Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l'elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 36779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36779 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 18/10/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1522
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 019276/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL EL, N. IL 02/08/1967;
avverso ORDINANZA del 17/03/2005 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CONZATTI ALESSANDRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
LI EL è indagato, nei procedimento
contro
AR NO + 46 (RG GIP 859/2003 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Grotto), per concorso con NT CO, UI AB, OV AL, nel delitto continuato di riciclaggio tentato, in riferimento ad alcune operazioni di monetizzazione, presso banche o uffici postali, di assegni circolari del Credito Italiano (del valore complessivo di Euro 250.000,00), di assegni circolari svizzeri (per il valore di complessivo di Fsv. 2.500.000), costituenti titoli provento di furto e di falsificazione nella parte relativa alla girata del beneficiario e alla cancellazione della clausola di non trasferibilità, di tre libretti di deposito della BNL (ciascuno del valore di Euro 900.000,00), provento di furto e di falsificazione della procura per l'incasso da parte dei titolari, senza tuttavia aver ottenuto il corrispettivo in denaro dei detti titoli per fatti indipendenti dalla volontà sua e dei complici (artt. 110, 81 e 56 c.p., art. 648 bis c.p.), nonché per essere partecipe, capo e promotore, insieme a
NT, UI ed altri, di una associazione a delinquere (capo ZZ, art. 416 c.p., comma 1, 2, 3 e 5, in Napoli e Roma, fino al marzo 2003), finalizzata al riciclaggio mediante la negoziazione di titoli di credito trafugati, alla contraffazione dei predetti al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, alla contraffazione di documenti di identità (patenti di guida e carte di identità) e di tesserini di riconoscimento delle forze dell'ordine (in particolare, della Polizia di Stato), alla sostituzione di persona, alla contraffazione del sigillo dello Stato e di altri enti presenti sui documenti contraffatti. Con ordinanza cautelare del 24.02.2005 il GIP del Tribunale di Barcellona P.G., applicava nei confronti degli indagati la misura della custodia in carcere. Nell'ordinanza, il giudice si riferiva alle indagini di P.G. che avevano portato all'individuazione di un'associazione a delinquere operante in varie parti d'Italia, e che poteva contare anche sulla partecipazione di soggetti operanti all'interno di banche (il NT) e uffici postali, nonché di gruppi di fornitori dei titoli e di "scambisti", vale a dire coloro che depositano o scambiano i titoli, ai quali venivano procurati i documenti falsi necessari all'operazione, nell'ambito della quale il LI, che aveva importanti contatti nel mondo criminale romano, si procurava con facilità titoli di provenienza illecita, da fornire all'associazione tramite il NT, e, insieme agli altri capi, incassava il danaro ricavato dalle singole operazioni e ne distribuiva il ricavato in varie percentuali ai partecipanti all'operazione stessa. Partecipavano all'associazione anche appartenenti alle Forze dell'ordine (OV AL), elemento significativo dell'alto grado di sicurezza con il quale le operazioni illecite venivano compiute.
In ordine ai singoli episodi di riciclaggio, la configurabilità astratta del tentativo, negata dalla giurisprudenza prevalente formatasi prima dell'entrata in vigore della L. n. 55 del 1999, in quanto delitto a consumazione anticipata, è ritenuta da quella più recente sulla base dell'attuale formulazione della norma incriminatrice (a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 23, sulle misure di prevenzione antimafia e dalla L. 9 agosto 1993, art. 4, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio: cfr. Cass. 7558/93 rv. 194768).
In ordine al reato compiuto, atteso che la condotta di riciclaggio è definita nella norma in termini di sostituzione, trasferimento, ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, il delitto di cui si tratta è caratterizzato dal dolo generico (infra), ne' è richiesta, per la stessa ragione, la finalizzazione della condotta, del reo al rientro del denaro "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto (Cass. 871/96 rv. 204485).
Ricorre il difensore per l'annullamento dell'ordinanza 17.03.05 ex art. 309 c.p.p., del Tribunale di Messina, confermativa dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, e deduce la violazione:
1 - degli artt. 8, 9 e 16 c.p.p., in relazione all'art. 416 c.p. (capo ZZ), violazione delle regole di attribuzione della competenza per territorio in materia di delitto di associazione a delinquere, errata applicazione del combinato disposto degli artt. 8, 9 e 16 c.p.p., in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p.;
2 - dell'art. 273 c.p.p., in relazione all'art. 648 bis c.p. (capi QQ, RR, SS) e vizio della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e), errata applicazione della norma, carenza e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata sotto il profilo dell'assoluta inidoneità dei quadro indiziario relativo ai contestati reati di riciclaggio;
3 - dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla gravità degli indizi sulla partecipazione all'associazione per delinquere (capo ZZ);
4 - dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 274, lett. c), art. 275 c.p.p., comma 3, carenza e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata sotto il profilo della considerazione delle esigenze cautelari e della idoneità della misura.
