Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 2
Ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale, l'elencazione delle ipotesi di esclusione dalla base imponibile, contenuta nel comma secondo dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, è assolutamente tassativa; pertanto, con riferimento ai mutui e prestiti a tasso agevolato concessi ai dipendenti, il relativo beneficio deve essere computato per intero nella base di calcolo della retribuzione contributiva, relativamente ai periodi precedenti all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 (il cui art. 2, comma quindicesimo, ha disposto che rientra nella retribuzione imponibile solo il cinquanta per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista e il tasso agevolato applicato ai dipendenti).
Nel caso di distacco di lavoratori subordinati attuato mediante sospensione del precedente rapporto di lavoro e costituzione di un nuovo rapporto, ancorché temporaneo, in capo all'impresa distaccataria, quest'ultima è tenuta, in corrispettivo della prestazione lavorativa in suo favore e per tutto il tempo in cui dura il distacco, al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, ivi compresi i contributi collegati all'uso gratuito dell'alloggio concesso ai dipendenti dei quali è stato disposto il distacco, attesa la natura retributiva di tale beneficio e tenuto conto della conseguenziale base contributiva di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S.p.a. MA ITALIMPIANTI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Viale delle Milizie n. 1, presso lo studio del Prof. Avv. Edoardo Ghera, che unitamente all'Avv. Franco Jannoni la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio Correra e Rina Sarto in forza di procura speciale per atto Notaio Linda Blasi di Roma del 10.12.1998, Rep. n. 67443.
- Resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di AN n. 13559 del 10.12.1997 (R.G. n. 219/97). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 28.11.2000;
Sentito l'Avv. Sante Assennato per delega dell'Avv. Edoardo Ghera per la società ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 4 novembre 1993 la INNSE CE
ST s.p.a. (poi denominata MA ITALIMPIANTI s.p.a.) proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Pretore del lavoro di AN le aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la somma di L. 74.441.574, a titolo di omissioni contributive inerenti al pagamento, da parte dell'azienda, del canone di locazione di alcuni appartamenti destinati ad abitazione di tre dirigenti e alla concessione di prestiti ad un tasso inferiore a quello legale, elargiti ai suddetti dirigenti per l'acquisto di autovetture, e chiedeva la revoca del decreto. A sostegno dell'opposizione la società ricorrente esponeva, in primo luogo, che i dirigenti, tutti dipendenti da altra società, avente sede a NO e appartenente al gruppo IRITECNA del quale anch'essa faceva parte, erano stati distaccati presso la sua sede in AN e che fra le condizioni stabilite per il distacco era stata prevista quella di assicurare ai medesimi un idoneo alloggio, ad uso foresteria, con assunzione a carico della società beneficiaria del distacco dell'onere relativo al canone di locazione;
e, in secondo luogo, che i prestiti concessi per l'acquisto di autovetture esulavano dalla previsione di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, trattandosi di erogazione liberale eccezionale, ai sensi dell'art. 48 del d.p.r. n. 917 del 1986, determinata dalla necessità di agevolare l'acquisto di autovetture a dipendenti costretti a prestare l'attività lavorativa in luogo lontano da quello della loro residenza abituale.
Nel contraddittorio dell'INPS e assunta la prova testimoniale dedotta dalla società opponente, il Pretore, con sentenza del 18 gennaio 1986, revocava il decreto ingiuntivo. Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva interamente riformata dal Tribunale di AN con sentenza del 10 dicembre 1997, con la quale veniva confermato il decreto ingiuntivo. Il giudice di appello, innanzi tutto, osservava che i tre dirigenti non erano stati distaccati presso la società INNSE, ma erano stati assunti da quest'ultima previa cessazione dei precedenti rapporti di lavoro e costituzione di nuovi rapporti, con la conseguenza che il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa era in AN, dove la società che li aveva assunti aveva la sede;
e, inoltre, che non poteva avere valore il carattere di "provvisorietà" della permanenza dei medesimi nel luogo in cui doveva svolgersi l'attività lavorativa, dedotto dalla appellata, trattandosi di una circostanza attinente ai programmi del gruppo societario e non all'oggettivo modo di esplicazione della prestazione a favore del nuovo datore di lavoro, soggetto giuridico autonomo e distinto dalle altre società collegate.
