Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10459
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni, in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, qualora il diritto di uso del parcheggio operi in forza di legge, in contrasto con la volontà e la dichiarazione contrattuale, il relativo prezzo non può intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la vendita dell'unità immobiliare, dato che questo non può intendersi riferito anche al diritto volontariamente non trasmesso. Ne deriva che il giudice, pronunziando il trasferimento dell'indicato diritto d'uso, deve anche pronunziare il riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso (nella misura da concordarsi tra le parti o, comunque, da determinarsi giudizialmente mediante apposita stima), in quanto, all'operata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni dovute per contratto, deve corrispondere la coerente integrazione dell'oggetto della controprestazione, per ripristinare l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, altrimenti inficiato.

La convenzione stipulata fra un Comune e un privato costruttore con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione (o di una licenza) edilizia, si obblighi ad un "facere" o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico (nella specie, destinazione ad uso di parcheggio del piano seminterrato del costruendo edificio) non solo non costituisce un contratto di diritto privato ma neppure ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione, senza alcuna possibilità per i terzi privati acquirenti dell'immobile edificato di rivendicare diritti sulla base di esso. è, peraltro, può configurarsi un contratto a favore di detti terzi, in quanto tale stipulazione postula, ai sensi dell'art. 1411, primo comma, cod. civ. l'esistenza di un interesse dello stipulante, mentre in casi come questi il Comune è portatore di interessi essenzialmente pubblici e non di protezione di quelli di alcuni privati.

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  • 1Parcheggi in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla leggeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10459
Data del deposito : 1 agosto 2001

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