Sentenza 10 novembre 2006
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La sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, e pertanto non deve essere notificato al difensore dell'imputato l'avviso di deposito con l'indicazione del dispositivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2006, n. 38770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38770 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/11/2006
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1042
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 019853/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AN N. IL 15/11/1946;
avverso SENTENZA del 16/01/2006 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Valori Rosalba del foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 16.1.2006 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 8.3.2004 dal Tribunale della stessa sede, con cui NO NT era stato riconosciuto colpevole del reato di tentata truffa e condannato - esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, e applicata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato - alla pena di mesi otto di reclusione e al pagamento di Euro 160,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, per avere commesso atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi della somma di L.
1.000.000.000 depositata presso l'Istituto Bancario Piccolo Credito LI (ora Credito Artigiano), con artifici e raggiri consistiti nel denunciare lo smarrimento del libretto di risparmio al portatore denominato "Ciclamino 5" n. 22/2393, costituito da ZE PI LU e nel richiedere l'ammortamento di detto libretto, pur non avendo alcun titolo di possesso e/o di legittimazione.
Per quanto rileva in questa sede la Corte di Appello osservava che:
le deduzioni dell'appellante, circa l'individuazione del soggetto passivo del reato nella persona di ZE PI LU e non nella banca depositaria, si rivelavano inconferenti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, rispetto al quale andava, piuttosto, verificato se l'assunto del NO in ordine al preesistente legittimo possesso del libretto fosse attendibile o meno;
a tal riguardo la circostanza che il NO fosse a conoscenza degli estremi identificativi del libretto e dell'interesse applicato dalla banca non costituiva argomento sufficiente a fare presumere il possesso anteriore, trattandosi di notizie che l'imputato avrebbe potuto acquisire in maniera diversa, ad es. da un compiacente impiegato della banca;
in realtà la conoscenza del libretto costituiva il punto di partenza della truffa che, altrimenti non sarebbe stata neppure concepibile, e non già la prova del possesso e, quindi, dell'innocenza del prevenuto;
d'altra parte la circostanza che i soggetti coinvolti nella costituzione del libretto - collaboratori di una grande azienda che collocavano l'operazione nell'ambito di flussi indistinti dei gestione - non fossero stati in grado (o non avessero voluto) fornire chiarimenti in ordine alle modalità di circolazione di detto libretto, rendeva necessario sottoporre al vaglio dell'attendibilità l'assunto dell'imputato circa le modalità acquisitive del possesso;
a tale riguardo le allegazioni del NO - secondo cui il libretto gli era stato consegnato da una misteriosa benefattrice conosciuta in pellegrinaggio perché lo destinasse a scopi di beneficenza - avevano dell'incredibile:
si trattava, infatti, di una somma ingente che nessuno avrebbe mai consegnato senza predisporre alcun controllo circa il perseguimento del fine benefico, confidando unicamente nella fiducia in una persona, che, peraltro, gli scritti autografi, rivelavano come professionalmente e culturalmente impreparata e che i precedenti di assegno a vuoto indicavano anche come inconsistente economicamente;
inoltre l'imputato non era stato in grado di indicare il nominativo della presunta benefattrice, pur tentando di dare una giustificazione del rapporto fiduciario, riferendo di aver intrecciato con la medesima un rapporto sentimentale;
di modo che la versione offerta, da intrinsecamente improbabile qual era, risultava del tutto gratuita e impossibile a credersi in difetto di qualsivoglia supporto esterno;
in tal modo poteva affermarsi che l'allegazione del fatto incredibile si risolveva nella prova ragionevolmente certa della falsità del medesimo fatto, che per essere stato allegato a fondamento della domanda di ammortamento concretava il tentativo truffaldino;
non erano fondate neppure le doglianze circa il trattamento sanzionatorio, che appariva congruo, salvo a integrare la motivazione del primo Giudice sul punto;
invero la pena base andava stabilita direttamente sul reato tentato, costituente reato autonomo;
il comportamento processuale dell'imputato, inoltre, non era particolarmente apprezzabile, attesa la contumacia e la strategia difensiva e non consentiva il riconoscimento di altro beneficio, oltre quello conseguito con la scelta del rito;
anche i precedenti per assegno a vuoto, ancorché si trattasse di ipotesi ora depenalizzate, denotavano una propensione a violare la legge;
non vi era, dunque, ragione di riconoscere le generiche, per cui la sanzione adeguata al carattere insidioso della condotta e alla significativa pericolosità dell'agente andava stabilita in mesi nove di reclusione e Euro 180,00 di multa;
l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., numero 7, sussisteva ed era stata ritualmente contestata, richiamando formalmente la previsione normativa e l'indicazione del profitto in L. 1.000.000.000; la pena base andava, pertanto, aumentata a anni uno di reclusione e Euro 240,00 di multa, da ridursi, infine a mesi otto di reclusione e Euro 160,00 di multa in virtù del rito.
