Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
Con riguardo al regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9 bis del D.L. n. 103 del 1991, conv. nella legge n. 166 del 1991 (che non ha carattere interpretativo e, di conseguenza, non ha efficacia retroattiva), nella retribuzione imponibile ai fini assicurativi e previdenziali - la cui nozione abbraccia tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro (anche con finalità di tipo assistenziale), salve le eccezioni espressamente previste - debbono essere comprese tutte le erogazioni in natura o in danaro che il lavoratore riceve dal datore di lavoro e che trovano la loro giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro, quando l'erogazione non sia originata da causa autonoma, ancorché occasionata dal rapporto di lavoro, con la sola deroga di quelle riconducibili alla tassativa elencazione di cui all'art. 12, comma terzo, legge 30 aprile 1969 n. 153; pertanto le somme erogate dal datore di lavoro per l'invio dei figli dei propri dipendenti in colonie climatiche debbono considerarsi come facenti parte della retribuzione imponibile suddetta fino all'entrata in vigore dello "jus superveniens" introdotto dall'art. 2, comma quindicesimo, legge n. 335 del 1995, secondo cui non sono più assoggettabili a contribuzione previdenziale le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche per i figli dei dipendenti; disposizione questa che, ai sensi del successivo comma diciassettesimo del medesimo art. 2, non ha efficacia retroattiva (parziale) essendo stata questa espressamente riservata dal legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità (sicché manifestamente infondato è il dubbio di illegittimità costituzionale) - alla diversa ipotesi delle spese sostenute per il funzionamento di asili nido aziendali e di circoli aziendali ed assimilati e dell'attribuzione in natura di prodotti dell'azienda stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1999, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMAU SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO n^9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01478/97 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n^17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
COMAU SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO n^9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2631/96 del Tribunale di TORINO, depositata il 10/06/96, R.G.N. 416/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Mattia PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'Inps in data 14 febbraio 1994, e notificato il 9 marzo 1994 il TO di Torino, quale giudice del lavoro, ingiungeva alla s.p.a. CO, in persona del suo legale rappresentante, il pagamento della somma complessiva di lire 3.247.571.766 per contributi previdenziali obbligatori omessi, e relative sanzioni civili, in relazione alle spese sostenute per predisporre i servizi di asilo-nido e di colonie estive, a favore dei figli dei propri dipendenti, per il periodo decorrente dal 1^ gennaio 1980 al 31 dicembre 1990.
Con ricorso depositato il 29 marzo 1994, e ritualmente notificato, la s.p.a. CO proponeva opposizione e chiedeva la revoca del decreto, assumendo che le spese per l'istituzione di asili nido e di colonie estive per i figli dei dipendenti non hanno carattere retributivo e non sono, quindi, soggette al pagamento degli oneri contributivi.
Con sentenza in data 20 ottobre 1994 il TO respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. La decisione del TO è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Torino che, con sentenza depositata il 10 giugno 1996, ha ritenuto che i contributi previdenziali fossero dovuti solo in relazione alle spese per l'istituzione e il funzionamento degli asili nido e non per le spese relative alle colonie climatiche;
di conseguenza ha ridotto l'importo della somma dovuta dalla CO all'Inps per omissione contributiva a lire 2.195.676.689. Avverso la decisione la CO s.p.a. propone ricorso articolato in tre motivi e illustrato con memoria. L'Inps resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale. La CO resiste con controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimento in un unico processo ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile. Con il primo motivo del ricorso principale la società CO denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 primo, secondo e ultimo comma della legge 30 aprile 1969 n. 153, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti siano soggette all'onere contributivo in base a una interpretazione estensiva della nozione di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 153 del 1969.
L'interpretazione del Tribunale è, ad avviso della società ricorrente, illegittima e comunque superata dai successivi interventi legislativi. È illegittima innanzitutto in quanto considera soggetti a contribuzione non soltanto le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e in funzione retributiva, ma anche ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro durante il rapporto di lavoro per una funzione diversa da quella retributiva: in secondo luogo perché in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 12 per il quale la retribuzione imponibile coincide con "la retribuzione pensionabile e, cioè, con 9a retribuzione presa a riferimento per il calcola delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate".