Il Tribunale, poi, quanto ai prestiti erogati per l'acquisto di autovetture, rilevava che l'assoggettamento a contribuzione del beneficio elargito ai dipendenti, il quale non poteva essere considerato come una erogazione una tantum relativa ad eventi eccezionali, derivava dalle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, senza che potesse avere rilievo la norma contenuta nell'art. 2, diciottesimo comma, della legge n. 335 del 1995, successivamente regolante la materia, perché con quest'ultima disposizione di legge era stato previsto che dovesse essere sottratta a contribuzione la metà del beneficio, non che dovesse essere "assoggettato a contribuzione, per la metà, ciò che non lo era". Il Tribunale, infine, precisava che l'accertata omissione contributiva aveva causato, nei confronti della società, la perdita del beneficio della c.d. fiscalizzazione di parte degli oneri sociali.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società MA ITALIMPIANTI, che ha dedotto tre distinti motivi poi illustrati da memoria.
L'INPS ha depositato la procura speciale alla lite.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153, 1322 e 1362 e segg. c.c. e il vizio di omessa,
contraddittoria e insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto soggette a contribuzione le somme da essa erogate per il pagamento delle pigioni relative agli appartamenti destinati a foresteria dei tre dirigenti. In proposito la società deduce: a) che i tre suddetti dipendenti, a cavallo degli anni 1989-1990, erano stati temporaneamente distaccati dalla società ITALIMPIANTI, avente sede a NO e facente parte del gruppo IRI IRITECNA, ad essa società MA, pure appartenente al medesimo gruppo, e che, allo scopo di evitare un pendolarismo fra NO (dove i medesimi avevano conservato la loro abitazione e dove si trovavano le loro famiglie) e AN (dove aveva la sede la società beneficiaria del distacco), erano stati posti a loro disposizione tre appartamenti;
b) che, a conclusione del periodo di distacco, erano stati ripristinati gli originari rapporti di lavoro con la società ITALIMPIANTI;
c) che il Tribunale non ha tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di "distacco" di lavoratori attuato fra società appartenenti al medesimo gruppo societario, possono configurarsi tre distinte ipotesi, essendo possibile, in primo luogo, che persista l'unico rapporto di lavoro con l'ente originario;
in secondo luogo, che dell'unico rapporto di lavoro siano contemporaneamente titolari i due diversi enti e, infine, che sussista un unico rapporto di lavoro con l'ente distaccatario a seguito della sospensione del rapporto in precedenza costituito con l'ente distaccante;
d) che, per conseguenza, la sentenza impugnata deve ritenersi affetta da un grave vizio logico-giuridica per avere nel caso esaminato escluso l'istituto del distacco solo in base al rilievo che era stato costituito un nuovo rapporto di lavoro fra i tre dirigenti e la società MA;
e) che, viceversa, poiché elementi fondamentalì del comando o distacco sono i requisiti della temporaneità e dell'interesse in capo alla società distaccante, sarebbe stato necessario indagare su talì elementi e soprattutto su quello della temporaneità; f) che, in particolare, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, per ritenere che i precedenti rapporti di lavoro, già instaurati con la società ITALIMPIANTI, si fossero risolti (circostanza, quest'ultima, non risultante dagli atti del giudizio e non rispondente al vero), non bastava affermare che erano stati costituiti nuovi rapporti di lavoro con la società beneficiaria del distacco, dato che, al contrario, si doveva tener conto del fatto che tale nuova costituzione ben poteva essersi realizzata in conseguenza della temporanea sospensione dei suddetti precedenti rapporti.
Questo motivo è privo di fondamento.
Come è necessario immediatamente rilevare, presupposto indispensabile della decisione emessa dal Tribunale su questo punto della causa (ancorché non esplicitamente enunciato) deve considerarsi il principio secondo cui le somme versate dal datore di lavoro per il pagamento di pigioni, relative all'utilizzazione di alloggi concessi in uso gratuito ai dipendenti, sono soggette a contribuzione previdenziale.