Il primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la competenza territoriale spetta al Tribunale di Napoli, perché dall'imputazione risulta che in quel distretto risiede il nucleo principale dei capi e dei promotori dell'associazione a delinquere, ad eccezione del LI, presuppone che la contestazione del reato associativo escluda, nell'individuazione del giudice competente territorialmente, la rilevanza del luogo di compimento dei singoli reati-fine, trovando quindi applicazione la regola generale di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, che stabilisce la competenza dei giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato permanente, o, in alternativa, ove non possa essere individuato con certezza il luogo di programmazione e ideazione dell'attività associativa, il criterio sussidiario, ex art. 9 c.p.p., comma 1, vale a dire quello del luogo di consumazione dell'ultimo reato fine accertato (nel caso in esame, secondo il ricorrente, i delitto di cui al capo TT, ex art. 648 bis c.p., commesso in Volla di Napoli, il 18.03.03).
Nel caso in esame i giudici del merito hanno invece ritenuto applicabili le regole sulla competenza per materia in caso di connessione, ritenuta esistente tra il delitto associativo e i reati fine.
Il motivo è infondato.
Ed invero, dovendo il P.M. nella fase delle indagini preliminari, adeguarsi alla competenza del giudice presso il quale presta le sue funzioni, sulla quale il GIP, si pronuncia nei limiti del procedimento incidentale, essendo del tutto eccezionale il potere di disporre una misura cautelare da parte del giudice incompetente (S.U. 25.10.94, De Lorenzo), osserva il Collegio che l'ordinanza impositiva appare, sotto tale aspetto, corretta, così come ha ritenuto il giudice del riesame, il quale ha applicato la norma sulla competenza per territorio determinata dalla connessione, ex art. 16 c.p.p., comma 1, derogatoria rispetto alla regola generale invocata nel motivo (tale situazione è astrattamente configurabile tra il reato associativo e il riciclaggio dei proventi: Cass. 617/00 rv. 21596), riferendosi al reato più grave e, in caso di pari gravità, a quello commesso per primo, nella specie, il delitto di cui al capo P della rubrica (artt. 110 e 81 c.p., art. 648 bis c.p., ascritto ad AR NO e TA Antonino, in Pace del Mela e Messina, luogo di residenza, in epoca anteriore e prossima al 13.05.02, la cui pena edittale massima di anni dodici di reclusione oltre la multa, è superiore a quella di anni sette di reclusione, ex art. 416 c.p.). Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il LI sostiene che l'imputazione, di essere stato un intermediario nei trasferimenti dei titoli tra gli indagati non è riassumibile nella fattispecie del delitto di riciclaggio, ma in quella del delitto di ricettazione.
Sostiene il ricorrente che la contestazione per i reati di riciclaggio di cui ai capi QQ, RR della rubrica (assegni circolari del Credito Italiano e Svizzeri, in luogo indeterminato, tra il 15 e il 18.12.2002), non riguarda la trasformazione (falsificazione) del bene, vale a dire un'operazione ulteriore rispetto al mero possesso idonea a confondere le tracce della provenienza da reato, ma soltanto il procacciamento dei titoli falsificati (LI e OV "procuravano i predetti assegni e, per tramite del NT, li consegnavano al UI che li faceva negoziare...") il cui rapporto col reato presupposto si è dissolto in operazioni precedenti alle quali è estraneo l'indagato; ragione per cui non è possibile ostacolare o occultare la provenienza di beni già dissimulata, ne' al LI è contestata alcuna operazione manipolatoria dei beni. In altri termini, il c.d. riciclaggio indiretto abrogherebbe di fatto il reato di ricettazione per acquisto o intermediazione. Osserva il Collegio che mentre la fattispecie del delitto di ricettazione, ex art. 648 c.p., prevede l'acquisto, la ricezione, l'occultamento del bene, o la mediazione nel farlo acquistare, ricevere o occultare, come atto conclusivo della condotta, il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., prevede, come atto conclusivo, qualsiasi operazione che sia idonea ad ostacolare ("in modo da") la provenienza delittuosa di un bene proveniente da delitto non colposo.
Pertanto costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l'elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio.