L'interpretazione del Tribunale è inoltre, ad avviso della società ricorrente, in contrasto con gli interventi legislativi successivi alla legge n. 153 del 1969 e volti a emendare l'interpretazione estensiva del primo comma dell'art. 12. Tali interventi hanno precisato che non possono essere assoggettate a contribuzione previdenziale tutte quelle erogazioni che, come quella in esame, si pongano in una relazione di mera occasionalità con il rapporto di lavoro. (art. 9 bis della legge 1^ giugno 1991 n. 166; art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503; art.2, quindicesimo comma, della legge n. 335 del 1995; art. 5, primo comma del d.l. 27 maggio 1996 n. 295).
Il Tribunale inoltre non avrebbe tenuto presente che le spese per colonie e asili sono esenti da contributi anche ai sensi dell'art. 12 n. 6 della legge n. 153 del 1969 in quanto costituiscono elargizioni del tutto eccezionali e non ricorrenti e non presentano alcun collegamento con il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale.
Infine assume la società ricorrente che il ritenere tali somme soggette a contribuzione determina una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti.
Il motivo è infondato.
La legge determina l'ammontare dell'obbligo contributivo a volte in misura fissa, ma più spesso in misura proporzionale alla retribuzione dei lavoratori subordinati e al reddito dei professionisti.
Come è noto, tuttavia, la retribuzione non è concetto univoco;
le difficoltà nel determinare la retribuzione come base per il calcolo dell'obbligo contributivo hanno indotto il legislatore a intervenire con un'apposita norma, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che ha precisato la nozione di retribuzione assoggettabile a contribuzione.
Precisamente la norma dispone, in linea generale, che "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".
La norma contiene inoltre un elenco, che la stessa norma definisce tassativo, di compensi esclusi dalla retribuzione imponibile che avevano in passato sollevato dubbi in dottrina e in giurisprudenza. In particolare la norma specifica che sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria e d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità; 4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la nozione di retribuzione imponibile contenuta nella norma è più ampia di quella ritenuta nel passato: essa comprende infatti non solo ciò che il lavoratore riceve "per compenso dell'opera prestata", ma tutto ciò che il lavoratore riceve "in dipendenza del rapporto di lavoro";
comprende cioè anche le somme versate dal datore di lavoro non quale corrispettivo di una specifica prestazione, ma in adempimento di obblighi imposti da leggi, o da convenzioni, a difesa dello status del lavoratore;
così, ad esempio, le somme relative alle fede annuali, all'adempimento di funzioni presso uffici elettorali, al congedo matrimoniale per i lavoratori domestici, alle assenze per malattia o infortunio non coperte da prestazioni previdenziali, ai permessì a favore dei dirigenti sindacali (Cass. 9 agosto 1977 n. 3662; Cass. 3 febbraio 1978 n. 509). In sostanza il concetto di retribuzione previsto dall'art. 12 non è il semplice corrispettivo dell'opera prestata, ma tutto ciò che, per legge o per convenzione, deve essere versato al lavoratore per le sue esigenze di vita personale e familiare.
In base all'ampia nozione di retribuzione imponibile così accolta è stato ritenuto che gli oneri assunti dal datore di lavoro per scopi di natura meramente assistenziale del lavoratore o dei suoi familiari, come le somme erogate per l'invio dei figli dei dipendenti in colonie estive, debbono considerarsi come facenti parte della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, a norma dell'art. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153. (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7547).
D'altra parte non può essere accolta la tesi della società ricorrente secondo la quale il principio di proporzionalità tra trattamento pensionistico e qualità e quantità del lavoro prestato, sancito dal penultimo comma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, comporta che ogniqualvolta una determinata erogazione del datore di lavoro viene assoggettata a contribuzione previdenziale il relativo contributo alimenta necessariamente la posizione assicurativa dei dipendenti;
che l'addebito a tutti i dipendenti della quota di contribuzione prelevata sull'intero finanziamento di quelle iniziative, a prescindere dall'effettivo e concreto godimento da parte del singolo, viola il primo e il penultimo comma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 in base al quale la retribuzione pensionabile coincide con quella imponibile e quindi con tutto ciò che il lavoratore riceve effettivamente, e non potenzialmente, dal datore di lavoro.