Tale principio, in realtà, trova fondamento nella regola generale dettata dall'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153 - nel testo antecedente alla modifica allo stesso apportata dall'art. 6 d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314, ratione temporis non applicabile nella controversia per cui è causa - il quale è stato ripetutamente interpretato da questa Corte nel senso che, avuto riguardo alla lettera della disposizione di legge e alla relativa ratio, nel concetto di retribuzione debbono essere comprese tutte le erogazioni, anche in natura, che, in quanto provenienti dal datore di lavoro ed aventi la loro giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro (per essere collegate con la causa del contratto e senza autonomia rispetto ad essa), concorrono a formare lato sensu la retribuzione, non limitata ai ristretti criteri economici di corrispettività, mentre il carattere tassativo della elencazione delle somme che restano escluse dalla retribuzione imponibile implica che l'accertamento della riconducibilità, o meno, di una determinata erogazione ad una delle voci contenute in tale elencazione deve essere compiuta con estrema rigorosità (v. Cass. 14 novembre 1995 n. 11785 e Cass. 9 novembre 1995 n. 11682, secondo cui, tenuto conto del suddetto carattere di tassatività, le voci indicate nel secondo comma dell'art. 12 e in relazione alle quali vi è esenzione totale o parziale della contribuzione, non possono essere ampliate ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva;
cfr., successivamente, più o meno negli stessi termini, fra le altre, Cass. 1 agosto 1996 n. 6923, Cass. 16 marzo 1999 n. 2353 e Cass. 27 luglio 1999 n. 8140). Avuto riguardo alla regola generale enunciata, vanno richiamate quelle pronunce già emanate da questa Corte in tema di concessione ai dipendenti dell'uso gratuito di una casa di abitazione, in base alle quali è stato sostenuto che il datare di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali in relazione a tale uso gratuito, dato che per i lavoratori, obbligati per legge a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in una vera e propria utilità accompagnata da un vantaggio per la produttività dell'impresa e dato che l'equivalente della suddetta prestazione non è assimilabile, secondo la tassativa elencazione di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ad alcuno degli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile (Cass. 4 ottobre 1995 n. 10399 e Cass. 29 marzo 1995 n. 3752; v. pure Cass. 13 agosto 1991 n. 8818 e Cass. 22 aprile 1987 n. 3914, che hanno deciso che il valore del canone di locazione di un appartamento, posto gratuitamente a disposizione di un dipendente in funzione di alloggio di servizio, costituisce una attribuzione patrimoniale di esclusiva utilità del medesimo dipendente e concorre, quindi, a determinare l'indennità di anzianità attesa la sua natura retributiva).
Questi principi trovano applicazione anche nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte, non potendosi tenere conto delle argomentazioni svolte dalla società ricorrente (oltre tutto tardivamente, perché esposte solamente nella memoria difensiva), secondo cui il beneficio derivante dalla concessione dell'uso gratuito degli appartamenti non avrebbe natura retributiva, ai fini contributivi, a causa della temporaneità del disposto trasferimento. A tale assunto - del quale non può non rilevarsi la genericità, dato che la ricorrente nemmeno indica, in termini reali, per quanto - tempo sia perdurata l'attività lavorativa dei tre dirigenti presso la sua sede di AN - è agevole replicare che, anche a voler ammettere l'ipotesi di un trasferimento temporaneo e non definitivo, l'ipotesi in questione non potrebbe essere sussunta in alcuno dei casi di esclusione dalla imposizione contributiva previsti dal secondo comma dell'art. 12, dato che il suddetto beneficio, avuto riguardo alla regola rigorosa sopra enunciata (impossibilità per l'interprete di ampliare in via analogica o tramite interpretazione estensiva i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale della contribuzione), non potrebbe essere considerato ne' alla stregua di una indennità di trasferta ne' come rimborso di una spesa sostenuta dai lavoratori per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
dovendosi, in proposito, aggiungere che non è pertinente il richiamo fatto dalla ricorrente alla sentenza di questa Corte n. 8140 del 27 luglio 1999, dato che, come risulta dalla motivazione che sorregge tale pronuncia - nella quale sono riportati principi enunciati in precedenti decisioni, pure rese in sede di legittimità, e senza che in essa sia stata fatta distinzione fra le ipotesi del trasferimento definitivo e di quello temporaneo - non possono essere equiparate alle indennità corrisposte in occasione di trasferimento le indennità di trasferta e quelle spettanti, ai sensi della nuova disposizione dettata dall'art. 9 ter della l. 29 marzo 1991 n. 103, ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili, "così come ai rimborsi spese a piè di lista non possono essere equiparate le somme corrisposte per rimborso spese senza obbligo di resa di conto".
