice di rinvio la necessità di valutare la competenza (già al momento dell'esercizio dell'azione penale, cfr. Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep, 2019, Balais, Rv. 275869 - 01; Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870 - 01) per il reato di lesioni così come contestato (e ritenuto più grave nella determinazione della pena per la continuazione), nonché la eventuale illegalità della pena inflitta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 07/06/2023