Sentenza 20 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12247 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME2247/0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPI M DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G. N. 9750/00 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Cron..26129 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 20/12/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente 66 S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO 2002 VALADIER 27, -1- Emer 5692 MASSIDDA, che lo rappresenta e difende unitamente ! all'avvocato PIERO SIGNORELLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 135/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 23/02/00 - R.G.N. 3869/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Emaжа -2- . . ... SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN RU, con ricorso al Pretore di Bergamo depositato il 21 ottobre 1997, conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale esponendo di avere lavorato alle dipendenze della società M.A.B. a r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo del 7 marzo 1996, e di essere stato ammesso al passivo fallimentare per i propri crediți tra cui la rivalutazione sul trattamento di fine rapporto, negata dall'INPS, che invece aveva riconosciuto di dover corrispondere il T.F.R. maggiorato dagli interessi. Chiedeva quindi la condanna dell'Istituto quale gestore del Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge 297 del 29 maggio 1982 al pagamento delle sommen. dovute a titolo di rivalutazione monetaria sul T.F.R., oltre agli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo. Il Pretore, accoglieva la domanda e condannava 1'INPS a pagare al ricorrente le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino alla esecutività dello stato passivo, oltre agli interessi legali. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 23 3 Come febbraio 2000, ha rigettato l'appello dell'INPS, confermando la sentenza pretorile. Ha ritenuto che più controvertibili lanella specie non erano sussistenza e la misura del credito avente ad oggetto la rivalutazione monetaria in quanto ammesso allo stato passivo fallimentare, divenuto esecutivo per mancata proposizione di tempestiva opposizione;
ha configurato 1'INPS come lege dell'obbligo originariamente accollatario ex gravante sul datore di lavoro, tenuto quindi al pagamento negli stessi limiti in cui il credito era stato ammessO al passivo, e, siccome avente causa dall'imprenditore fallito, soggetto alla efficacia stato passivo di giudicato propria dello definitivamente approvato. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso а questa Corte affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Gli intimati resistono con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Il ricorrente INPS, nell'unico motivo, denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1982 n. 297 nonché 2 della legge 29 maggio dell'art. 96 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e vizio di motivazione, e censura la decisione del 4 Tribunale sul rilievo che lo stato passivo esecutivo esaurisce suoi effetti nell'ambito della procedura concorsuale. Deduce che l'obbligazione dell'INPS è obbligazione, pur configurata dalla giurisprudenza come accollo ex lege, autonoma e da ritenersi distinta e separata da quella del fallimento verso il lavoratore;
e che l'Istituto, entro il limite oggettivo del pagamento costituito dallo stato passivo esecutivo, conserva il diritto, quale autonomo solutore garante ex lege, di opporre, in un giudizio di cognizione, le ragioni valide per non consentiretutte pagamenti non dovuti.
2. Il ricorso è infondato e va respinto. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo contrasto giurisprudenziale in materia, hanno emesso sentenza (n. 13988 del 26 settembre 2002) affermando il seguente principio di diritto: "Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti gestito dall'Inps per del Fondo di Garanzia sur 5 l'insolvenza 0 l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412". conforme a tale L'impugnata sentenza esente dalle svolte principio, ed è pertanto censure concernenti il punto. Giova altresì ricordare e, come pure affermato nella citata decisione delle Sezioni Unite, che l'istituzione del Fondo di garanzia attua una forma di assicurazione sociale, in relazione alla quale l'interesse del lavoratore viene realizzato non attraverso la erogazione di una particolare ed autonoma indennità ○ altra prestazione, bensì, sussistendo l'insolvenza del datore di lavoro, mediante la assunzione, da parte dell'ente previdenziale, della responsabilità solidale per l'erogazione del trattamento di fine rapporto e degli altri emolumenti previsti dalla legge (n. 297/1982). Alla stregua di tale corretta argomentazione, dev'essere disatteso l'orientamento secondo cui, in ipotesi come quella di specie, continuerebbe a 6 нез trovare applicazione l'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 nel senso della esclusione dell'anzidetto cumulo (e ciò perché la relativa declaratoria di illegittimità non investirebbe crediti per i quali vi sia accollo ex lege da parte di enti previdenziali, che esigerebbero, per la loro struttura pubblica, la certezza dell'adem- pimento in relazione all'intervento finanziario dello Stato: v. Cass. 2877/2001). Poiché, dunque, la materia rientra nell'ambito degli emolumenti spettanti ai dipendenti privati (e non pubblici), è corretta la soluzione del giudice di appello di escludere, nel caso, la applicazione del divieto del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Va confermata la decisione anche nella parte in cui ha ritenuto efficace nei confronti dell'INPS lo stato passivo del fallimento, al quale era stato ammesso il credito per interessi e rivalutazione. L'INPS, infatti, siccome portatore di un era legittimato a proporre proprio interesse, reclamo ai sensi dell'art. 26, primo comma, della legge fallimentare: ma nella specie va rilevato che l'Istituto non si è avvalso di tale strumento di Smar tutela contro il decreto di approvazione e di 7 esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato (ai sensi dell'art. 97 legge fallim. Secondo le disposizioni del rito camerale e nel termine dei dieci giorni, in conformità alla elaborazione giurisprudenziale a seguito dei vari interventi della Corte Costituzionale in materia). Tale termine di dieci giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento impugnato, risulta, per quanto accertato in sede di merito, essere ampiamente decorso nei confronti dell'Istituto, il non destinatario della quale, come terzo comunicazione provvedimento, era tuttavia del venuto a conoscenza del decreto del giudice delegato, limitandosi a corrispondere il T.F.R., così come ammesso, senza rivalutazione. 4.-In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara ра le spese compensate tra le parti del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 20 dicembre 2002. Ener 8 R E L E E I L N C C A L I 3 0 0 2 . 0 0 0 0 2 i g g O e i p a a o i D s t t c n C e a l r n a l e i E L E C E I R L A N L C I : r e s e s e s o i C r . t o n I : e n t e i s d r e P l i и с е с М а н м е с ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI a v a REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA z s e r E O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:8:73 N: 533