Fermo restando, allora, che l'INPS ha il diritto di percepire i contributi previdenziali in relazione alle pigioni erogate per l'occupazione degli alloggi assegnati gratuitamente ai tre dirigenti, l'unico punto in contestazione, tenuto conto delle argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione, riguarda l'identificazione del soggetto tenuto al versamento dei suddetti contributi. E, sotto questo profilo, occorre stabilire se sia esente dalle censure formulate dalla società ricorrente la decisione emessa dal Tribunale, che ha indicato nella società MA il soggetto passivo del rapporto giuridico previdenziale, oppure se l'obbligo contributivo debba gravare su un soggetto giuridico diverso. Orbene, ai fini della decisione, non è necessario percorrere per intero la linea argomentativa seguita dalla ricorrente, dovendo in linea di stretto diritto convenirsi con quest'ultima, in primo luogo, sul fatto che, per aversi distacco di un lavoratore, dipendente da una determinata società, presso un'altra società (che sia o meno collegata con la prima in un rapporto di gruppo), è indispensabile l'esistenza di quei due requisiti individuati dalla giurisprudenza e consistenti nella temporaneità del nuovo incarico e nell'interesse (che deve sussistere in capo al soggetto distaccante);
e, in secondo luogo, sulla possibilità che il distacco sia attuato anche mediante temporanea sospensione del precedente rapporto di lavoro e costituzione di un nuovo rapporto, ancorché temporaneo, in capo alla società distaccataria.
Peraltro, verificatasi la fattispecie da ultimo indicata, non è dubbio che, nella fase della sospensione del precedente rapporto di lavoro e dello svolgimento del nuovo rapporto, la società che ha assunto alle sue dipendenze il lavoratore - ancorché, ripetesi, in via temporanea - è tenuta, in corrispettivo della prestazione che viene prestata a suo favore e per tutto il tempo in cui dura il distacco, all'adempimento degli obblighi che derivano dalla instaurazione del suddetto nuovo rapporto. E, poiché, come è noto, sulla parte datoriale grava anche l'obbligo, stabilito dall'art. 2115 c.c., di versare tutti i contributi previdenziali ed assistenziali indicati dalla legge, è evidente che il nuovo datore di lavoro è tenuto al pagamento, nei confronti dell'INPS, dei contributi di cui sì è sopra discusso, vale a dire di quei contributi (nella percentuale fissata dalla legge) collegati all'uso gratuito dell'alloggio concesso ai dipendenti dei quali è stato disposto il distacco, attesa la natura retributiva e tenuto conto della conseguenziale base contributiva di tale beneficio. In relazione al caso in esame, quindi, date per scontate tutte le considerazioni svolte dalla società ricorrente in ordine all'istituto del distacco, non assume rilievo il denunciato errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello sul punto in cui ha affermato che il rapporto di lavoro a suo tempo instaurato fra la società ITALIMPIANTI, società che aveva disposto il distacco, e i tre dirigenti era cessato nel momento stesso in cui era sorto il rapporto di lavoro con la società beneficiaria del distacco (v. 360, primo coma n. 3 e 5, c.p.c) e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, in relazione al prestito con interessi al tasso annuo del 2%, elargito ai dipendenti per l'acquisto di una autovettura, la differenza fra il suddetto tasso agevolato e quello legale integrasse un incremento retributivo in forma indiretta, come tale soggetto a contribuzione previdenziale. La medesima società, al riguardo, sostiene: a) che il Tribunale, omettendo qualsiasi motivazione, non si è fatto carico di spiegare per quale ragione abbia ritenuto che il valore economico di cui si discute costituisse un fringe benefit assoggettabile a contribuzione;
b) che il giudice di appello non ha tratto la necessaria conseguenza dalla disposizione innovativa contenuta nel diciottesimo comma dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, la quale, anche alla stregua della norma dettata dal quindicesimo comma del medesimo articolo di legge, deve essere interpretata nel senso che il beneficio, nella percentuale indicata, è stato considerato per la prima volta, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, come facente parte della retribuzione imponibile, mentre prima ne era escluso;
c) che il Tribunale, nel ritenere che il valore economico costituito dalla differenza fra il tasso agevolato e quello legale e relativo al prestito concesso ai tre dirigenti non potesse essere ricondotto nella nozione di "erogazione liberale eccezionale" - conformemente alla disposizione di cui all'art. 48 del d.p.r. n. 917 del 1986 - non ha fornito alcuna spiegazione su quali fossero i fatti "imprevedibili ed insoliti" che, a suo avviso, potevano dar luogo all'applicazione della norma di legge e che, viceversa, non ricorrevano nel caso in esame.
