Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
L'"abolitio criminis" operata attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice non fa venire meno la confisca già disposta in quanto questa non rientra tra gli effetti penali della condanna.(Fattispecie di confisca del motoveicolo per violazione dell'art. 116, comma 13, nuovo codice della strada, dichiarato incostituzionale con sentenza n.3 del 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/1998, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Paola Fattori Presidente del 19.5.1998
1. Dott. Mauro D. Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Renato Olivieri " N. 1576
3. " VA FE " REGISTRO GENERALE
4. " SA NC " N. 1719/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da HI IU nato in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 14 ottobre Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Losapio
Lette le conclusioni del PM con le quali questi chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte rileva
1. Con la sentenza in epigrafe fu rigettato l'appello proposto dall'odierno imputato avvero la decisione di 1^ grado assunta dal Pretore di Monza, sezione distaccata di Desio, che lo aveva riconosciuto colpevole di infrazioni al codice della strada e lo aveva condannato alla pena di 20 giorni di arresto e L. 300.000 di ammenda, la pena detentiva sostituendola con somma di L.
1.500.000 di ammenda.
2. Con il ricorso il prevenuto reitera le doglianze quanto a regime sanzionatorio dolendosi per non essere stato applicato il minimo assoluto di pena.
3. Osserva il Collegio che il motivo è manifestamente rifondato sotto l'aspetto dell'asserita inidoneità della motivazione avendo il Giudice a quo spiegato le ragioni della decisione, e argomentato in fatto quanto ai parametri adottati dal Giudice al fine di individuare la pena adeguata al caso di specie.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, la somma, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale, di L. 1.000.000.
P.T.M.
Visti gli artt. 615, 616 cpp. dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998