Nell'ipotesi di riciclaggio di titoli di credito è stato infatti deciso che, mentre in generale non è distinguibile la ricettazione dal riciclaggio sulla base del delitto presupposto, in caso di ricevimento di un titolo di credito di cui è nota sia l'origine delittuosa che la girata ad altri del titolo, anche se unicamente per l'incasso, una tale condotta solo "in difetto di manomissioni, alterazioni o falsificazioni del titolo, atte ad occultarne l'origine, integra il reato di ricettazione e non quello di riciclaggio" (Cass. 13448/05, De Luca). In particolare, il riciclaggio di denaro o titoli si basa sull'obbligo dell'istituto di credito di restituire la stessa quantità di denaro depositato o di corrispondere il ricavato dell'operazione finanziaria e bancaria richiesta, il che presuppone non solo l'occultamento della provenienza illecita, ma anche dei vari trasferimenti intermedi del denaro "sporco", per confondere le tracce documentarie (paper trail) utili per ricostruire a ritroso i movimenti dei titoli e per fornire un'apparente legittimità (c.d. "lecita vestizione", così in ricorso) alla presentazione degli stessi all'incasso, indipendentemente dai singoli ruoli dei complici e da quelli di chi si occupa materialmente del cambio. Alla luce di tali premesse, osserva il Collegio che, dal lato del soggetto, la censura non considera che il reato di riciclaggio si consuma anche con il compimento di una singola operazione (Cass. 9026/97 rv. 207850), che può consistere sia nella ricezione del bene, sia nella mediazione per l'acquisto (Cass. 2611/90 rv. 183472), indipendentemente quindi dal raggiungimento dello scopo di lucro (caratterizzante il dolo specifico della ricettazione in confronto al dolo generico del riciclaggio, di ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: Cass. 13448/05, cit, rv. 231053; 2225/86 rv. 17343), e dall'altro, che il trasferimento dei beni è un'operazione obbiettivamente idonea all'occultamento della loro provenienza. In relazione all'imputazione concernente i tre libretti di deposito presso la BNL (capo SS, in luogo indeterminato, tra il 22.12.02 e il 15.01.03) il ricorrente denuncia il travisamento di dati ottenuti con intercettazioni telefoniche e dai quali risulterebbe la lecita provenienza dei beni e comunque un possesso non doloso o in mala fede del LI.
In secondo luogo, l'intestazione nominativa dei libretti ne impedisce la negoziazione, ove provento di furto, come ipotizzato nell'imputazione. In terzo luogo, la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente e illogica nel verificare la sussistenza dei reati presupposti e quindi l'illiceità dell'operazione messa in atto dal LI: gli argomenti usati dal Tribunale sono mere congetture, perché non dimostrano univocamente l'illiceità dei titoli (rivolgersi a canali non ufficiali rispecchia l'intento dei possessori di non comparire, anche a fini fiscali;
i guadagni del LI e dei complici corrispondevano nell'ammontare al compenso percepito nella prassi da regolari intermediali finanziari;
il costo dell'operazione, pari al 20%, consegue alla perdita (80%, nell'ordinanza), rispetto al valore nominale dei titoli, per effetto dell'anticipata e immediata capitalizzazione di titoli con vincoli temporali o di altra natura).
Premesso che la provenienza illecita del bene oggetto di ricettazione o riciclaggio può essere desunta dal complesso dei risultati delle indagini, indipendentemente dall'accertamento in concreto del reato presupposto (Cass. 11303/97 rv. 209393; 4769/97 rv. 208874), e che i libretti intestati in questione erano accompagnati, secondo l'accusa, da deleghe o procure contraffatte per consentirne l'incasso, osserva il Collegio che il motivo si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti e in una diversa valutazione della gravità degli indizi (ai fini dell'art. 273 c.p.p.), acquisiti al procedimento, rispetto a quella adottata dal giudice di merito, senza che sia posto in rilievo alcun vizio manifesto di logicità della motivazione sui punto.
Secondo il ricorrente, il contenuto di alcune telefonate intercettate, relative alla vicenda di riciclaggio rubricata nel capo SS della rubrica dell'ordinanza genetica, dimostrerebbe la provenienza lecita di alcuni libretti di deposito non al portatore, ma intestati e con delega dell'intestatario, trattandosi di denaro ottenuto con la vendita di preziosi e la consegna di tali documenti al LI per ottenere l'apertura di una linea di credito garantita dai libretti stessi a favore dei mandanti e legittimi possessori. A sostegno di tale assunto il difensore indica la scarsa percentuale (secondo il ricorrente, circa il 2%, quota definita normale per la commissione dell'intermediario) spettante al LI per l'incarico (lo stesso ricorrente ammette l'abbattimento del 80% del valore dei titoli al momento del cambio, giustificandolo con indimostrati vincoli temporali o di altra natura), del tutto in linea al normale compenso degli intermediari finanziari.