Tutte queste censure sono infondate.
Riguardo alla prima, è sufficiente fare riferimento ai principi di diritto già enunciati nella interpretazione dell'art. 12 della l. 30 aprile 1969 n. 153 e, soprattutto, basta richiamare la regola secondo cui l'elencazione delle ipotesi di esclusione dalla retribuzione imponibile, contenuta nel secondo comma dell'articolo, è assolutamente tassativa (v. il penultimo comma del suddetto articolo di legge e quanto è stato esposto nella trattazione del primo motivo). Contrariamente a quanto assume la società ricorrente, quindi, non risponde a verità la tesi secondo cui il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione per escludere che il beneficio di cui si discute costituisse un elemento da porre a base della retribuzione imponibile, considerato che nella sentenza impugnata - con motivazione sintetica e tuttavia efficace - si legge che "l'inclusione piena nella retribuzione imponibile di un beneficio di tale tipo deriva dalla regola generale di cui all'art. 12 l. 153 del 1969 per la quale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro". Questo rilievo vale anche a confutare la tesi espressa dalla società ricorrente nella seconda delle sopra indicate censure, considerato che una disposizione di legge deve essere interpretata, innanzi tutto, in base al senso logico desumibile dal significato delle parole secondo la loro connessione (art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale) e dato che, solo se il suddetto significato non sia sufficientemente chiaro, può essere fatto riferimento all'elemento sistematico derivante dal raffronto con altre norme esistenti nell'ordinamento. E, nella specie, la chiarezza delle disposizioni contenute nel testo originario dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (ancora applicabile, come si è già detto,
ratione temporis alla controversia in esame) non può essere posta in discussione, avuto riguardo alla norma di cui al penultimo comma dell'articolo e alla conseguente tassatività della elencazione, fatta nel secondo comma, delle somme escluse dalla retribuzione imponibile.
A parte queste fondamentali considerazioni, inoltre, contrariamente a quanto sostiene la società MA, dal tenore delle disposizioni successivamente dettate dal legislatore nella l. 8 agosto 1995 n. 335 non può ricavarsi la fondatezza della tesi propugnata nel ricorso per cassazione.
Con il comma quindicesimo dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995 è stato aggiunto un ulteriore comma all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, essendo state introdotte, con le lettere da a) ad f),
altre ipotesi tassative di esclusione dalla retribuzione imponibile a fini contributivi. Nel successivo diciottesimo comma, primo periodo, poi, è stata presa in considerazione, in modo espresso per la prima volta in sede legislativa, la fattispecie oggetto del presente giudizio, essendo stato previsto che "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, il 50
per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi".
Ora, il fatto che su una determinata fattispecie dal legislatore venga dettata una speciale disciplina mediante il suo inserimento, per la prima volta, in un testo legislativo, non significa che quella fattispecie in precedenza fosse esclusa dalla applicazione delle disposizioni generali regolanti la materia (della quale quella medesima fattispecie faceva naturalmente parte). Pertanto, dovendosi fare riferimento al principio di specialità - secondo cui la norma speciale posteriore costituisce deroga o abrogazione (tacita) parziale della norma generale anteriore - in relazione al beneficio accordato ai dipendenti dalla società MA con il concesso finanziamento (in un tempo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995), è compito dell'interprete verificare quale fosse la norma generale che in precedenza disciplinava la materia: e tale norma, come bene ha deciso il Tribunale di AN, va individuata in quella contenuta nell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, la quale, nel fare un elenco, tassativo, delle somme
(corrisposte ai dipendenti) escluse dalla retribuzione imponibile, non ha fatto menzione del beneficio per cui è causa.