Al riguardo è sufficiente osservare che ciò che giustifica il contributo assicurativo o previdenziale non è l'effettivo godimento della prestazione, ma la possibilità di un rischio o di un bisogno da soddisfare mediante la prestazione previdenziale;
che il principio di corrispondenza tra retribuzione pensionabile con quella imponibile comporta il principio di corrispettività tra contribuzioni e prestazioni previdenziali, ma non comporta, altresì, l'esclusione dalla contribuzione delle spese sostenute per la soddisfazione di rischi o di bisogni che non si sono verificati in concreto per quel determinato lavoratore.
Sostiene infine la società ricorrente che anche nel caso che i contributi, anziché essere ripartiti tra tutti i dipendenti, fossero posti a carico dei soli lavoratori che hanno effettivamente goduto delle prestazioni previdenziali sussisterebbe pur sempre una ingiustificata disparità di trattamento. Difatti l'accredito dei contributi per le spese delle colonie climatiche ai soli lavoratori che hanno effettivamente fruito di quelle prestazioni finirebbe per determinare per costoro maggiori e ingiustificati livelli pensionistici a parità di retribuzione e di anzianità. Si tratta peraltro di una ipotesi che non è conforme alla ripartizione dei contributi che l'Istituto ha sinora praticato in concreto e che comunque non rileva nel presente giudizio nel quale non si controverte di trattamenti pensionistici.
Il ricorrente sostiene, peraltro, che la nozione di retribuzione ai fini contributivi accolta dalla Cassazione in modo così ampio, sarebbe contraria allo svolgimento della successiva legislazione previdenziale in materia. Ritiene questo Collegio che l'assunto, per quanto autorevole e suggestivamente esposto, non possa essere accolto.
È vero infatti, che l'art. 17 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 503 ha escluso dalla retribuzione imponibile i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti con riguardo alla generalità di lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa;
e che l'art. 5, primo comma, del d.l. 27 maggio 1996 n. 295, in attuazione del Protocollo sul costo del lavoro del 1993, ha escluso dalla retribuzione imponibile "le erogazioni previste dai contratti aziendali ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".
Tuttavia, come è già stato osservato da questa Corte, la più recente produzione normativa, se manifesta una chiara scelta politica diretta a ridurre l'area , della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, non incide sulla nozione di retribuzione ai fini contributivi delineata dall'art. 12 della legge del 1969 ed accolta dalla giurisprudenza (Cass. 14 dicembre 1996 n. 11175). In effetti l'ambito della retribuzione causale tende a divenire sempre più ampio in relazione alla retribuzione corrispettiva e sempre più numerosi sono i vantaggi che i lavoratori ricevono in dipendenza del rapporto di lavoro. Vi sono stati di conseguenza alcuni interventi del legislatore che, su pressione delle parti interessate, hanno escluso dall'ambito della retribuzione imponibile specifiche prestazioni a favore del lavoratore o dei suoi familiari;
si è trattato tuttavia di interventi specifici che devono essere letti in chiave restrittiva in quanto non modificano, ma anzi presuppongono e confermano, l'ampia nozione di retribuzione causale dettata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e accolta dalla giurisprudenza di questa Corte.
In questa stessa ottica deve essere vista la disposizione dell'art. 2, quindicesimo comma, della legge n. 335 del 1995. La norma ha aggiunto all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 un comma che esclude dalla retribuzione imponibile: a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'Università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asilì nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per i( funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro, ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.
Anche questa norma deve essere intesa come una norma specifica che deroga alla nozione generale di retribuzione imponibile dall'art.12 della legge 153 del 1969, ma non modifica la nozione generale di retribuzione imponibile in esso contenuta;
inoltre essa ha efficacia solo parzialmente retroattiva.
Il comma 17 della norma prevede, infatti, che le disposizioni di cui alle lettere c) d) ed e) dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15 si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate".