Osserva il Collegio che anche per tale aspetto la censura si risolve in una valutazione della prova alternativa a quella di cui all'ordinanza impugnata, che, seppure ritenuta più logica dal ricorrente, non implica la manifesta illogicità dell'argomento utilizzato dai giudici del riesame, unico dato deducibile in sede di legittimità per sostenere l'ipotesi di vizio della motivazione (S.U. 16/96, Di Francesco, rv. 205621). Sul punto la motivazione del Tribunale accerta la concordanza del contenuto della conversazione captata relativa alla vicenda in questione con la massima di esperienza suddetta che ne conferma l'interpretazione, vale a dire l'utilizzo di canali estranei al sistema bancario e il notevole profitto (L. 45.000.000 a libretto) percepito dell'indagato, giustificabili solo per la natura illecita dell'attività di monetizzazione.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che i tre episodi contestati come resiti fine non giustificano per facta concludentia l'esistenza dell'associazione di cui al capo ZZ, e tanto meno il ruolo di promotore o organizzatore della stessa attribuitogli dall'accusa, ne' il dolo richiesto dall'art. 416 c.p., vale a dire la consapevolezza di agire per un'associazione a delinquere, atteso che il fatto di procurarsi i titoli è indifferente al coinvolgimento in una associazione e che la comunanza di interessi economici con alcuni dei coindagati non basta a configurare l'esistenza di una associazione criminale fra di loro.
Il motivo è infondato.
La contestazione del reato associativo al ricorrente e ad altri soggetti sottoposti a indagine si fonda, secondo l'ordinanza genetica, non solo sulla cooperazione nei singoli episodi di riciclaggio, seppure attuati mediante un sistema ripetuto e con le medesime modalità commissive, ma sui risultati di una complessa attività investigativa che ha consentito di accertare una struttura stabile e permanente nel tempo, che consente ai sodali di mantenere i contatti con i fornitori di assegni o titoli rubati, acquistati e quindi falsificati, la provvista di documenti falsi ai c.d. scambisti, che si occupano del deposito o della monetizzazione dei titoli, la ripartizione dei proventi illeciti, previe le opportune verifiche bancarie e documentali, ed infine l'assunzione di spese legali nei procedimenti a carico dei componenti il sodalizio, il tutto in una struttura gerarchica che prevede ruoli territoriali ben definiti, facente capo ai capi e promotori, tra i quali il LI, residenti a [...]e provincia o a Roma. Nè il ricorrente contesta le ragioni specifiche indicate nel provvedimento "de quo" sul suo coinvolgimento nell'associazione, non solo limitatamente a singoli episodi, ma come organizzatore e promotore, vale a dire come colui che non solo concorre a fondare l'associazione, ma si occupa di espanderne l'attività, ne cura i collegamenti, reperisce di volta in volta i mezzi per la realizzazione del programma criminoso. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la genericità della motivazione, non fondata su alcun riscontro obbiettivo, in ordine alle esigenze cautelari, sia in punto di concretezza e attualità della misura (si contestano fatti accaduti nel 2002, mentre l'associazione è cessata nel 2003), sa in punto della adeguatezza della custodia in carcere come unico mezzo per interrompere i rapporti del LI con l'associazione. Trattandosi di indagini su un soggetto incensurato, manca nell'ordinanza impugnata la valutazione della personalità dell'indagato ristretto in carcere, dedotta da comportamenti o atti concreti, come richiede l'art. 274 c.p.p., lett. c).
Il motivo è inondato.
Occorre premettere che il G.I.P. si riferisce, per le esigenze cautelari, anche al pericolo di inquinamento probatorio, non essendo stati individuati tutti i partecipanti all'associazione, ipotesi che, se non specificamente ripresa nell'ordinanza di riesame, non è stata, neppure esclusa e sulla quale manca una specifica contestazione nella richiesta ex art. 309 c.p.p. (dove si sostiene unicamente che la misura degli arresti domiciliari, in una con il divieto di comunicazioni esterne, precluderebbe ogni possibilità per l'indagato di interferire con le acquisizioni probatorie). Inoltre la personalità dell'indagato è desunta, ai fini del pericolo di reiterazione dei delitti della stessa specie, dal comportamento privo di remore del medesimo, il quale non ha desistito dalla condotta, neppure di fronte al pericolo di venire scoperto dagli inquirenti, nonché dall'abitualità del crimine, dalla pluralità delle operazioni di riciclaggio, dagli obbiettivi raggiunti, indizi idonei e convergenti a dimostrare l'esistenza di pericolosi legami con ambienti criminali nonché di collusioni con soggetti rimasti estranei all'attività investigativa, dalla realizzazione di ingenti profitti illeciti.
Infine, l'ordinanza impositiva, confermata implicitamente sul punto, motiva direttamente sull'adeguatezza e la proporzionalità ai fatti della misura più grave, il che soddisfa l'obbligo motivazionale di cui all'art. 275 c.p.p. (Cass. 4105/91 rv. 201945). Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è, in definitiva, rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2006