Dai rilievi esposti deriva che, fermo restando che la norma di cui al diciottesimo comma della legge n. 335 del 1995 ha efficacia solo per l'avvenire ("a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"), per il periodo precedente deve essere applicata la norma generale che prima regolava la materia, in base alla quale, come è stato sopra esposto, si deve ritenere che il beneficio accordato ai dipendenti integrasse un paramentro per commisurare la base di calcolo per la determinazione del relativo contributo in misura intera e non ridotta al 50%. Resta, infine, da esaminare la terza censura dedotta dalla società ricorrente, sopra indicata con la lettera c), in relazione alla quale va tenuta presente non già la norma di cui all'art. 48 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 - che reca disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche - quanto quella di cui al più volte indicato art. 12 della legge n. 153 del 1969, il quale nel n. 6 del secondo comma, con una espressione - non dissimile, ma più qualificante, rispetto a quella contenuta nel suddetto art. 48 ("erogazione liberale eccezionale") - esclude dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte a titolo "di gratificazione o elargizione concessa 'una tantum' a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale" (v. ora l'art. 6 d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314, non applicabile nella presente controversia).
Per disattendere la censura, basta porre l'accento sul carattere di eccezionalità e di liberalità che deve avere l'erogazione in danaro per essere esclusa dalla base imponibile: sotto il primo profilo, deve trattarsi di una assegnazione straordinaria o unica, sotto il secondo profilo è richiesto un collegamento con il rapporto di lavoro solamente occasionale e non causale. Il che dimostra che è esente dai vizi denunciati nel ricorso per cassazione la decisione emessa dal Tribunale, il quale ha affermato che non poteva essere considerata come eccezionale e fatta a titolo di liberalità l'elargizione in questione, trattandosi di un "normale episodio di acquisto di una autovettura". Senza contare, poi, che con tale acquisto, essendo stato reso più agevole il tragitto fra il luogo di residenza e quello di lavoro dei tre dipendenti, risulta ben evidente il collegamento fra l'elargizione, da un lato, e il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale, dall'altro.
Con il terzo motivo del ricorso la società MA denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389, oltre al vizio di omessa e insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto legittimo il comportamento dell'INPS, il quale, in relazione alle retribuzioni corrisposte ai tre dirigenti, aveva disposto il recupero delle somme non versate a causa della c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali, diffidando la società ad astenersi, per tutto il successivo periodo previsto dalla legge, dal calcolare il beneficio. Secondo la ricorrente, la decisione emessa dal Tribunale su questo punto della causa sarebbe, oltre che priva di motivazione, anche illegittima per violazione del principio di legalità posto dall'art. 1 della l. 24 novembre 1981 n. 689, dato che il mancato assoggettamento a contribuzione del beneficio concesso ai dipendenti non rientrava in alcuna delle ipotesi, tassative, di decadenza previste dalla legge.
Anche questo motivo è infondato.
Senza che possa avere rilievo il denunciato vizio di motivazione, in quanto attinente non già all'accertamento di un elemento di fatto, ma alla (asserita) erronea applicazione di un principio di diritto, va rilevato che l'art. 6 l. 9 ottobre 1989 n. 338 - che riguarda, come indica la rubrica, la "fiscalizzazione degli oneri sociali" - dopo avere indicato le varie ipotesi di riduzione della contribuzione con riferimento alle imprese operanti in determinati settori economici e in particolari zone del territorio nazionale, nel nono comma dispone che le riduzioni non spettano, tra l'altro, "per i lavoratori che siano stati denunciati ...... con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1". E, come è noto, quest'ultima disposizione di legge stabilisce che "la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo" (v., per l'interpretazione di questa norma di legge, Cass. 28 ottobre 1999 n. 12122, secondo cui, con l'introduzione nell'ordinamento del criterio del minimale contributivo, gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi quando prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo).
Dal tenore di queste norme di legge trova fondamento la decisione emessa dal Tribunale. Poiché per i tre dirigenti era stata denunciata una retribuzione inferiore a quella effettivamente corrisposta (considerati gli emolumenti in natura ai medesimi elargiti), legittimo deve essere ritenuto il comportamento dell'Istituto previdenziale, posto che la società ricorrente ora nemmeno deduce che la retribuzione in questione fosse inferiore, e non superiore come indica la legge, a quella stabilita dal contratto collettivo.
Anche per questa parte, quindi, la sentenza impugnata, che si sottrae alle censure dedotte nel ricorso per cassazione, deve rimanere ferma.
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, ma, non avendo l'Istituto intimato svolto attività difensiva (nonostante il deposito della procura alla lite), non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio(di legittimità).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001