Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'I.N.P.S. in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12146 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI EL, TU IA, TT IA, IT RI, ZZ RA, ND EN, AN RE, ES ELISABETTA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 00907/99 proposto da:
NI EL, TU IA, TT IA, IT RI, ZZ RA, ND EN, AN RE, ES ELISABETTA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 192/98 del Tribunale di FERRARA, depositata il 15/07/98 - R.G.N. 2368/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorsi depositati in varie date, BE BR ed altre lavoratoci, specificate in epigrafe, esponevano al pretore di Ferrara di essere lavoratrici dipendenti della cooperativa Cir con contratto a tempo parziale, ex art. 5 della legge n. 863 del 1984, per la durata di ciascun anno scolastico per lo svolgimento di attività di mensa e simili. Deducevano che avevano mantenuto l'iscrizione nelle liste di collocamento nei periodi non lavorati, e chiedevano per tali periodi la condanna dell'Inps alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione, con gli accessori, e ciò nel presupposto della involontarietà dello stato di disoccupazione.
Il pretore, con sentenza depositata il 9 dicembre 1997, accoglieva le domande.
Avverso la sentenza l'Inps proponeva appello, che il tribunale di Ferrara accoglieva in parte e, in parziale riforma della sentenza pretorile respingeva le domande ma, avendo talune lavoratrici già percepita l'indennità di disoccupazione, non diversamente dal pretore, dichiarava la relativa irripetibilità.
Avverso la sentenza, l'Inps ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo.
Le intimate hanno depositato controricorso contenente ricorso incidentale, al quale l'Inps ha replicato con un controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti concernendo la medesima sentenza. L'Inps ricorre solo contro quel capo della sentenza del tribunale di Ferrara che ha dichiarato la irripetibilità della indennità di disoccupazione in favore di quelle lavoratrici che l'avevano percepita.
Contro questo capo della sentenza l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., deducendo che il tribunale di Ferrara ha errato laddove, pur negando il diritto all'indennità di disoccupazione volontaria nella fattispecie, ha tuttavia ritenuto non ripetibili le prestazioni eseguite, ancorché percepite sine titulo solo perché riscosse in buona fede.
Sostiene l'Inps che tale tesi non è condivisibile, essendo del tutto fuorviante ricorrere allo stato soggettivo di buona fede, che riguarda solo gli interessi, fattispecie che nella ipotesi in questione non ricorre. Rispetto al motivo di impugnazione ora esposto è preliminare l'esame del ricorso incidentale, con il quale le intimate hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 863 del 1994, anche con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 160 del 1974 e n. 123 del 1991, dolendosi del fatto che il tribunale ha deciso nel senso di escludere il diritto alla indennità di disoccupazione involontaria per i periodi non lavorati.
Tale motivo è infondato.
La questione è stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza 1732 del 2003, alla cui articolata motivazione si rinvia, dopo aver dato atto del contrasto insorto nella Sezione Lavoro della Corte circa l'interpretazione della normativa esistente in subiecta materia, hanno ritenuto che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua, come nella specie, dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente, e perciò non da luogo a disoccupazione involontaria ossia indennizzabile nei periodi di pausa. La volontarietà della limitazione temporale, aggiunge la sentenza delle S.U., è rilevabile dall'espressione " lavoratori disponibili a svolgere.......................", contenuto nell'art. 5, comma 1, della legge 726 del 1984.
Le Sezioni Unite hanno preso in esame anche le problematiche derivanti dalla similitudine della fattispecie in esame con le lavorazioni stagionali (pagg. 17 e 18), ritenendo tuttavia di escludere che possa pervenirsi a conclusioni identiche. Poiché non vi è motivo di discostarsi dalla decisione delle Sezioni Unite, il ricorso incidentale in esame va rigettato. Tornando all'esame del ricorso principale, esso appare fondato. Invero se la dichiarazione di irripetibilità della indennità di disoccupazione percepita sine titulo appariva nella sentenza del pretore una logica conseguenza del capo che aveva stabilito la spettanza di tale indennità, la decisione del tribunale di Ferrara che in parte qua ha riformata la sentenza pretorile, appare giustificata solo con il ricorso all'art. 2033 c.c., che come giustamente nota l'Inps nel proprio ricorso, riguarda solo, sotto l'aspetto dello stato soggettivo, i frutti e gli interessi. Neanche è lecito, far ricorso, come le ricorrenti incidentali sostengono, all'art. 1, commi 260 e s.s. della legge n. 662 del 1996 che apoditticamente il ricorso incidentale afferma riguardare anche prestazioni diverse da quelle pensionistiche.
Il ricorso dell'Inps va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata nella parte che ha dichiarato irripetibili le prestazioni eseguite.
Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta in primo grado da BE BR, TU IA, HW LI, LE MA, AZ RA, AN NA, IO EL e UE EL.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorso;
rigetta quello incidentale e, in accoglimento di quello principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, primo c.p.c., rigetta le domande proposte in primo grado da BE GA e dalle altre lavoratrici indicate in parte motiva..
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003