Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20430
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione in relazione alla diversa qualificazione giuridica dei fatti

    Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La Corte ribadisce che la condotta contestata, che include l'intervento materiale nel trasferimento dei beni e la consapevolezza della provenienza delittuosa, integra il reato di riciclaggio e non di ricettazione, in quanto il ruolo dell'indagato è stato individuato nell'assistenza al gruppo criminale che si occupava del riciclaggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20430
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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