CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20430 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. FABRIZIO D’AMICO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza depositata in data 8 gennaio 2026, il Tribunale del Riesame di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di DO ZE avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari per ZE, indagato per riciclaggio;
avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di ZE, eccependo:
1.1 mancanza di motivazione in relazione alla questione difensiva circa la diversa qualificazione giuridica dei fatti addebitati: la difesa aveva sostenuto che la condotta di ZE fosse più correttamente inquadrabile nel delitto di ricettazione, e precisamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 20430 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 31/03/2026 nell’ipotesi della mediazione;
la possibilità per il tribunale del riesame di modificare la qualificazione giuridica data dal Pubblico Ministero era stata riconosciuta dalle Sezioni Unite di questa Corte, e la richiesta della riqualificazione riverberava particolare effetti anche in ordine all’apparato razionale della decisione del Tribunale;
parimenti illogica appariva la motivazione in ordine alla carenza di interesse rispetto alla censura formulata, tenuto conto della significativa valenza per un futuro giudizio di merito e per le strategie difensive da adottare, visto che dall’inquadramento giuridico nella fattispecie della ricettazione poteva derivare una richiesta di messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. o di definizione del giudizio con rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.1. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, [...], Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, [...], Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, [...], Rv. 202001-01). Ciò premesso, si deve rilevare che all’indagato viene contestato di avere gestito le trattative per la vendita dei veicoli riciclati, inserendone i relativi annunci sul sito “subito.it”, interloquendo con gli interessati e fornendo assistenza materiale nella vendita tramite la presentazione delle vetture ed accompagnando il formale venditore ad effettuare il 2 passaggio di proprietà; è stato quindi evidenziato il contributo concorsuale del ricorrente per la commissione del reato di riciclaggio, con conseguente impossibilità di configurare il più lieve reato di ricettazione: infatti il ruolo del ricorrente è stato individuato “nella consapevolezza della provenienza delittuosa e dell’assistenza offerta al gruppo criminale che si occupava del riciclaggio, rafforzando i propositi criminali degli autori” (pag.7 ordinanza impugnata). Sul punto, si deve ribadire che “costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto” (Sez.2, n. 18607 del 16/04/2010, Rv. 247540).
2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. FABRIZIO D’AMICO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza depositata in data 8 gennaio 2026, il Tribunale del Riesame di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di DO ZE avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari per ZE, indagato per riciclaggio;
avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di ZE, eccependo:
1.1 mancanza di motivazione in relazione alla questione difensiva circa la diversa qualificazione giuridica dei fatti addebitati: la difesa aveva sostenuto che la condotta di ZE fosse più correttamente inquadrabile nel delitto di ricettazione, e precisamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 20430 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 31/03/2026 nell’ipotesi della mediazione;
la possibilità per il tribunale del riesame di modificare la qualificazione giuridica data dal Pubblico Ministero era stata riconosciuta dalle Sezioni Unite di questa Corte, e la richiesta della riqualificazione riverberava particolare effetti anche in ordine all’apparato razionale della decisione del Tribunale;
parimenti illogica appariva la motivazione in ordine alla carenza di interesse rispetto alla censura formulata, tenuto conto della significativa valenza per un futuro giudizio di merito e per le strategie difensive da adottare, visto che dall’inquadramento giuridico nella fattispecie della ricettazione poteva derivare una richiesta di messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. o di definizione del giudizio con rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.1. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, [...], Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, [...], Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, [...], Rv. 202001-01). Ciò premesso, si deve rilevare che all’indagato viene contestato di avere gestito le trattative per la vendita dei veicoli riciclati, inserendone i relativi annunci sul sito “subito.it”, interloquendo con gli interessati e fornendo assistenza materiale nella vendita tramite la presentazione delle vetture ed accompagnando il formale venditore ad effettuare il 2 passaggio di proprietà; è stato quindi evidenziato il contributo concorsuale del ricorrente per la commissione del reato di riciclaggio, con conseguente impossibilità di configurare il più lieve reato di ricettazione: infatti il ruolo del ricorrente è stato individuato “nella consapevolezza della provenienza delittuosa e dell’assistenza offerta al gruppo criminale che si occupava del riciclaggio, rafforzando i propositi criminali degli autori” (pag.7 ordinanza impugnata). Sul punto, si deve ribadire che “costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto” (Sez.2, n. 18607 del 16/04/2010, Rv. 247540).
2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3