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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 26754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26754 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AJ TO nato il [...] GJECI FATION nato il [...] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26754 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 11/04/2023 • Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 9 maggio 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia ON AJ e TI GJ, avendoli ritenuti responsabili del delitto di tentato furto aggravato in abitazione (capo b), di furto aggravato in abitazione (capo c) e di furto aggravato (capo d). 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e presentati congiuntamente, attesa la loro sostanziale sovrapponibilità, nella prospettiva del sindacato di legittimità. 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, tenuto conto: a) che i ricorrenti non erano mai stati riconosciuti sul luogo dei fatti;
b) che le conversazioni valorizzate dai giudici di merito erano state intercettate a bordo di un'autovettura non appartenente a loro, intercorse tra LO TO, per il quale si è proceduto separatamente, e due soggetti albanesi non meglio specificati;
c) che non erano emersi, in assenza di una perizia, elementi idonei a dimostrare che l'interlocutore del TO, nella conversazione telefonica delle 18,30 del giorno del tentativo di furto, fosse il ricorrente GJ. 2.2. Con il secondo motivo dei ricorsi si lamentano vizi motivazionali, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Il primo motivo dei due ricorsi è inammissibile poiché, attraverso l'assertiva reiterazione della prospettazione argomentatamente disattesa dai giudici di appello, sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, e, in ogni caso, si traduce in un frazionamento dei dati probatori, laddove la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione dei ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). 5. Il secondo motivo dei due ricorsi è inammissibile, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), 6. Il terzo, non sempre perspicuo, motivo di entrambi i ricorsi trascorre da una generica censura dell'affermazione di responsabilità ad una critica della dosimetria della pena che si risolve nella presentazione di una serie di massime talmente slegate dalla vicenda concreta che, ad un certo punto, compare il nome di una persona del tutto estranea alle vicende contestate con l'atto di impugnazione. 7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26754 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 11/04/2023 • Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 9 maggio 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia ON AJ e TI GJ, avendoli ritenuti responsabili del delitto di tentato furto aggravato in abitazione (capo b), di furto aggravato in abitazione (capo c) e di furto aggravato (capo d). 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e presentati congiuntamente, attesa la loro sostanziale sovrapponibilità, nella prospettiva del sindacato di legittimità. 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, tenuto conto: a) che i ricorrenti non erano mai stati riconosciuti sul luogo dei fatti;
b) che le conversazioni valorizzate dai giudici di merito erano state intercettate a bordo di un'autovettura non appartenente a loro, intercorse tra LO TO, per il quale si è proceduto separatamente, e due soggetti albanesi non meglio specificati;
c) che non erano emersi, in assenza di una perizia, elementi idonei a dimostrare che l'interlocutore del TO, nella conversazione telefonica delle 18,30 del giorno del tentativo di furto, fosse il ricorrente GJ. 2.2. Con il secondo motivo dei ricorsi si lamentano vizi motivazionali, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Il primo motivo dei due ricorsi è inammissibile poiché, attraverso l'assertiva reiterazione della prospettazione argomentatamente disattesa dai giudici di appello, sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, e, in ogni caso, si traduce in un frazionamento dei dati probatori, laddove la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione dei ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). 5. Il secondo motivo dei due ricorsi è inammissibile, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), 6. Il terzo, non sempre perspicuo, motivo di entrambi i ricorsi trascorre da una generica censura dell'affermazione di responsabilità ad una critica della dosimetria della pena che si risolve nella presentazione di una serie di massime talmente slegate dalla vicenda concreta che, ad un certo punto, compare il nome di una persona del tutto estranea alle vicende contestate con l'atto di impugnazione. 7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/04/2023