Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 377
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Sentenza 15 gennaio 2002

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In materia di locazioni abitative, la pattuizione del canone in deroga a quella stabilita dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, prevista dall'art. 11 della legge 8 agosto 1992 n. 359, è valida, ai sensi dell'art. 79 della legge 392/1978, alla condizione legale di esser contestuale alla rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta alla prima scadenza, con speculare obbligo del locatore di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, a meno che nel corso del rapporto la rinuncia divenga inefficace per giusta causa (quale l'intenzione del locatore di adibire l'immobile ad abitazione propria o di congiunti, o di esercitarvi una delle attività indicate nell'art. 27 o di eseguirvi le opere indicate nell'art. 59 legge 392/1978).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 377
    Data del deposito : 15 gennaio 2002

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