Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 36779
CASS
Sentenza 18 ottobre 2005

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Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l'elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 36779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36779
    Data del deposito : 18 ottobre 2005

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