In base alla lettera della legge il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che la disposizione si applichi retroattivamente solo alle spese per gli asili nido (di cui alla lettera c) e non a quelle relative alle colonie climatiche (lettera a) non richiamata dal comma 17); e che pertanto siano dovuti i contributi sulle somme per le colonie climatiche erogate prima della legge n. 335 del 1995 (entrata in vigore successivamente al deposito del ricorso in appello).
Con il secondo motivo del ricorso principale fa società CO denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 bis, primo comma, della legge 1^ giugno 1991 n. 166, nonché il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto presente che le erogazioni in questione avevano assunto carattere obbligatorio in forza di un uso aziendale continuato stabilmente per molti anni;
che pertanto avrebbe dovuto trovare comunque applicazione l'art. 9 bis, primo comma, della legge n. 166 del 1991. Il motivo è infondato.
L'art. 9 bis del decreto-legge 29 marzo 1991, così come modificato dalla legge di conversione 1^ giugno 1991, dispone che "l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la foro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.
Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla entrata in vigore del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura dei dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sino iscritti i lavoratori".
In un primo momento questa Corte ha ritenuto che l'articolo avesse natura di norma di interpretazione autentica, e perciò efficacia retroattiva, ed ha affermato che rientrano nella retribuzione anche le contribuzioni destinate a finanziare gestioni (quali quelle erogatrici di rette per colonie montane o marine, in favore dei figli dipendenti) che, pur avendo una tale funzione, non risultino tuttavia istituite o comunque disciplinate da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali (Cass. 8 ottobre 1992, n. 10950). Con sentenza 8 settembre 1995, n. 421, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 9 bis, comma primo, primo periodo, del 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1^ giugno 1991, N. 166, nella parte in cui (disponendo che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamenti di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali) esonera dal pagamento dei contributi dovuti fino all'entrata in vigore della legge di conversione i datori di lavoro che a tale data non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente (mentre ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata precedentemente con riferimento al secondo periodo del comma primo dell'art. 9 bis).
In particolare la Corte ha escluso la natura di norma interpretativa della norma dichiarata incostituzionale;
si tratterebbe, invece, di una norma innovatrice dotata di retroattività con l'espediente dell'autodefinizione quale norma interpretativa in quanto una disposizione che introduce un'eccezione a una regola generale non interpreta la regola, ma è portatrice di un novum, nella specie di una nuova eccezione da aggiungere a quelle elencate nel comma 2 dell'art. 12 della legge del 1969. Dalla decisione della Corte Costituzionale emerge dunque che l'art. 9 bis del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 non ha carattere interpretativo;
di conseguenza non ha efficacia retroattiva e le disposizioni in essa contenute si applicano dal momento della entrata in vigore della legge e non per il passato.
Si deve dunque ritenere che gli oneri contributivi sulle spese per le colonie marine siano dovuti per il periodo antecedente alla entrata in vigore della legge;
che quindi siano dovuti nella controversia in esame che si riferisce appunto a un periodo precedente all'entrata in vigore della legge.
D'altra parte non può ritenersi che in tal modo verrebbe a crearsi una ingiustificata disparità di trattamento tra spese per colonie climatiche e spese per asili nido e altri tipi di prestazioni previdenziali, È vero infatti che la norma prevede per queste una efficacia retroattiva che non prevede per quelle;
si tratta tuttavia di una scelta che rientra nel potere discrezionale del legislatore di disciplinare in modo diverso fattispecie diverse per il migliore perseguimento degli interessi sociali e della spesa pubblica. Con il terzo motivo del ricorso principale la società CO denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, lettere b) e c) del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48, nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia determinato le sanzioni civili per l'omissione contributiva in base al criterio più oneroso di cui alla lettera c) della norma citata. In tal modo il Tribunale, ad avviso della società ricorrente, non avrebbe tenuto conto delle oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;
incertezze che avrebbero imposto l'applicazione al massimo del criterio più favorevole di cui alla lettera b) della norma o, ancor meglio, l'inapplicabilità delle sanzioni civili in base allo "jus superveniens" introdotto dall'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996 n. 538, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988, e anche in base al principio generale stabilito in materia di sanzioni civili dalla recente sentenza di questa Corte n. 679 del 1995. Il motivo è infondato.
L'art. 4 del decreto 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, dispone che "i soggetti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno.