Ha proposto ricorso per cassazione il NO deducendo i seguenti motivi: 1) l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 28 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c); 2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b);
3) la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art.606 c.p.p., lett. e). Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di ricorso con cui il NO lamenta che in data 10.4.2006 la Cancelleria della Corte di Appello di Milano abbia notificato al proprio difensore l'avviso di deposito dell'atto originale della sentenza impugnata senza l'indicazione del dispositivo prevista dall'art. 128 c.p.p. In proposito - preso atto che la doglianza non riguarda la comunicazione alla parte rimasta contumace nel giudizio di merito, ma quella al suo difensore - si osserva che il riferimento normativo non è pertinente. Invero le sentenze pronunciate in appello a conclusione del procedimento camerale di cui all'art.599 c.p.p., quali sono, per effetto del rinvio contenuto nell'art.443 c.p.p., quelle emesse nel giudizio abbreviato, sono pubblicate mediante lettura del dispositivo in udienza, non trovando applicazione nei loro confronti l'art. 128 c.p.p. In ogni caso, la suddetta lettura, alla presenza delle parti, deve ritenersi equipollente alla notifica dell'avviso di deposito prevista dalla norma da ultima citata ed i termini per l'impugnazione e la loro decorrenza sono quelli stabiliti per le sentenze pronunciate a conclusione di pubblico dibattimento (così Cass. Pen., Sez. VI, 04/11/1997, n. 4298). Gli altri due motivi di ricorso si risolvono, in larga misura, nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata e risultano, per una parte, inammissibili e, per altra, infondati. In particolare, accorpando le questioni che risultano logicamente connesse, si osserva quanto segue.
A) Il ricorrente, svolgendo critiche in chiave di illogicità e riproponendo la propria ricostruzione del fatto storico, mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione (Sez. Un., 30 aprile 1997, n. 6402). Invero il controllo di legittimità della Suprema Corte non deve ripercorrere l'iter cognitivo e valutativo del Giudice di merito allo scopo di condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. II, 03/05/2005, n. 21998). Nella specie, il Giudice a quo ha compiutamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo truffaldino, evidenziando, da un lato, l'insufficienza, sul piano indiziario, dell'unico argomento posto a sostegno dell'assunto difensivo del preesistente possesso (e, cioè, l'essere a conoscenza degli estremi del libretto di risparmio e dell'interesse bancario applicato) e, dall'altro, l'intrinseca inattendibilità delle circostanze di fatto dedotte dal NO a fondamento dell'asserita legittimazione a disporre del libretto in questione:
inattendibilità, che, unitamente all'assoluta carenza di riscontri e all'insufficienza delle stesse allegazioni difensive (in particolare in ordine all'individuazione della misteriosa benefattrice, che, in tesi, avrebbe affidato al NO la considerevole somma di L. 1.000.000.000, depositata sul libretto), si risolve in una solida piattaforma argomentativa, che, ai sensi dell'art. 92 c.p.p., comma 2, legittima l'affermazione della falsità dello stesso assunto.
