Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1761
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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Ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale, l'elencazione delle ipotesi di esclusione dalla base imponibile, contenuta nel comma secondo dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, è assolutamente tassativa; pertanto, con riferimento ai mutui e prestiti a tasso agevolato concessi ai dipendenti, il relativo beneficio deve essere computato per intero nella base di calcolo della retribuzione contributiva, relativamente ai periodi precedenti all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 (il cui art. 2, comma quindicesimo, ha disposto che rientra nella retribuzione imponibile solo il cinquanta per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista e il tasso agevolato applicato ai dipendenti).

Nel caso di distacco di lavoratori subordinati attuato mediante sospensione del precedente rapporto di lavoro e costituzione di un nuovo rapporto, ancorché temporaneo, in capo all'impresa distaccataria, quest'ultima è tenuta, in corrispettivo della prestazione lavorativa in suo favore e per tutto il tempo in cui dura il distacco, al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, ivi compresi i contributi collegati all'uso gratuito dell'alloggio concesso ai dipendenti dei quali è stato disposto il distacco, attesa la natura retributiva di tale beneficio e tenuto conto della conseguenziale base contributiva di esso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1761
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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