L'importo della sanzione è determinato dalla stessa norma in un importo pari: a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributo o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) al tasso dello interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazione ed integrazioni,
nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori".
Il Tribunale ha determinato l'importo della sanzione dovuta dalla società per l'omesso versamento dei contributi dovuti in relazione alle spese per colonie climatiche secondo i criteri indicati dalla lettera c) dell'articolo e non secondo i criteri più favorevoli indicati nella lettera b) e invocati dalla società ricorrente.
La decisione del Tribunale è corretta in quanto l'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) è subordinata, secondo la lettera della legge, a un duplice requisito: a) l'obiettiva incertezza circa la sussistenza dell'obbligo derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa;
b) il versamento dei contributi o dei premi effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Nel caso in esame nessuno dei due requisiti di cui alla lettera b) sussiste. Si deve pertanto ritenere che l'importo della sanzione debba essere determinato secondo il criterio generale di cui alla lettera c), come ha correttamente ritenuto il Tribunale. D'altra parte non può essere applicato al caso in esame il principio enunciato dalla sentenza 21 gennaio 1995 n. 679, come pure richiesto dal ricorrente. La decisione richiamata, infatti, esclude l'obbligo relativo alle somme aggiuntive per l'omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali qualora il danno subito dall'ente previdenziale appare imputabile allo stesso ente, come nel caso di un erroneo inquadramento ai fini contributivi disposto dallo stesso ente previdenziale che ha poi preteso il pagamento della somma aggiuntiva.
Nel caso in esame, invece, non solo non vi è stata alcuna incertezza giurisprudenziale o amministrativa, ma non vi è stato neppure alcun comportamento dell'Ente previdenziale dal quale sia potuto derivare nella società il convincimento sulla non debenza dei contributi.
Infine non è neppure applicabile nel caso in esame,
contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, l'art. 1, nono comma del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 538, che ha abrogato l'art. 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987 n. 536. La norma, infatti, non ha efficacia retroattiva e non si applica quindi ai contributi o ai premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del decreto.
Con un unico motivo l'Istituto propone ricorso incidentale denunziando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, e dell'art. 2, comma 15, lettera c e comma 17
della legge 8 agosto 1995 n. 335, nonché il vizio di motivazione. Assume che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, in base alle citate norme, siano esenti da contribuzione le somme corrisposte per ospitare i bambini in asili gestiti da terzi;
in tal modo, ad avviso dell'istituto, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che gli asili aziendali considerati nelle dette norme sono quelli che fanno parte dell'azienda, sono situati all'interno di essa e sono gestiti direttamente da essa;
e che non possono considerarsi asili aziendali ai fini delle dette norme gli asili istituiti dall'azienda presso terzi.
Il motivo è infondato.
Come è già stato affermato da questa Corte, rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, indicata dall'art. 12, anche quei vantaggi economici assicurati al lavoratore mediante contratti onerosi che, stipulati dal datore di lavoro, assicurino ai lavoratori, o ai loro familiari, prestazioni da parte di terzi. È il caso, ad esempio, delle assicurazioni stipulate dal datore di lavoro (polizze sanitarie, per infortuni extralavorativi del dipendente, relative all'autovettura di uso personale), dell'alloggio preso in locazione perché il dipendente lo adibisca a propria abitazione (Cass. 22 luglio 1992 n. 8831; Cass. 3 agosto 1991 n. 8538 e numerose altre); in genere il vasto e sempre crescente campo del c.d. "fringe benefits" e tra questi anche la possibilità di utilizzare asili per i figli dei dipendenti dell'azienda.
D'altra parte non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per disciplinare in modo diverso gli asili a seconda che siano costituiti dalla stessa azienda nel proprio ambito oppure siano interaziendali o addirittura di enti diversi ai quali l'azienda si rivolge con particolari contratti a favore dei propri dipendenti. In tutti i casi, infatti, si persegue una funzione, quella di assicurare ai dipendenti una importante utilità che concorre a formare la retribuzione imponibile, e che equivale alla corresponsione diretta di danaro da parte del datore di lavoro al lavoratore. In definitiva sia il ricorso principale, sia quello incidentale devono essere rigettati.
Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999