In tale contesto si rivela non pertinente il richiamo da parte del ricorrente all'art. 2003 c.c. e all'onere gravante sul "tradens (ZE), che pretende la restituzione della somma indicata nel libretto, (di) dimostrare la mancanza di causa del trasferimento o l'esistenza di un titolo alla restituzione" (cfr. sub n. 3 del ricorso), non essendo in gioco la restituzione del libretto da parte del NO allo ZE (che, anzi, il primo non ha e, per quanto argomentato dal Giudice di merito, non ha mai avuto il possesso del libretto in questione). Peraltro l'argomento è inconciliabile con la stessa allegazione difensiva che esclude che il libretto sia stato trasferito dallo ZE al NO. B) Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la falsa rappresentazione del preesistente possesso del libretto (e del relativo smarrimento), in quanto assunta a fondamento della richiesta di ammortamento, integra il delitto di tentata truffa, concretandosi in un atto idoneo diretto in modo non equivoco ad indurre in errore la banca depositaria, con artifici rappresentati dalle false dichiarazioni, in ordine alla legittimazione a disporre del libretto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, rappresentato dall'acquisizione della disponibilità dell'importo depositato.
È il caso di aggiungere che il rilievo del ricorrente secondo cui il soggetto passivo della truffa sarebbe colui che costituì il libretto (PI LU ZE) e non già la banca depositaria, nonché le ulteriori considerazioni svolte nel ricorso in ordine all'errata qualificazione della medesima banca, come ente pubblico, muovono dall'erroneo presupposto che il reato aggravato, oggetto di imputazione, sia quello previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1; mentre, in realtà, l'aggravante contestata è
quella dell'art. 61 c.p., n.
7. Cade, quindi, l'eccezione di improcedibilità per difetto di querela, trattandosi di ipotesi delittuosa perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 640 c.p., ultimo comma, in relazione al cit. art. 61 c.p., n.
7. Al riguardo si precisa che - come già osservato dal Giudice di appello - l'aggravante risulta contestata nel decreto di citazione a giudizio sia attraverso il formale richiamo normativo all'art. 61 c.p., n. 7, sia, anche, attraverso l'indicazione quantitativa del possibile danno patrimoniale (essendo contestati "atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma pari a L. 1.000.000.000"). Invero l'enunciazione della norma legislativa e la specificazione, nell'esposizione del fatto, di una somma di danaro, di entità tale da rendere evidente la gravità del danno, si integrano a vicenda, di modo che la contestazione deve ritenersi puntuale e dettagliata e tale da consentire una completa e integra difesa. A) Il rilievo da ultimo svolto vale a superare anche la censura sollevata in punto di applicazione dell'aumento di pena per effetto dell'aggravante indicata. Con più specifico riferimento alle doglianze concernenti la determinazione della pena-base e l'iter argomentativo svolto sul punto dal Giudice di appello, al fine di integrare la motivazione del primo grado, si osserva, innanzitutto, in conformità ad un costante orientamento di questa S.C., che il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 c.p. che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della relativa sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena ben può effettuarsi con il c.d. metodo sintetico;
di conseguenza non ha fondamento la doglianza del ricorrente in punto di mancata specificazione della pena base per il reato consumato. Per il resto il ricorrente prospetta, sotto forma di vizi di legittimità, null'altro che doglianze attinenti al merito del trattamento sanzionatorio applicato, posto che la sentenza impugnata ha sviluppato, sul tema, una corretta e compiuta motivazione che puntualmente esaurisce, nel pieno rispetto dei criteri normativamente previsti, i singoli passaggi attraverso i quali si esprime la scelta discrezionalmente riservata ai giudici del merito. Ciò vale, evidentemente, anche per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata ampiamente dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto di concederle.
In definitiva il ricorso va rigettato, con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006