Sentenza 27 ottobre 2011
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È valida la querela ricevuta dal pubblico ufficiale che abbia provveduto a redigere processo verbale in cui siano raccolte le dichiarazioni del querelante unitamente alla rituale manifestazione della volontà di punizione, ancorché essa non risulti sottoscritta dallo stesso querelante, in quanto è necessario distinguere l'ipotesi di cui all'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. - concernente il caso in cui la querela redatta dall'interessato sia presentata - da quella di cui all'art. 337, comma secondo, cod. proc. pen., concernente il caso in cui la dichiarazione di querela sia compiuta in forma orale e consegnata in un processo verbale redatto dall'autorità che la riceve, considerato che solo nel primo caso l'assenza di sottoscrizione comporta l'invalidità della querela e la conseguente improcedibilità dell'azione penale, mentre tale invalidità non opera nell'ipotesi di cui all'art. 337, comma secondo, cod. proc. pen., trattandosi di omissione ascrivibile al p.u. a fronte dell'inequivoca volontà di punizione esternata dal querelante, compiutamente identificato e rispettoso della disciplina concernente la proposizione della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2011, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo Presidente del 27/10/2011
Dott. AMATO SO rel. Consigliere SENTENZA
Dott. PALLA Stefano Consigliere N. 2541
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 4770/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA NS N. IL 09/11/1949;
avverso la sentenza n. 19/2009 TRIBUNALE di CATANZARO, del 09/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NS AMATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'ann.to s.r. per difetto di querela. MOTIVI DELLA DECISIONE
TT SO è stato condannato dal giudice di pace di Catanzaro per ingiuria ai danni della dottoressa LL PA, medico responsabile del servizio di pronto soccorso dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro. Il tribunale confermava.
Ricorre il difensore, denunciando in primo luogo l'invalidità della querela, priva della sottoscrizione.
Assume, di poi, la particolare tenuità del fatto e la mancanza del dolo, essendo il TT affetto da sindrome ansioso - depressiva. È pervenuta memoria dell'imputato.
Le censure non possono essere condivise.
Non v'è dubbio che la sottoscrizione del querelante sia un requisito di forma essenziale per la validità della querela. Quest'ultima, nella specie, risulta essere stata ricevuta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Catanzaro il 5.7.05, con processo verbale nel quale sono state raccolte le dichiarazioni del querelante, che ha manifestato rituale volontà di punizione. L'ipotesi di cui all'art. 337 c.p.p., comma 1, va tenuta distinta da quella di cui al comma 2: nell'un caso la querela redatta dall'interessato venne presentata (art. 337 c.p.p., comma 1 e art.333 c.p.p., comma 2); nell'altro, la dichiarazione di querela viene compiuta in forma orale e consegnata in un processo verbale redatto dall'autorità che la riceve.
Solo nella prima ipotesi la mancanza di sottoscrizione comporta l'invalidità della querela e la conseguente improcedibilità dell'azione penale.
Nella seconda, invece, il difetto di sottoscrizione non può essere sanzionato, essendo ascrivibile al p.u. che ha raccolto la dichiarazione, l'esposizione dei fatti ed ha provveduto all'identificazione, l'esposizione dei fatti ed ha provveduto all'identificazione del proponente.
Non v'è ragione, pertanto, di sanzionare l'omissione del p.u., a fronte di una inequivoca volontà di punizione esternata da un soggetto compiutamente identificato, che ha mostrato di osservare la disciplina normativa concernente la proposizione della querela. Già in tema di mancata identificazione del querelante, del resto, è stata esclusa l'invalidità della querela, posto che la manchevolezza dell'ufficiale di p.g. verbalizzante non può tornare a detrimento della persona offesa che proponga l'istanza di punizione (v., e pluribus, Sez. 5, 21.1.10, n. 6373, PM in c. Guarracino). Quanto alla causa di improcedibilità D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art.34, va rimarcato che la doglianza non risulta proposta con i motivi del gravame di merito e che non risulta acclarata sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma citata per l'applicabilità della stessa.
È evidente, infine, che lo stato depressivo addotto dal ricorrente non vale ad escludere il dolo del reato, potendo, se mai, incidere sulla valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., ai fini della determinazione della pena.
Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del TT alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012